F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 29 Gennaio 2014 (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BENEVENTO Luigi (Presidente della Società ASG Nocerina Srl), CITARELLA Giovanni (Amministratore unico della Società ASG Nocerina Srl), PAVARESE Luigi (Direttore generale della Società ASG Nocerina Srl), CREMASCHI Carlo, DANTI Domenico, EVACUO Davide, FICARROTTA Luca, HOTTOR Edmunde Etse, JARA MARTINEZ Celso Daniel, KOSTADINOVIC Iuzvisen Petar, LEPORE Franco, MALCORE Giancarlo, POLICHETTI Carmine, REMEDI Lorenzo (Calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), FONTANA Gaetano, FUSCO Salvatore (Allenatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), ROSATI Giovanni (Medico sportivo della la Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl (nota n. 3166/242 pf 13- 14/SP/AM/blp del 23.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 048 del 29 Gennaio 2014 (149) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BENEVENTO Luigi (Presidente della Società ASG Nocerina Srl), CITARELLA Giovanni (Amministratore unico della Società ASG Nocerina Srl), PAVARESE Luigi (Direttore generale della Società ASG Nocerina Srl), CREMASCHI Carlo, DANTI Domenico, EVACUO Davide, FICARROTTA Luca, HOTTOR Edmunde Etse, JARA MARTINEZ Celso Daniel, KOSTADINOVIC Iuzvisen Petar, LEPORE Franco, MALCORE Giancarlo, POLICHETTI Carmine, REMEDI Lorenzo (Calciatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), FONTANA Gaetano, FUSCO Salvatore (Allenatori tesserati per la Società ASG Nocerina Srl), ROSATI Giovanni (Medico sportivo della la Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl (nota n. 3166/242 pf 13- 14/SP/AM/blp del 23.12.2013). 1) Il deferimento Con atto del 23 dicembre 2013 la Procura federale ha disposto il deferimento di: Luigi BENEVENTO, Presidente dell’ASG NOCERINA Srl; , Giovanni CITARELLA, Amministratore Unico dell’ASG NOCERINA Srl; Carlo CREMASCHI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Domenico DANTI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Davide EVACUO, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Luca FICARROTTA, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Gaetano FONTANA, allenatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Salvatore FUSCO allenatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Edmunde Etse HOTTOR, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Celso Daniel JARA MARTINEZ, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Franco LEPORE, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Giancarlo MALCORE, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Luigi PAVARESE, Direttore Generale dell’ASG NOCERINA Srl; Carmine POLICHETTI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Lorenzo REMEDI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; Giovanni ROSATI, medico sportivo tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; la Società ASG NOCERINA SRL; per rispondere: Luigi BENEVENTO, Presidente, Giovanni CITARELLA, Amministratore Unico, Luigi PAVARESE, Direttore Generale e nell’occasione Dirigente Accompagnatore della squadra, Gaetano FONTANA , allenatore, Salvatore FUSCO, allenatore in IIª sedente in panchina, Giovanni ROSATI , medico sociale nonché dei calciatori Carlo CREMASCHI , Domenico DANTI, Davide EVACUO, Luca FICARROTTA, Edmunde Etse HOTTOR, Celso Daniel JARA MARTINEZ, Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, Franco LEPORE, Giancarlo MALCORE, Carmine POLICHETTI e Lorenzo REMEDI, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima e durante la gara SALERNITANA – NOCERINA disputatasi presso lo stadio Arechi di Salerno il 10.11.2013, valevole per il Campionato di 1ª Divisione, girone “B”, della corrente stagione sportiva, in concorso fra loro, ciascuno con le rispettive condotte a loro di seguito contestate, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, concordando artatamente la sostituzione di tre calciatori al 1° minuto di gioco e simulando, nel breve volgere di 16 minuti (tra il 4’ e il 19’), 5 infortuni al fine di determinare il venir meno del numero minimo di giocatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto. In particolare, Luigi BENEVENTO, Giovanni CITARELLA, Luigi PAVARESE, Gaetano FONTANA, Salvatore FUSCO per aver concordato, prima della gara, i modi e i tempi delle sostituzioni dei calciatori nonché il numero di infortuni da simulare onde raggiungere il preordinato risultato della sospensione, Davide EVACUO, Luca FICARROTTA e Carmine POLICHETTI per aver accettato di prendere parte alla combine facendosi sostituire quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, Carlo CREMASCHI, Giancarlo MALCORE e Celso Daniel JARA MARTINEZ per aver accettato di prendere parte alla combine sostituendo i compagni scesi in campo come titolari quando ancora non era trascorso un minuto dall’inizio della gara, allo specifico e preordinato fine di esaurire immediatamente il numero di sostituzioni a disposizione, Domenico DANTI, Edmunde Etse HOTTOR, Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, Franco LEPORE e Lorenzo REMEDI per aver simulato infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara, Giovanni ROSATI per aver partecipato all’accordo illecito avallando l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori che avevano simulato gli infortuni. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa. - la Società ASG NOCERINA Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in ordine agli addebiti mossi al Sig. Luigi BENEVENTO, Presidente della Società, e al Sig. Giovanni CITARELLA, Amministratore Unico della stessa, nonché a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, stesso codice, in ordine agli addebiti contestati a tutti gli altri tesserati. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, determinato dal Giudice Sportivo a seguito della sospensione della stessa. 2) Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di convocazione gli incolpati Luigi Benevento, Carlo Cremaschi, Domenico DANTI, Davide EVACUO, Luca FICARROTTA, Gaetano FONTANA, Salvatore FUSCO, Edmunde Etse HOTTOR,Celso Daniel JARA MARTINEZ, Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, Franco LEPORE, Giancarlo MALCORE, Luigi PAVARESE, Carmine POLICHETTI, Lorenzo REMEDI, Giovanni ROSATI, la Società ASG NOCERINA Srl hanno fatto pervenire memorie difensive ove sono state proposte eccezioni e rilevate la insussistenza e la infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte. In particolare, Luigi BENEVENTO, quale Presidente della Nocerina, solleva una serie di eccezioni che qui di seguito si riportano: - sarebbe stato violato il principio del ne bis in idem in quanto la fattispecie in esame sarebbe stata già giudicata dal Giudice Sportivo; - il fatto non sussisterebbe anche per l’effetto dell’applicazione della esimente (in quanto si tratterebbe di gara già “alterata” in partenza); - mancanza dell’effettiva alterazione della gara con l’aggravante di cui all’art. 7 comma 6 CGS in quanto non avendo il GS assunto altri provvedimenti oltre quello della perdita della partita a tavolino l’attuale deferimento diviene improcedibile; - sussistenza delle cause di giustificazione-esimente; - manca la prova dell’illecito oltre ogni ragionevole dubbio sportivo ed anche la perdita dei contributi federali assunta non costituisce motivo valido. Solleva in ogni caso il problema del mancato accordo fraudolento con gli avversari, l’assenza dell’ intenzione di voler falsare la gara, così come si duole del mancato deferimento di tutti i calciatori o comunque del capitano. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Carlo CREMASCHI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, entrato in sostituzione al 1’ minuto di gioco, contesta di aver potuto partecipare al “preordinato anomalo svolgimento della gara oltre ogni ragionevole dubbio”. Rileva come, se accordo c’è stato, si sia concretizzato all’interno dello spogliatoio. Ma allora perché nessuno dei giocatori non coinvolti negli infortuni e nelle sostituzioni è stato deferito? Ciò in contrasto con quanto sostenuto a pagina 37 del deferimento dove si assume che l’intera squadra fosse a conoscenza della strategia ideata. Cremaschi poi ricorda di essere sceso in campo al posto di altro giocatore e di essere rimasto in campo sino alla fine. Quali colpe possono essergli addossate? Non certo quella di essere sceso in campo visto che era obbligato a farlo in adesione alla vigente normativa in materia. Non vi sarebbe dunque alcuna ragionevole certezza per sostenere che il Cremaschi sia stato parte dell’illecito. Sottolinea come tutta la vicenda sia stata vissuta in pieno stato di necessità e che quindi la qualificazione giuridica dei fatti fornita dalla Procura federale sia del tutto erronea. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Domenico DANTI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, uscito per infortunio al 13’ minuto di gioco, assume la assoluta infondatezza del deferimento. Sottolinea come non sia stata in alcun modo provata la simulazione dell’infortunio subito. Oppone altresì che non risulta provata in alcun modo il coinvolgimento del giocatore nel “pactum sceleris”. Descrive tutta la fase che ha portato alla partita. Ricorda come i dirigenti denunciarono la situazione al Questore di Salerno e che fu quest’ultimo a convincere i giocatori a scendere in campo. Quanto al trauma subito al giocatore (contrattura flessore coscia dx) lo stesso sarebbe stato accertato dai medici e avrebbe costretto il giocatore a vari giorni di fermo agonistico. Non si tratterebbe in ogni caso di illecito sportivo essendo questo tipo di fattispecie regolato dall’art. 53 NOIF. Cita al riguardo il precedente della gara Genoa- Siena. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Davide EVACUO, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl uscito al 1° minuto di gioco, e Lorenzo REMEDI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, uscito al 4° minuto di gioco, con una unica memoria escludono la loro punibilità. Dopo aver descritto in fatto le fasi di avvicinamento alla partita, sottolineano i casi di intimidazione personale occorsi nel giorno della gara, fatti gravi che successivamente provocavano l’emissione di ben 23 DASPO. Ribadiscono che i calciatori non volevano giocare ma venivano poi convinti a scendere in campo dal Questore di Salerno che assumeva gravi ragioni di ordine pubblico. Ricordano lo stato di altissima tensione che si viveva nel tunnel di ingresso al campo di gioco. Prima di distinguere le due diverse situazioni di Evacuo e Remedi si assume che il fatto loro addebitato non costituisce violazione dell’art. 7 in assenza di un nesso psicologico in ordine alla violazione contestata, ovvero di percezione di una illecita strategia societaria. In ogni caso si tratterebbe di uno stato di necessità, o meglio di forza maggiore, che escluderebbe coscienza e volontà della illiceità dell’azione. Quanto ai due giocatori, Evacuo, come si può vedere dal filmato, non si sarebbe nemmeno accorto della sostituzione e quindi dovrebbe escludersi che possa aver partecipato ad un qualsivoglia illecito precostituito. Remedi avrebbe invece subito un incidente di gioco serio, accertato anche da struttura sanitaria pubblica successivamente alla gara. Chiedono pertanto il proscioglimento o, in denegata ipotesi, l’irrogazione della minima sanzione possibile. Luca FICARROTTA, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, uscito dal campo al 1’ minuto di gioco, segnala la erronea qualificazione giuridica dei comportamenti addebitatigli, visto che la particolare fattispecie è regolata dall’art. 53 NOIF e dall’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art. 17 CGS. Rileva la infondatezza del deferimento nel merito in quanto la Procura federale non ha tenuto in nessun conto l’aspetto psicologico con cui i giocatori hanno affrontato la gara. Sottolinea come non possa parlarsi di adesione ad un disegno criminale posto in essere dai dirigenti della Nocerina. Evidenti lo stato di necessità e la coazione morale quali previsti dall’art. 54 cod. pen.; quanto alla sua posizione personale rileva che non poteva opporsi alla immediata sostituzione in adesione a quanto previsto dall’Accordo collettivo di categoria. In particolare precisa che “ ha deciso di farsi sostituire perché stremato dalla paura che, purtroppo, ha preso il sopravvento”. