F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese),

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 047 del 27 Gennaio 2014 (141) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SABATINO (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese), Società ASD BATTIPAGLIESE - (nota n. 3059/308pf 13-14/AM/ma del 17.12.2013). Con atto del 17.12.2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sabatino Giuseppe, quale Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all’art. 8, comma 9, del medesimo Codice e dell’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver dato corso alla decisione emessa dalla Commissione accordi economici, pubblicata con C.U. n. 306/CAE il 18 ottobre 2012 e notificata il 23.10.13, non avendo provveduto alla corresponsione della somma di euro 3.000,0 in favore del calciatore Sparano Gennaro; b) la Società ASD Battipagliese a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante ai sensi dell’art. 4, commi 1, del CGS. La Società ASD Battipagliese in relazione al suesposto deferimento con nota pervenuta in data 21.1.14 ha richiesto alla scrivente Commissione disciplinare il proscioglimento in quanto il contestato mancato pagamento delle somme disposte dalla Commissione accordi economici in favore del calciatore Gennaro Sparano nei termini sanciti dall’art. 1, comma 1, del CGS non poteva essere imputato alla stessa ASD Battipagliese. In particolare, con la nota in argomento veniva rappresentato e documentato che la ritardata erogazione della somma di euro 3.000,00, quietanzata dal calciatore Gennaro Sparano in data 10.12.13, era dipesa dal fatto che lo stesso Sparano, nonostante contattato dalla Società, non si era presentato per ritirare le somme dovute in quanto fuori sede per lavoro. Tale circostanza, unitamente alla quietanza di pagamento, veniva documentata dalla dichiarazione sottoscritta dal calciatore Gennaro Sparano in data 10.12.2013. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Sabatino Giuseppe, quale Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Battipagliese, l’inibizione di mesi 6 (sei); alla Società ASD Battipagliese penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00). È altresì comparso in rappresentanza della Società deferita il Sig. Tony Procida, nella qualità di coopresidente della suddetta Società; nessuno é comparso per il Sig. Sabatino Giuseppe. Motivi della Decisione La documentazione trasmessa dalla Società e le motivazioni addotte riguardo il deferimento in argomento non sono sufficienti a giustificare l’omissione contestata, ben potendo la Società ASD Battipagliese provvedere comunque al pagamento dei corrispettivi dovuti al calciatore Sparano nei termini previsti dalle norme vigenti e con le modalità consuete in casi similari (bonifico/assegno circolare). P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento avanzato dalla Procura federale, ritiene equo infliggere le seguenti sanzioni: - al Sig. Sabatino Giuseppe mesi 6 (sei) di inibizione; - alla Società ASD Battipagliese la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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