F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Presidente e Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl),
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014
(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Presidente e Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl),
Società CARPI FC 1909 Srl - (nota n. 1115/645pf 12-13/SS/mg del 17.9.2013). Con provvedimento del 17 settembre 2013, la Procura federale ha deferito a questa Commissione Il Sig. Caliumi Claudio, Presidente della Società Carpi FC 1909 Srl nella stagione 2012/2013 e la Società Carpi FC 1909 Srl, per rispondere: - il Sig. Claudio Caliumi, della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 38, 6 comma, delle NOIF, ed in relazione all’art. 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito al Sig. Cioffi Gabriele di svolgere, di fatto, attività di allenatore della prima squadra pur non avendone titolo e per avere, altresì, permesso al Sig. Tacchini Daniele di assumere solo formalmente la conduzione tecnica della prima squadra della Carpi FC 1909 Srl, consentendo l’esercizio dell’attività ad un soggetto iscritto nei ruoli del settore tecnico, ma sprovvisto della necessaria abilitazione per la categoria di appartenenza della squadra. - la Società Carpi FC 1909 Srl, a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la condotta ascrivibile al proprio Presidente ed ai propri tecnici tesserati, ai sensi degli art. 4, commi 1 e 2 del CGS. All’inizio della riunione odierna il Sig. Claudio Caliumi e la Società Carpi FC 1909 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Claudio Caliumi e la Società Carpi FC 1909 Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Claudio Caliumi, sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Carpi FC 1909 Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatré/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Claudio Caliumi; - ammenda di € 1.333,00 (€ milletrecentotrentatré/00) per la Società Carpi FC 1909 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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