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Gaetano FONTANA, allenatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl squalificato per la gara in questione e dunque presente nella trasferta ma non in panchina, ricorda preliminarmente tutti i fatti così come si sono svolti partendo dagli incontri con gli ultras nei giorni precedenti la partita alle minacce subite nella mattinata della gara. Il Fontana riconosce di aver partecipato ad una riunione con i dirigenti della Società subito dopo che i giocatori si erano trasferiti dal bus allo spogliatoio ma sostiene che non ci sarebbe stato alcun accordo illecito con gli stessi. Quanto alla discrasia tra i contenuti delle dichiarazioni rese in Procura dal Fontana il 10 novembre 2013 ed il 10 dicembre 2013 in ordine al fatto che fossero già stati concordati i primi cambi, il Fontana spiega che con la prima dichiarazione non aveva mai inteso affermare che i cambi fossero stati concordati preventivamente. Esclude ogni propria responsabilità pur poi facendo riferimento ad una potenziale applicabilità alla fattispecie in esame dello stato di necessità quale previsto dall’art. 54 cod. pen. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Salvatore FUSCO allenatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, in panchina al posto dell’allenatore Fontana nella gara in questione, rileva la propria particolare posizione di vice allenatore presente in panchina come primo allenatore che non ha partecipato ad alcuna delle riunioni tenute dai dirigenti della Società. La Procura federale non è riuscita ad evidenziare in qual modo si sarebbe concretizzata la comunicazione dell’accordo illecito (consumato dai dirigenti) agli esecutori materiali dello stesso. Ricorda come la fattispecie sia regolata dall’art.53 NOIF e come i comportamenti a lui attribuiti siano da valutare autonomamente al di fuori di qualsivoglia accordo peraltro mai intercorso con i quadri dirigenziali della Società. Insomma se ha sostituito tre giocatori all’inizio dell’incontro è perché nel tunnel di ingresso al campo di gioco si era reso conto che non erano in grado di scendere in campo. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Edmunde Etse HOTTOR, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, uscito per infortunio all’8° minuto, assume la assoluta infondatezza del deferimento. Sottolinea come non sia stata in alcun modo provata la simulazione dell’infortunio subito. Oppone altresì che non risulta provato in alcun modo il proprio coinvolgimento nel “pactum sceleris”. Descrive tutta la fase che ha portato alla partita. Ricorda come i dirigenti denunciarono la situazione al Questore di Salerno e che fu quest’ultimo a convincere i giocatori a scendere in campo. Quanto al trauma da lui subito alla spalla sinistra, il massaggiatore ha giustificato gli strani massaggi effettuati in diverse parti del corpo affermando di non aver subito capito il tipo di trauma contusivo. Non si tratterebbe in ogni caso di illecito sportivo, essendo questo tipo di fattispecie regolato dall’art. 53 NOIF. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Celso Daniel JARA MARTINEZ, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl; entrato in sostituzione al 1’ minuto di gioco, eccepisce in via preliminare che, in considerazione della veridicità delle minacce dei tifosi, la Procura federale avrebbe dovuto prendere in considerazione lo stato di necessità quale previsto dall’art. 54 cod. pen. Rileva che non appare configurabile un illecito sportivo per il fatto di essere entrato in campo ed aver giocato tutta la partita sino al momento della sua sospensione e si domanda per quale ragione non siano allora stati deferiti tutti i giocatori della rosa della Nocerina. Ritiene in ogni caso non applicabile l’art. 7 CGS. Per l’effetto chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS. Iuzvisen Petar KOSTADINOVIC, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, uscito per infortunio al 15’, sottolinea come si trattasse di una partita ad alto rischio tanto che il Prefetto di Salerno aveva disposto che la partita si giocasse senza la presenza dei tifosi della Nocerina, alle ore 12 e la metropolitana di Salerno venisse chiusa per motivi di sicurezza dalle ore 9 alle 17. Ricorda che il commissario di campo ha precisato che i giocatori non volevano giocare. Ribadisce che da parte della Procura vi sarebbe stata una erronea qualificazione giuridica della condotta posta in essere visto che si tratta di fattispecie prevista dall’art.53 NOIF per la quale si può essere rinviati a giudizio per violazione dell’art. 1, comma 1, CGS, Ricorda i precedenti del derby tra Roma e Lazio del 2004 e di Genoa-Siena del 2012. Alla luce dello stato di necessità psicologico chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Franco LEPORE, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, uscito per infortunio al 19’, segnala la erronea qualificazione giuridica dei comportamenti tenuti visto che la particolare fattispecie è regolata dall’art. 53 NOIF e dall’art.1, comma 1, CGS in relazione all’art. 17 CGS. Rileva la infondatezza del deferimento nel merito in quanto la Procura federale ha interpretato in modo assolutamente personale l’infortunio occorso al giocatore che lo ha costretto ad abbandonare il campo, così come non ha tenuto in nessun conto lo stato psicologico del Lepore. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Giancarlo MALCORE, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl entrato in campo al 1’ minuto di gioco, assume che il fatto non sussiste e che vi sarebbe una palese contraddittorietà nelle valutazioni della Procura che non ha deferito i giocatori entrati in campo sin dall’inizio e rimasti sino al momento della sospensione della partita mentre ha deferito chi, come Malcore, è entrato in campo dopo 1 minuto in sostituzione di un compagno di squadra e poi rimasto in campo sino alla fine. Manca inoltre la prova di un collegamento tra chi avrebbe ideato l’illecito ed i giocatori. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Luigi PAVARESE, Direttore Generale dell’ASG NOCERINA Srl, rileva che non v’è prova di alcun accordo illecito intervenuto tra i dirigenti della Società e come la situazione in cui la Società ed i giocatori si sono trovati sia davvero particolare in considerazione delle minacce rivolte loro dalla tifoseria locale. La Procura federale non è riuscita ad evidenziare in qual modo si sarebbe concretizzata la comunicazione dell’accordo illecito (ove consumato dai dirigenti) agli esecutori materiali dello stesso. Ricorda come la fattispecie sia regolata dall’art.53 NOIF e come i comportamenti a lui attribuiti siano da valutare autonomamente al di fuori di qualsivoglia accordo peraltro mai intercorso tra i dirigenti della Società. