COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 22.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA CALCIO VENOSA- GR VALDIANO DEL 19/01/2014

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 22.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo GARA CALCIO VENOSA- GR VALDIANO DEL 19/01/2014 Il Giudice Sportivo; Premesso che lo stesso, ai sensi dell'art.44 del C.G.S., adotta le sue decisioni, senza contraddittorio, esclusivamente sulle risultanze dei documenti ufficiali di gara (rapporto degli ufficiali di gara e supplemento di rapporto); Letto il referto arbitrale e il supplemento di rapporto; Considerato che al 24 del s.t. in seguito alla segnalazione di un fuorigioco a favore della squadra ospitante, il Capitano della squadra ospite Menta Angelo n. 9 si avvicinava al D.G. spintonandolo con forza in modo da farlo indietreggiare di alcuni metri, rivolgendogli al contempo frasi irriguardose; Atteso che il D.G., procedendo come da regolamento all’espulsione veniva aggredito dal giocatore che stringendogli con forza le mani al collo gli procurava un senso di soffocamento e riuscito a divincolarsi con fatica dalla presa il D.G. veniva spinto e fatto cadere a terra da altro calciatore non identificato del GR VALDIANO; Ritenuto che il D.G. caduto sul terreno di gioco, veniva esortato con frasi offensive ed irriguardose a rialzarsi da altri calciatori della squadra ospite alcuni dei quali non ben identificati lo colpivano con calci alla spalla mentre lo stesso era intento a proteggersi il volto con le mani; Verificato che il D.G., considerato il clima ostile venutosi a determinare e al fine di evitare danni ulteriori alla propria integrità fisica raggiungeva a stento gli spogliatoi grazie all’intervento dei soli dirigenti della squadra locale senza che nessun comportamento collaborativo teso all’incolumità dello stesso venisse posto in essere dai tesserati della squadra ospite; Constatato che mentre il D.G. si trovava nel suo spogliatoio entrava indebitamente il Sig. Menta Saverio identificato in distinta come l’allenatore del GR VALDIANO, il quale esibendo il tesserino di Maresciallo del Corpo dei Carabinieri senza nemmeno sincerarsi delle condizioni psico-fisiche del D.G. si limitava a criticare alcuni aspetti del operato arbitrale e solo l’ingresso nello spogliatoio del Presidente di sezione di Venosa lo distoglieva dal mutare tale atteggiamento; Ritenuto che il D.G. una volta lasciato l’impianto sportivo di Venosa, mentre si trovava presso il pronto soccorso di Venosa dove sottoposto a visita veniva diagnosticato guaribile in due giorni (come da referto allegato), veniva raggiunto telefonicamente dall’allenatore del GR VALDIANO nella persona di Menta Saverio che sinceratosi delle sue condizioni fisiche gli preannunciava una sua ulteriore telefonata prima della compilazione del referto ed inoltre lo distoglieva dall’intraprendere eventuali azioni giudiziarie considerata la giovane età dei protagonisti in campo; P.Q.M. DELIBERA • di assegnare, ai sensi dell'art.17 del C.G.S., gara persa al GR VALDIANO con il seguente punteggio: CALCIO VENOSA - GR VALDIANO 3-0; • di squalificare fino al 30.06.2016 MENTA ANGELO, n.9 del GR VALDIANO, per i fatti narrati e per la rivestita qualifica di Capitano della squadra; • di squalificare fino al 30.06.2014 MENTA SAVERIO, allenatore del GR VALDIANO, per i fatti narrati; • di comminare l'ammenda di euro 250,00 alla società del GR VALDIANO perché propri tesserati, con il loro comportamento minaccioso e violento, determinavano da parte del D.G. la sospensione definitiva della gara; • di trasmettere gli atti alla Procura Federale in ordine al contenuto della telefonata fatta a fine gara dall’allenatore del GR VALDIANO Menta Saverio al D.G.
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