COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica allenatore Mantoan Alessandro fino al 27/1/2014 – Campionato di 1^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso U.S.D. Papozze 2009 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica allenatore Mantoan Alessandro fino al 27/1/2014 – Campionato di 1^ Categoria La Società U.S.D. Papozze 2009 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e pubblicata nel Comunicato n. 38 dell’18/12/2013 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica a carico dell’allenatore Mantoan Alessandro fino al 27/01/2014 così motivata : “nell'applicare la sanzione all'allenatore della società Papozze, Mantoan Alessandro, per intemperanze durante la partita, é emerso che lo stesso non é tesserato con la società Papozze 2009, la quale, quindi, ha determinato l'ingresso in campo di persona non autorizzata e impiegato tecnico non legittimato”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Papozze 2009; esaminata la documentazione ufficiale in atti; preso atto che il provvedimento sanzionatorio é stato determinato principalmente dal fatto che il Sig. Mantoan Alessandro, non è risultato tesserato per la corrente stagione sportiva 2013/14, contravvenendo così alle disposizioni federali vigenti di impiego e tesseramento dei tecnici; P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Papozze 2009; - di confermare la squalifica fino al 27/1/2014 a carico dell’allenatore Mantoan Alessandro; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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