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Carmine POLICHETTI, calciatore tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, uscito dal campo al 1° minuto di gioco, ripercorre le difese di altri giocatori assistiti dal medesimo studio legale. Si contesta la qualificazione giuridica del fatto con il riferimento all’art. 54 cod. pen. Per quanto riguarda lo stato di necessità e la coazione morale legata alla situazione di fatto determinata dalla tifoseria della Nocerina. Eccepisce dunque la infondatezza del deferimento non essendo stato preso in considerazione l’aspetto psicologico con il quale i giocatori hanno affrontato la gara. Quanto alla sua sostituzione non poteva che uscire dal campo quando l’allenatore ha chiesto di uscire nel rispetto delle disposizioni del tecnico. Al riguardo precisa anche, come ha anche fatto il compagno di squadra Ficarrotta, che “ha deciso di farsi sostituire perché stremato dalla paura che, purtroppo, ha preso il sopravvento”. Assume infine che manca agli atti la prova della eventuale traslazione della determinazione dei dirigenti ai giocatori. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. Giovanni ROSATI, medico sportivo tesserato per l’ASG NOCERINA Srl, nella sua posizione di medico sociale assume un particolare rilievo nella presente fattispecie considerato che ben cinque giocatori si sono infortunati e sono quindi usciti dal campo di gioco. Afferma, però, che non vi sia stato alcun intento doloso di boicottaggio della gara. Con riferimento ai cinque incidenti di gioco ricorda che Remedi ebbe una distorsione alla caviglia destra, Lepore crampi al polpaccio destro, Danti una fitta dietro il flessore, Hottor un infortunio alla spalla sinistra, Kostadinovic uno stiramento o contrattura. Solo per il primo il Rosati ha disposto l’uscita dal campo del giocatore mentre per gli altri quattro furono i giocatori a chiedere di uscire. Peraltro sul campo era impossibile qualsiasi esame medico più approfondito e l’unica valutazione possibile è che gli infortuni possano essere stati provocati dalla mancata fase di riscaldamento pre-partita. Chiede in via principale il proscioglimento ed in via subordinata una derubricazione dall’art. 7 CGS all’art. 1, comma 1, CGS in relazione all’art. 53 NOIF e 17 CGS. la Società ASG NOCERINA Srl, dopo una ampia rassegna dei fatti così come verificatesi, delle dichiarazioni rese dai protagonisti degli stessi, un esame accurato dell’atto di deferimento, assume che sia impossibile ricavare da una lettura di detti atti qualsivoglia responsabilità disciplinarmente rilevante tanto più in relazione all’illecito sportivo denunciato. Pertanto chiede di essere prosciolta o, in subordine, di vedersi irrogare la minima sanzione. 3) Il dibattimento Al dibattimento hanno partecipato il Procuratore federale Stefano Palazzi, i vice procuratori Carlo Loli Piccolomini, Gioacchino Tornatore, i sostituti Gianmaria Camici, Antonio Taddeo, Manolo Iengo, Antonella Arpini. i deferiti Evacuo, Fusco, Hottor, Kostadinovic, Lepore, Pavarese, Remedi, assistiti dai propri difensori; i difensori dei soggetti deferiti Benevento, Cremaschi, Danti, Ficarrotta, Fontana, Martinez, Malcore, Polichetti, Rosati, ASG Nocerina Srl. In apertura di udienza il difensore di Giovanni Citarella propone istanza di stralcio della posizione del proprio assistito il quale, costretto da un provvedimento restrittivo della propria libertà personale, non ha avuto la possibilità di parlare con i propri legali e non può partecipare all’odierna udienza. Sulla istanza del difensore del Citarella la Procura federale non si oppone e si rimette alle decisioni di questa Commissione. I difensori della Nocerina propongono a questo punto un’eccezione preliminare chiedendo la sospensione del giudizio per responsabilità diretta a carico della ASG Nocerina eccependo che il Sig. Benevento è stato deferito come Presidente della ASG Nocerina ma che, in realtà, all’epoca dei fatti il Benevento era un semplice dirigente della Società. Questa Commissione, riunitasi in camera di consiglio, per deliberare in ordine a tali istanze cosi decide. Ordinanza n. 1 Preso atto della istanza preliminare formulata dalla difesa del Sig. Giovanni Citarella con la quale si chiede di stralciare la posizione del Citarella in quanto impedito a partecipare al presente giudizio da provvedimento restrittivo della libertà personale come da documentazione che viene depositata in atti. Considerato che la Procura federale non si oppone ed insiste comunque per l'accertamento in via incidentale dei fatti riferibili al Citarella. Rilevato che, in effetti, il Citarella non è oggi in condizione di essere parte attiva e di partecipare al procedimento e, quindi, di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa Ritenuto che, in ogni caso,la completa ricostruzione dei fatti può avvenire in questa sede anche in via incidentale P.Q.M. In accoglimento della istanza, dispone lo stralcio della posizione del deferito Giovanni Citarella. Ordinanza n. 2 Preso atto della eccezione preliminare formulata dai legali della Nocerina in ordine alla rappresentatività legale del dirigente Luigi Benevento nell'ambito della Società ASG Nocerina Srl e dunque alla istanza di sospendere il procedimento attivato a carico della stessa Società per responsabilità diretta. Rilevato che nel corso delle audizioni effettuate dalla Procura federale il Benevento viene sempre indicato quale Presidente della Società. Valutato che nella propria difesa in giudizio il Benevento viene qualificato come Presidente della Società; Considerato che, come accertato d’ufficio da questa Commissione, nel sito ufficiale della Nocerina il Benevento viene indicato come Presidente della Società. Ritenuto che, alla luce di quanto sopra riportato e della documentazione in atti, nel corso del giudizio le parti potranno ampiamente dibattere in ordine al problema della rappresentatività del Sig. Benevento al momento dei fatti, ma tale accertamento, atteso che la circostanza rileva esclusivamente ai fini dell’accertamento del titolo della responsabilità della Società Nocerina e non dell’attribuzione della stessa, non costituisce attualmente ragione valida per sospendere il presente procedimento, P.Q.M. Rigetta l'istanza di sospensione del procedimento formulata nell'interesse della ASG Nocerina Srl e dispone la prosecuzione del giudizio. 