COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COSMOS PIERANTONIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO – RIGALI DISPUTATA A PIERANTONIO IL 15.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 19.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CORSICI LUCA PER OTTO GARE..
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 17.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD COSMOS PIERANTONIO, IN RIFERIMENTO ALLA GARA COSMOS PIERANTONIO - RIGALI DISPUTATA A PIERANTONIO IL 15.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.28 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA, DATATA 19.12.2013, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE CORSICI LUCA PER OTTO GARE..
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.01.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Cosmos Pierantonio, chiedendo la riduzione della sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’assenza del direttore di gara non ha permesso a questa Commissione di appurare con certezza la dinamica dei fatti alla luce delle argomentazioni svolte dalla società nel reclamo, vale a dire che la spinta non è stata data al direttore di gara con intento violento, da parte del calciatore Corsici Luca tanto che non ha provocato allo stesso alcuna conseguenza.
E’ certo comunque che il gesto compiuto dal calciatore sia grave e meritevole di adeguata
sanzione che, in considerazione di quanto precede, appare equo contenere in sei giornate
effettive di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Corsici Luca a sei giornate effettive di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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