COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Vigolimenese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 dell’11/12/2013 – Ammenda di € 300,00 alla Società; Inibizione sino 31/1/2014 Presidente Ceccato Devis – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 41 DEL 08.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Vigolimenese Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 36 dell’11/12/2013 – Ammenda di € 300,00 alla Società; Inibizione sino 31/1/2014 Presidente Ceccato Devis – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Vigolimenese ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 27/11/2013 con la quale infliggeva le seguenti sanzioni disciplinari : - ammenda di €300,00 a carico della Società : “per ripetuti insulti e minacce ad un assistente arbitrale durante la gara da parte di un isolato sostenitore che a fine gara reiterava le offese e minacce alla terna arbitrale, ed altresì attingeva più volte con sputi un assistente arbitrale (campo avverso)”; - inibizione sino al 31/1/2014 a carico del Presidente : “per avere fatto ingresso per parecchi metri in campo durante una sospensione momentanea del giuoco offendendo ripetutamente l'arbitro, nonché per essere rientrato nel terreno di gioco senza autorizzazione, a fine gara, per chiedere spiegazioni”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Vigolimenese; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentiti, altresì, personalmente l’arbitro e per le vie brevi l’assistente arbitrale n. 1 che hanno confermato nei minimi dettagli quanto riportato nei rispettivi rapporti di gara; considerata la fede piena e privilegiata che viene attribuita nei giudizi sportivi ai rapporti arbitrali (art. 35, comma 1.1. del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società Vigolimenese; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 300,00 a carico della Società; - di confermare la sanzione della inibizione fino al 31/1/2014 a carico del Dirigente Ceccato Devis; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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