4) Le richieste della Procura federale e dei deferiti Dopo un’accurata illustrazione dei fatti, la Procura federale ha chiesto l’affermazione di responsabilità di tutti i soggetti deferiti con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Luigi Benevento: inibizione per anni 4 e mesi 6; Luigi Pavarese: inibizione per anni 3 e mesi 6; Giovanni Rosati: inibizione per anni 3 e mesi 6; Gaetano Fontana: squalifica per anni 3 e mesi 6; Carlo Cremaschi: squalifica per anni 3 e mesi 6; Domenico Danti: squalifica per anni 3 e mesi 6; Davide Evacuo: squalifica per anni 3 e mesi 6; Luca Ficarrotta: squalifica per anni 3 e mesi 6; Salvatore Fusco: squalifica per anni 3 e mesi 6; Edmunde Etse Hottor: squalifica per anni 3 e mesi 6; Celso Daniel Jara Martinez: squalifica per anni 3 e mesi 6; Iuzvisen Petar Kostadinovic: squalifica per anni 3 e mesi 6; Franco Lepore: squalifica per anni 3 e mesi 6; Giancarlo Malcore: squalifica per anni 3 e mesi 6; Carmine Polichetti: squalifica per anni 3 e mesi 6; Lorenzo Remedi: squalifica per anni 3 e mesi 6; ASG Nocerina Srl: esclusione immediata dal campionato di competenza con assegnazione nella prossima stagione sportiva ad un campionato inferiore ed ammenda di € 10.000,00. I difensori dei soggetti deferiti, dopo aver ampiamente dibattuto illustrando le ragioni per le quali il deferimento sarebbe del tutto infondato, hanno concluso tutti nello stesso modo chiedendo in via principale il proscioglimento dei propri assistiti ed in via subordinata l’irrogazione di sanzione minima per violazione dell’art.1, comma 1, CGS. A conclusione della discussione, questa Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e si è riunita in camera di consiglio. 5) I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. In via preliminare va ricordato come la difesa del Sig. Benevento ha eccepito – sia nella memoria difensiva, che in sede di discussione – una pretesa “improcedibilità del deferimento per violazione del principio del ne bis in idem” con riferimento agli accertamenti e alle determinazioni assunte dal direttore di gara, e, successivamente, dal Giudice sportivo in sede di irrogazione della sanzione della perdita della gara. La dedotta eccezione risulta, con tutta evidenza - e sotto più profili, tutti autonomamente concludenti – priva di ogni rilievo. A questo riguardo risulta opportuno innanzi tutto rammentare come questa Commissione abbia di recente approfondito il contenuto e l’applicazione, anche nell’Ordinamento sportivo, di questo fondamentale principio, sottolineando come “…..resti ben saldo e conservato” il principio sostanziale giusta il quale la preclusione insorge solo allorquando sia stato sottoposto a giudizio, in concreto ed effettivamente, il medesimo fatto, e, per altro verso, resti comunque escluso che – attraverso qualsivoglia formale e comunque estesa applicazione di questo principio – si possa approdare, per taluni fatti costituenti reato, alla sostanziale, quanto inaccettabile, impunità dei loro autori…..” (dec. Franza + altri C.U. n. 98/CDN del 10.06.2013). Passando ora alle argomentazioni poste dalla difesa del Benevento a fondamento di questa eccezione e seguendone l’ordine espositivo devesi, anzitutto, osservare come – a prescindere da ogni considerazione in ordine al fatto che la fede privilegiata attribuita agli “atti ufficiali” non ha carattere di prova assoluta, risultandone possibile, ricorrendo particolari fattispecie, il superamento – gli accertamenti condotti dalla Procura non si pongono in contrasto con quanto emerge dagli atti ufficiali di gara. L’arbitro prima, e il GS poi, si sono, infatti, limitati a prendere atto di quanto accaduto in campo, e ad adottare le decisioni automaticamente conseguenti alla materialità dei fatti accaduti (venir meno del numero minimo dei calciatori), senza svolgere alcun accertamento nemmeno implicito in ordine alla sussistenza di elementi idonei a attribuire alle richiamate condotte materiali una autonoma e diversa rilevanza disciplinare. Peraltro, pur senza svolgere alcun accertamento, il GS ha, comunque rilevato le evidenti anomalie all’uopo rimettendo gli atti alla competente Procura federale. Affatto inconferente risulta, poi, l’argomentazione giusta la quale la mancata adozione di taluni specifici provvedimenti da parte dell’arbitro – che diede inizio alla gara e la fece proseguire senza ricorrere alla prosecuzione pro-forma, e non sanzionò i calciatori che simularono l’infortunio con l’ammonizione per “comportamento antisportivo” – varrebbe quale accertamento di piena regolarità della gara medesima e del comportamento dei giocatori. Fermo restando, infatti, quanto espresso, in via generale, al punto che precede in ordine ai naturali limiti degli accertamenti e delle decisioni intervenuti nella specie, si deve osservare come i mancati provvedimenti correttamente conseguirono al fatto che non ne ricorrevano i presupposti: le determinazioni in ordine al mancato inizio/sospensione della gara sono, infatti, previste con riferimento a problematiche di incolumità e ordine pubblico che qui pacificamente non ricorrevano; l’ammonizione per comportamento antisportivo consegue alla simulazione di infortunio volta a trarre in inganno l’arbitro per ottenere un indebito vantaggio sportivo, sul campo (nella specie, invece, gli infortuni risultano essere stati simulati in un contesto di azioni e di svolgimento del gioco poco compatibile con l’intento di ottenere un indebito vantaggio sportivo, che l’arbitro non aveva reale motivo per irrogare sanzioni di sorta). Alla luce dei chiarimenti che precedono, dunque, è in ogni caso da escludere la conseguenza logico-giuridica che il Benevento vorrebbe trarre dalle sue prime (e testé contestate) deduzioni difensive, e, cioè, l’intervento e il consolidamento processuale di decisioni recanti uno specifico accertamento negativo in ordine ai fatti oggetto dell’odierno procedimento. Autonomamente priva di ogni pregio è, poi, l’argomentazione fondata sulla