COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Benaco Bardolino Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica sino al 30/6/2014 allenatore Carletti Luca; Inibizione sino al 30/12/2013 Dirigente Accompagnatore Pezzini Gian Franco; Ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 22.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Benaco Bardolino Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 38 del 18/12/2013 – Squalifica sino al 30/6/2014 allenatore Carletti Luca; Inibizione sino al 30/12/2013 Dirigente Accompagnatore Pezzini Gian Franco; Ammenda di € 100,00 alla Società – Campionato Juniores Regionale La Società A.S.D. Benaco Bardolino ha inoltrato ricorso avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 38 del 18/12/2013 con le quali sono state assunte le sanzioni in oggetto in base alle seguenti decisioni : “Si rileva che dal R.A. che durante il primo tempo veniva allontanato (n.d.r. il Sig. Carletti Luca) per continui insulti ai dirigenti della squadra avversaria, alla notifica del provvedimento insultava l'Arbitro e al termine della gara reiterava tali insulti, rivolti anche alla Federazione, accompagnandoli da minacce. Inoltre puntava con forza e violenza un dito contro il petto dell'Arbitro nell'intento di farlo cadere a terra”. “Nell'applicare la sanzione all'allenatore Carletti della società Benaco Bardolino, è emerso che lo stesso non è tesserato per la società Benaco Bardolino, la quale quindi ha determinato l'ingresso in campo di persona non autorizzata e impiegato tecnico non legittimato. P.Q.M. il G.S. delibera di applicare: - alla società Benaco Bardolino la sanzione dell'ammenda di euro 100,00; - al Dir. Acc. Signor Pezzini Gianfranco l'inibizione fino al 30.12.2013; - all’allenatore la squalifica come da separato provvedimento (sino al 30/6/2014) “. La Commissione Disciplinare Territoriale letto ricorso presentato dalla Società Benaco Bardolino; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; esperite le opportune verifiche presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. per quanto attiene il tesseramento in qualità di allenatore del Sig. Carletti; rilevato dalle predette verifiche risultare pacifico che, all’epoca dei fatti, il tesseramento del Carletti non era stato ratificato dall’Ente preposto a causa della morosità della quota annuale dovuta al S.T. per la stagione 2012/2013 e che trattasi di circostanza che l’allenatore di cui alla Società Benaco Bardolino doveva essere a conoscenza e che la medesima Società poteva agevolmente verificare; rilevato inoltre che il referto arbitrale é completo in ogni sua parte e che le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo sono coerenti allo stesso P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di respingere il ricorso presentato dalla Società Benaco Bardolino; - di confermare la sanzione della squalifica sino al 30/6/2014 a carico dell’allenatore Carletti Luca; - di confermare la sanzione della inibizione sino al 30/12/2013 a carico del Dirigente Accompagnatore; - di confermare la sanzione dell’ammenda di € 100,00 a carico della Società; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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