F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 11.11.2013)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 137/CGF del 6 Dicembre 2013 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 173/CGF del 17 Gennaio 2014 e su www.figc.it 2. RICORSO S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 10.11.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 74 del 11.11.2013) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 74 dell’11.11.2013, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 alla reclamante. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Juventus/Napoli disputato il 10.11.2013, sostenitori della società S.S.C. Napoli S.p.A., nel corso della gara, lanciavano nei settori occupati dai sostenitori della squadra avversaria cinque petardi ad alto potenziale e oggetti contundenti di varia natura, creando panico e costringendo quattro persone a ricorrere alle cure dei sanitari. Avverso tale provvedimento la società S.S.C. Napoli S.p.A.ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 13.11.2013 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.11.2013, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli S.p.a. di Napoli, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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