F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 23 Gennaio 2014 (335) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO POGGI MADARENA, GIUSEPPE IERACE – (Fallimento Società US Catanzaro Spa) (nota n. 6849/1598pf10-11/AM/ma del 26 aprile 2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 046 del 23 Gennaio 2014 (335) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO POGGI MADARENA, GIUSEPPE IERACE - (Fallimento Società US Catanzaro Spa) (nota n. 6849/1598pf10-11/AM/ma del 26 aprile 2013). Il deferimento Con atto del 23 aprile 2013 il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione, tra gli altri, i Signori Massimo Poggi Madarena e Giuseppe Ierace per rispondere, rispettivamente: - Massimo Poggi Madarena, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società US Catanzaro Spa, dichiarata fallita in data 17 giugno 2007, dal 22 febbraio al 17 marzo 2003, vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004, nonché amministratore di fatto unitamente al Signor Claudio Parente sino alla Sentenza dichiarativa di fallimento, socio di riferimento della Società US Catanzaro Spa insieme al Sig. Claudio Parente dal giugno 2004 alla data della sentenza dichiarativa di fallimento, tesserato nella stagione 2005/2006 come dirigente dal 22 agosto 2005, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per aver determinato la decozione ed il dissesto finanziario della Società, provocandone il fallimento; della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS, per aver posto in essere le condotte distrattive specificatamente descritte nella parte motiva del deferimento; della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 9, CGS, per aver costituito un’associazione con i Sigg.ri Carvelli, Colao, Ierace, Cavallaro, Procopio e Mirante, finalizzata al compimento di violazioni in materia gestionale ed economica, lucrando a proprio vantaggio di condotte distruttive e comunque in danno della Società amministrata; - Giuseppe Ierace, quale membro del Consiglio di Amministrazione della Società US Catanzaro Spa dal 12 gennaio al 16 maggio 2006 e amministratore delegato dal 14 gennaio al 16 maggio 2006, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 21, commi 2 e 3, NOIF, per aver contribuito in qualità di amministratore con poteri al dissesto della Società US Catanzaro Spa, determinandone il fallimento e per aver consentito la cattiva gestione economico-finanziaria posta in essere dai soci di maggioranza e amministratori di fatto della Società, Signori Parente e Poggi Madarena, senza alcuna dissociazione; della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 9, CGS, per aver partecipato all’associazione di cui al punto che precede. Con decisione del 10 giugno 2013 (CU n. 98/CDN), la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, infliggeva al Signor Massimo Poggi Madarena anni cinque di inibizione con preclusione da ogni rango e/o categoria della FIGC e al Signor Giuseppe Ierace anni quattro di inibizione. Su impugnazione degli odierni deferiti, con delibera del 12 luglio 2013 (C.U. n. 012/CGF), la Corte di Giustizia federale annullava la decisione sopra richiamata riconoscendo la sussistenza di un vizio di notifica della originaria convocazione dei deferiti per il dibattimento e, conseguentemente, rinviava il procedimento avanti questa Commissione, in diversa composizione, per l’esame del merito. Il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale che, previa acquisizione del decreto che dispone il giudizio emesso nell’ambito del procedimento penale pendente avanti il Tribunale di Catanzaro nei confronti, tra gli altri, degli odierni deferiti, ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per Massimo Poggi Madarena, inibizione per anni cinque con la preclusione; per Giuseppe Ierace inibizione per anni quattro e ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Sono altresì comparsi il difensore dei deferiti, nonché personalmente il Signor Massimo Poggi Madarena, insistendo per il rigetto del deferimento. Il deferito Poggi Madarena ha reso le dichiarazioni difensive ritualmente raccolte a verbale. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Dall’esame degli atti risulta provata la responsabilità di entrambi i deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte. Ed invero, come peraltro già rilevato nella decisione di questa Commissione, in diversa composizione, del 10 giugno 2013, per le posizioni degli allora deferiti Carvelli, Colao e Cavallaro, divenuta definitiva, la copiosa documentazione in atti e, in particolare, gli esiti delle ispezioni della Covisoc, evidenziano il ruolo gestionale effettivo svolto dal Poggi Madarena e dallo Ierace nella Società US Catanzaro Spa, pur nella diversità delle cariche nel tempo ricoperte rispetto alle posizioni già giudicate. Tali condotte, evidenziate nei rapporti in atti, risultano a parere della Commissione tali da incidere causalmente nella determinazione del dissesto della Società, rappresentata con evidenza nel bilancio al 30 giugno 2006 da una perdita di quasi 9 milioni di Euro. Per contro, non risulta in atti adottata dai deferiti alcuna iniziativa, di qualsivoglia natura, volta a contrastare il progressivo deterioramento economico né alcun atto dal quale possa evincersi una dissociazione degli stessi dai criteri di gestione adottati. Peraltro, come questa Commissione ha avuto modo di osservare, la contestazione elevata a carico degli incolpati risulta in ogni caso fondata anche sotto il diverso profilo della inadeguatezza dei comportamenti gestionali e il mancato esercizio del potere di vigilare e controllare; condotta che risulta ampiamente provata nel caso in esame (cfr. sul punto, Corte di Giustifica Federale, decisione in CU n. 44/CGF del 20.09.2011). Avuto riguardo agli elementi sopra citati, a nulla rileva l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catanzaro in data 19 giugno 2012, richiamata dalla difesa dei deferiti con la quale, pronunciando sul sequestro conservativo promosso dalla Curatela Fallimentare della US Catanzaro Spa (anche) nei confronti del Poggi Madarena, era stato rigettato il ricorso sul presupposto dell’assenza di prova, in capo al medesimo, della qualità di amministratore di fatto della fallita. Fermo restando che trattasi di provvedimento reso “in corso di causa” e che non è dato conoscere l’esito del relativo giudizio di merito, va infatti evidenziato, con riguardo alla posizione del Poggi Madarena, che le odierne incolpazioni si riferiscono a periodi temporali nei quali il deferito ha ricoperto numerose e rilevanti cariche sociali (membro del C.d.A. dal 22 febbraio al 17 marzo 2003; vicepresidente dal 17 marzo 2003 al 9 ottobre 2004; socio di riferimento dal giugno 2004 al 15 giugno 2007, data della Sentenza dichiarativa di fallimento; dirigente nella stagione sportiva 2005/2006). Anche a voler escludere l’esistenza in capo al deferito della qualità di amministratore di fatto della Società, rimane indubbio che lo stesso è comunque venuto meno al dovere di vigilare e di agire per arginare il progressivo dissesto della Società, pur essendo dotato di ampi e adeguati poteri di intervento. Anche con riguardo alla posizione del deferito Ierace, va evidenziato che le odierne incolpazioni risultano relative a periodi temporali nei quali lo stesso ha ricoperto formali cariche (membro del C.d.A. e amministratore delegato della Società), ma anche all’omissione di condotte di dissociazione dall’operato degli altri deferiti o comunque finalizzate ad impedire le accertate ed evidenti violazioni gestionali ed economiche. Ulteriore conferma della responsabilità di quest’ultimo per i fatti in contestazione, è rinvenibile a parere della Commissione nella predisposizione e della successiva sottoposizione ai soci, ad opera anche dello Ierace, della situazione patrimoniale della Società quando il capitale sociale era sceso sotto il minimo. Va dunque affermata la responsabilità di entrambi i deferiti per le violazioni rispettivamente loro ascritte. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione ritiene adeguate le sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo la Commissione disciplinare delibera di infliggere al Signor Massimo Poggi Madarena l’inibizione di anni 4 (quattro) ed al Signor Giuseppe Ierace l’inibizione di anni 2 (due).
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