pretesa identità dei fatti e sulla sostanziale impossibilità di ora processare, autonomamente, il solo diverso “movente” dei medesimi. A questo riguardo si deve – in via preliminare e assorbente - rammentare che per “fatto giuridico” si debba correttamente intendere, in via generale, non solo la condotta materiale e/o l’evento, ma anche, e necessariamente, l’elemento psicologico, si che non è possibile, nemmeno in astratto, ipotizzare una identità di fatti allorché gli stessi siano stati indagati ed accertati alla luce di un ben diverso elemento psicologico. Nella specie, poi, arbitro e Giudice Sportivo si sono correttamente limitati a adottare le decisioni automaticamente e meccanicamente conseguenti alla mancanza del numero minimo, senza svolgere alcun altro accertamento. I fatti, in conclusione, sono del tutto diversi sotto ogni profilo: il primo fatto accertato consta della sola materialità di quanto accaduto in campo e delle sue automatiche conseguenze sul piano del risultato sportivo; l’altro fatto indagato ed accertato dalla Procura concerne l’ampio e complesso disegno fraudolento volto ad alterare il risultato della gara, e i comportamenti dei singoli – oggettivamente e soggettivamente considerati - che ne hanno costituito esecuzione. Si deve infine osservare - in funzione assolutamente concludente - come il Giudice Sportivo – sia in generale, sia in particolare con riferimento alla regolarità delle gare – giudichi in modo rapido e sommario unicamente sulla base dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all’art. 35 (art. 29.3 CGS). Sfugge, dunque, ad esso ogni cognizione in ordine a fatti - quali quelli di illecito- che presuppongono e necessitano accertamenti e indagini di tutt’altra natura. Inoltre, e in ogni caso, le indagini, gli accertamenti e le decisioni relativi ai fatti di illecito sportivo sono formalmente attribuiti, in via esclusiva (art. 40-41 CGS) alla Procura federale e, quindi, alle Commissioni Disciplinari su deferimento della prima. Ne discende che, nella specie, l’arbitro e il Giudice Sportivo non solo non hanno svolto, ma nemmeno potevano svolgere accertamenti positivi e/o negativi idonei a precludere ulteriori indagini e decisioni sui medesimi fatti – ma, questa volta, in chiave di accertamento della sussistenza di una fattispecie di illecito sportivo - da parte della Procura e della Commissione disciplinare. Quanto, infine all’estemporaneo riferimento alla giurisprudenza in materia di “ne bis in idem”, devesi osservare come esso risulti del tutto irrilevante. Nella specie, infatti, non sono in discussione la pacifica applicazione, anche all’interno dell’Ordinamento sportivo, del principio del “ne bis in idem” e le conseguenti preclusioni che ne discendono, ma la inapplicabilità del principio a questa fattispecie che non evidenzia, sotto nessun profilo, alcun effettivo pregresso accertamento preclusivo degli stessi fatti. Inconferente ed illogico risulta, poi, anche il successivo riferimento alle innumerevoli decisioni adottate dal Giudice Sportivo in fattispecie di rinunzia alla disputa della gara o di interruzione della medesima, alle quali non ha fatto seguito alcun procedimento disciplinare. Questa circostanza, infatti, sottolinea unicamente la eccezionalità – correlata alla peculiarità degli avvenimenti che lo hanno originato – di questo particolare illecito volto a conseguire, nella sostanza, la non effettiva disputa della gara attraverso l’adozione di comportamenti simulati volti, vuoi a alterarne lo svolgimento e a provocarne la interruzione, vuoi – e attraverso una sorta di ricorso elusivo alla norma tecnica che impedisce la prosecuzione della gara in difetto di un numero minimo di giocatori - a porre a riparo la Società dalle conseguenze disciplinari connesse “tout court” alla rinunzia alla disputa della gara. Superata l’eccezione preliminare di cui sopra, può ben dirsi che l’istruttoria dibattimentale ha consentito di ritenere raggiunta la prova dell’esistenza di un illecito perfettamente sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 7 CGS nella sua portata generale, sebbene si debba evidenziare la presenza di elementi di originalità, riscontrabili nel substrato psicologico che ha accompagnato le scelte scientemente effettuate da taluni degli incolpati, rispetto alla figura “classica” di illecito sportivo come delineato dalla prassi abitualmente adottata dai compartecipi e dalla giurisprudenza sportiva. Difatti, mentre in quest’ultimo le parti condividono la univoca tensione al raggiungimento del risultato economico per cui scelgono di alterare la competizione, in quello oggetto del presente procedimento emergono opposte spinte ed esigenze che, paradossalmente, hanno avuto la necessità di trovare un punto di contatto per raggiungere diversi obiettivi sì da determinare altrettanti livelli disciplinarmente rilevanti, anche in ragione dei singoli contributi causali attivamente apportati solo da alcuni dei deferiti per il raggiungimento degli scopi che ciascuno degli autori, per motivi diversi, si era prefisso. Sta di fatto che la norma in questione sanziona i comportamenti diretti ad alterare lo svolgimento di una gara, con tale definizione intendendosi tutti quelli che sono funzionalmente idonei a sconvolgerne il naturale corso, sicché il verificarsi dell’evento, integrando la previsione dell’art. 7 comma 6 CGS, influirà sull’entità della sanzione. Sotto tale punto di vista, quanto accaduto, per le particolari modalità attraverso le quali si è articolato, ha integrato l’illecito sportivo previsto dall’art. 7 con la conseguente aggravante specifica del comma 6. Lo stesso, peraltro, si differenzia nettamente dalle previsioni degli artt. 53 NOIF e 17 CGS, atteso che la prima consiste nella rinuncia espressa alla gara attuabile, in via esclusiva, mediante la relativa inequivoca manifestazione di volontà da parte della squadra, mentre la seconda ha portata generale e riguarda situazioni non ascrivibili ad una volontà alterativa, comunque diverse da quelle oggetto dell’art. 7 CGS, che invece sanziona specificamente l’utilizzo di mezzi fraudolenti per un fine specifico esattamente individuato. Occorre però valutare le posizioni dei singoli deferiti, alcuni dei quali hanno meramente preso coscienza di quanto stava accadendo, mentre altri hanno fornito