LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 105 DEL 16 GENNAIO 2014 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP Il Giudice sportivo a) SOCIETA’
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 105 DEL 16 GENNAIO 2014
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO TIM CUP
Il Giudice sportivo
a) SOCIETA'
Il Giudice sportivo
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle
Società Catania, Fiorentina, Napoli, Roma e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui
all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore
materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in
ordine al comportamento dei loro sostenitori.