COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Benaco Bardolino Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica sino al 30/6/2014 allenatore Carletti Luca; Inibizione sino al 30/12/2013 Dirigente Accompagnatore Pezzini Gian Franco; Ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato Juniores Regionale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Ricorso A.S.D. Benaco Bardolino
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 –
Squalifica sino al 30/6/2014 allenatore Carletti Luca; Inibizione sino al 30/12/2013 Dirigente
Accompagnatore Pezzini Gian Franco; Ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato Juniores Regionale
La Società A.S.D. Benaco Bardolino ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e
pubblicate nel Comunicato n. 38 del 18/12/2013 con le quali sono state assunte le sanzioni in oggetto in base
alle seguenti decisioni :
“Si rileva che dal R.A. che durante il primo tempo veniva allontanato (n.d.r. il Sig. Carletti Luca) per continui
insulti ai dirigenti della squadra avversaria, alla notifica del provvedimento insultava l'Arbitro e al termine della
gara reiterava tali insulti, rivolti anche alla Federazione, accompagnandoli da minacce. Inoltre puntava con
forza e violenza un dito contro il petto dell'Arbitro nell'intento di farlo cadere a terra”.
“Nell'applicare la sanzione all'allenatore Carletti della società Benaco Bardolino, è emerso che lo stesso non è
tesserato per la società Benaco Bardolino, la quale quindi ha determinato l'ingresso in campo di persona non
autorizzata e impiegato tecnico non legittimato.
P.Q.M. il G.S. delibera di applicare:
- alla società Benaco Bardolino la sanzione dell'ammenda di euro 100,00;
- al Dir. Acc. Signor Pezzini Gianfranco l'inibizione fino al 30.12.2013;
- all’allenatore la squalifica come da separato provvedimento (sino al 30/6/2014) “.
La Commissione Disciplinare Territoriale
letto ricorso presentato dalla Società Benaco Bardolino;
esaminata la documentazione ufficiale agli atti;
esperite le opportune verifiche presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. per quanto attiene il tesseramento in
qualità di allenatore del Sig. Carletti;
rilevato dalle predette verifiche risultare pacifico che, all’epoca dei fatti, il tesseramento del Carletti non era
stato ratificato dall’Ente preposto a causa della morosità della quota annuale dovuta al S.T. per la stagione
2012/2013 e che trattasi di circostanza che l’allenatore di cui alla Società Benaco Bardolino doveva essere a
conoscenza e che la medesima Società poteva agevolmente verificare;
rilevato inoltre che il referto arbitrale é completo in ogni sua parte e che le sanzioni applicate dal Giudice
Sportivo sono coerenti allo stesso
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Società Benaco Bardolino;
- di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2014 a carico dell’allenatore Carletti Luca;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/12/2013 a carico del Dirigente Accompagnatore;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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