un contributo causale attivo al fine di assicurare gli effetti dell’attività illecita. È indubbio che il clima di tensione esistente nella città di Nocera la settimana prima della partita, aggravatosi poco prima della partenza della squadra dalla sede del ritiro, abbia fatto maturare nei giovani calciatori, che temevano per la propria incolumità fisica, la convinta intenzione di soddisfare la richiesta dei tifosi di non disputare la competizione. Prova di tale scelta, apparentemente definitiva, è fornita dal rifiuto di scendere dal pullman, giunto per tempo all’interno dell’impianto sportivo di Salerno, che in quel momento è stato anche sorvolato da un velivolo con uno striscione inneggiante al “rispetto per Nocera”. In detto frangente temporale si sono susseguite martellanti le pressioni sia da parte dei funzionari delle Forze di Polizia, che rassicuravano circa il mantenimento dell’ordine pubblico suscettibile di venir meno nel caso in cui la partita non si fosse disputata, sia dei Dirigenti della Nocerina (in particolare il Benevento, il Pavarese ed il Fontana) che si alternavano nell’abitacolo nel tentativo di convincere la squadra a giocare. Tali sollecitazioni, però, non sortivano effetti, anche perché i calciatori temevano per quello che sarebbe potuto accadere al loro ritorno a Nocera, attese le chiare espressioni minacciose proferite nei loro confronti dai tifosi, accompagnate da inequivoca gestualità. Nel frattempo, si susseguivano, senza soluzione di continuità, i contatti tra il Pavarese e la Lega con la insolita richiesta al Direttore di Gara di conoscere il numero di calciatori al di sotto del quale la partita sarebbe stata interrotta (cfr. audizione Pavarese e Direttore di Gara). In questo frangente che vengono poste le basi per il perfezionamento dell’illecito contestato, non essendo altrimenti spiegabile il repentino cambio di idea da parte dei calciatori, ai quali è stata evidentemente offerta una via di uscita da parte della intera dirigenza della Nocerina, ed in particolare dai Sigg. Benevento, Pavarese e Fontana. I due dirigenti, perseguendo fini egoistici e sprezzanti dell’incolumità personale dei propri tesserati, hanno fatto leva sullo stato emotivo degli stessi, anche con la rappresentazione (attribuibile al Benevento) che, in caso di rinuncia, sarebbero stati sottoposti ad interrogatorio dalla Questura nel corso del quale avrebbero dovuto riferire di essere stati minacciati di morte (cfr. audizione Galantino). La chiave di volta della vicenda è costituita dalla prospettazione che la rinuncia alla gara avrebbe causato un danno enorme alla Società per la perdita dei contributi federali e che, pertanto, l’incontro avrebbe dovuto essere disputato almeno per pochi minuti. Tale soluzione aveva effettivamente presa sui calciatori anche perché intervenuta in un momento concitato del pre partita, allorquando era ormai imminente lo spirare del termine di attesa (il Direttore di Gara, nel corso della propria audizione, riferisce che le operazioni di riconoscimento “erano oramai tutte convulse e veloci”). Sul punto, è indiscutibile il contributo probatorio fornito dall’addetto al controllo gara, il quale ha chiaramente udito il conciliabolo intercorso tra i Sigg.ri Citarella, Benevento, Fontana e Pavarese, nel corso del quale gli stessi hanno convenuto di far concludere rapidamente la gara e quindi di dare disposizioni all’allenatore in seconda, Sig. Fusco, di utilizzare immediatamente il numero di sostituzioni disponibili e di far sì che si infortunassero calciatori in numero sufficiente per impedire la prosecuzione della partita. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta, peraltro apparentemente configgente anche con l’iniziale adesione di taluni dirigenti alle ragioni della squadra (cfr. allegato al rapporto del Commissario di Campo e audizione Direttore di Gara Sig. Sacchi), si rinvengono in quanto riferito dal calciatore Hottor circa la voce che girava tra alcuni compagni di squadra “che si doveva giocare la partita per non far perdere i contributi alla Società”, notizia che trova sostanziale riscontro anche nell’audizione del Pavarese e risulta confermata, altresì, dalla corrispondenza intercorsa in fase di indagini tra la Procura federale e la Lega Pro, avente ad oggetto la indicazione dei contributi percepiti dalla Nocerina nei primi mesi della corrente stagione sportiva. Tra l’altro, è presumibile che tale aspetto (ovvero la perdita dei contributi in caso di rinuncia) abbia costituito argomento di discussione nella telefonata intercorsa con la Lega, sebbene il Sig. Pavarese ne limiti il contenuto alla mera rappresentazione, da parte dell’interlocutore del momento, che la partita si sarebbe dovuta disputare. Ecco pertanto che la scelta di giocare per pochi minuti costituiva l’unica via d’uscita strumentalmente offerta dalla Dirigenza ai calciatori che, da più parti, erano fatti oggetto di continue pressioni tali da minare fortemente, in alcuni in particolare (per come si dirà infra), la capacità di giudizio e di gestione delle scelte e delle problematiche. In tal modo, la Società, da un lato, avrebbe avuto la possibilità di continuare a fruire dei contributi federali, dall’altra, avrebbe limitato i danni alla semplice perdita della gara a tavolino, evitando il maggior pregiudizio derivante dalla diversa scelta di non disputarla affatto o di farla concludere prima del termine naturale con una serie consistente di espulsioni che avrebbero avuto indiscutibili riverberi sulle giornate successive. Sta di fatto che la scelta di affidare ad un comportamento fraudolento la interruzione della gara costituisce indubbiamente quell’attività idonea ad alterarne lo svolgimento, poi effettivamente verificatosi, sebbene le uniche condotte sanzionabili siano quelle attive ovvero quelle che hanno fornito un contributo utile e fattivo alla causa illecita. In tali termini, l’ideazione e la proposizione del piano da parte dei Sigg.ri Pavarese, Benevento, Citarella e Fontana è stato sicuramente efficace ed idoneo al perfezionamento dell’illecito contestato, poi portato a compimento da altri, ma non da tutti, i soggetti deferiti, per come si dirà in prosieguo. Sussiste la prova della scelta, ascrivibile all’intera Dirigenza, di far interrompere la gara anzitempo fornendo precise disposizioni