COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso S.S.D. Eurocalcio 2007 A.R.L. Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica fino al 12/3/2014 giocatore Dudahb Driss – Campionato Allievi Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 DEL 15.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso S.S.D. Eurocalcio 2007 A.R.L.
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica fino al
12/3/2014 giocatore Dudahb Driss - Campionato Allievi Regionale
La Società S.S.D. Eurocalcio 2007 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicata nel Comunicato n. 38 del 18/12/2013 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica sino al
12/3/2014 a carico del calciatore Dudahb Driss : “rilevato dal rapporto arbitrale e dal successivo supplemento
che al termine del primo tempo, prima del rientro negli spogliatoi, il Giocatore Aoudahb Driss calciava
volontariamente e con violenza il pallone contro l'Arbitro colpendolo alla schiena nella zona reni, con
conseguente espulsione, che comunque non impediva all'Arbitro di proseguire nella direzione della gara”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto il ricorso presentato dalla Società Eurocalcio 2007 A.r.l.;
esaminata la documentazione ufficiale in atti;
sentito il legale rappresentante della società ricorrente insieme al giocatore Dudahb Driss;
constatato che la descrizione dei fatti così come dettagliatamente riportata dall’arbitro, nel proprio rapporto,
fa ritenere che l’atto del calciatore Aoudahb Driss sia stato certamente volontario e diretto a colpire l’arbitro
stesso;
valutata la sanzione assunta in primo grado, la C.D.T. ritiene più congrua, comunque, rispetto agli
accadimenti, infliggere la squalifica sino al 28/2/2014
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società Eurocalcio 2007;
- di ridurre al 28/2/2014 la sanzione della squalifica a carico del calciatore Dudahb Driss.
La tassa reclamo non é stata versata.
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