all’allenatore in seconda, Sig. Fusco, che avrebbe dovuto far venire meno il “numero legale” attraverso l’effettuazione immediata di cambi ed una serie di infortuni poi effettivamente susseguitisi nel breve volgere di pochi minuti, così come della necessità di giocare per non perdere i contributi. Da tale punto di vista, i fatti posti in essere dai due dirigenti assumono una valenza ancor più grave in ragione della posizione apicale degli stessi, non potendosi sottacere, in particolare, il ruolo apparentemente rivestito dal Sig. Benevento, da tutti individuato come Presidente, qualifica che lo stesso, per lo meno da un punto di vista formale, appare aver assunto successivamente ai fatti per cui si procede. La carica dallo stesso apparentemente ricoperta, pur ingenerando nei terzi l’erronea opinione che il deferito rivestisse ruoli rappresentativi, è, in ogni caso, fatto inidoneo ad attribuire allo stesso la rappresentanza della Società ai sensi delle norme federali. In base agli elementi raccolti, pertanto, si deve escludere il ricorrere della previsione di cui all’art. 4, comma 1, CGS, ma sicuramente non di quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo, atteso il ruolo dirigenziale pacificamente ricoperto dal Sig. Benevento al momento del fatto, così come risulta dal foglio di censimento della Società per la stagione sportiva in corso. Quanto infine al Sig. Pavarese, che, tra le altre cose, contesta la propria presenza sul pullman nel momento risolutivo della vicenda, è bene chiarire che tale versione è smentita dal Benevento, il quale ha precisato con certezza il momento in cui la vicenda ha avuto una svolta definitiva, con ciò fornendo la prova che il Pavarese aveva la necessità di escludere il collegamento tra la sua presenza sul pullman ed il repentino cambio di idea della squadra. Nel corso della propria audizione, il Sig. Benevento riferisce di aver invitato nuovamente i calciatori a scendere dal pullman, aderendo all’invito rivoltogli dal Questore, “perché la Nocerina altrimenti avrebbe avuto seri problemi; come peraltro aveva detto Ghirelli, saremmo andati incontro a sanzioni di varia natura. Rammento in proposito che Ghirelli sottolineò che la partita era in diretta. Poi sono sceso, e non so se è poi nuovamente salito il Questore perché io mi sono allontanato per parlare con gli altri Dirigenti. Non so per quale motivo i calciatori si siano decisi a scendere, preciso che sul pullman erano rimasti FONTANA e PAVARESE. Di lì a qualche minuto ho visto i ragazzi scendere per recarsi negli spogliatoi”. È indubbio, pertanto, che questo sia stato il momento temporale in cui il dirigente ed il tecnico abbiano partecipato alla squadra il proposito illecito, determinando la scelta di disputare la gara. Alla luce di tali considerazioni sia il Benevento che il Pavarese devono essere ritenuti responsabili di illecito sportivo ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 con l’aggravante di cui allo stesso art. 7, comma 6. Per la determinazione delle sanzioni da irrogare agli stessi, ritenendosi equivalente l’apporto fornito nell’illecito da parte del Benevento e del Pavarese e considerata la qualità di dirigenti di entrambi, si ritiene equa la sanzione di anni tre e mesi sei. Dagli accertamenti come sopra svolti risulta evidente – anche sul piano logico - che tutti i giocatori furono messi al corrente del piano fraudolento concertato dai dirigenti della Nocerina e condotto a termine - nella sua fase finale e decisiva - dai calciatori resisi responsabili delle “progressive” simulazioni di infortunio. Seguendo un ordine temporale, devesi quindi procedere anzitutto all’esame della posizione e delle responsabilità dei 6 calciatori - protagonisti (tre in ingresso, e tre in uscita) della sostituzione multipla avvenuta al 1° minuto di gioco- nella cui condotta la Procura ha ravvisato il medesimo illecito contestato agli altri incolpati. Tale disamina non può che essere condotta alla stregua dei principi fondamentali che regolano, in ogni Ordinamento, l’accertamento del concorso di persone nel fatto illecito, salva la modulazione di tali principi alla luce della specialità dell’Ordinamento sportivo. Da ciò discende che l’accertamento della responsabilità per illecito di questi calciatori è funzione della ravvisabilità, nelle loro rispettive condotte, di ipotesi di concorso materiale, ovvero anche solo morale. Si rende, a questo punto, necessaria breve premessa in ordine al contenuto di queste due figure. Ricorre la fattispecie del concorso morale allorquando il soggetto rafforza - in qualsiasi modo - la determinazione di quanti daranno poi materiale esecuzione all’illecito, anche solo partecipando attivamente alla relativa fase ideativa (lo studio congiunto del piano e la sua condivisione sono, infatti, obiettivamente idonei a costituire, per gli altri compartecipi, una spinta psicologica giuridicamente rilevante). E’ pacifico, per contro, che - allorché un soggetto non ponga in essere alcuna condotta attiva volta al richiamato rafforzamento – anche una sua intima adesione (ove mai fosse possibile raggiungere tale difficile prova “interna”) al disegno illecito, ovvero la presenza inerte in occasione della commissione dei relativi fatti (in difetto dell’obbligo giuridico di impedirli), così come una sua eventuale adesione/approvazione successiva all’evento configurerebbe la ben distinta fattispecie della “connivenza”, restando radicalmente esclusa ogni ipotesi di concorso e di relativa responsabilità. Si intende, infine, che - in forza dei principi di questo Ordinamento - la condotta di chi avesse ad aderire/approvare pregresse condotte illecite si porrebbe certamente in contrasto con il precetto generale di lealtà e correttezza di cui all’art. 1, comma 1. CGS. Quanto al concorso materiale – ipotesi, almeno in via generale, più grave di quella testé esaminata – esso si configura ogniqualvolta il soggetto cooperi materialmente nel compimento dell’illecito, anche solo agevolandolo, ponendo in essere, cioè, un qualsivoglia comportamento causalmente legato al verificarsi dell’evento illecito, in difetto del quale, dunque, l’illecito stesso non si sarebbe verificato. I principi testé rammentati evidenziano, anzitutto, la correttezza della decisione di mancato deferimento assunta dalla Procura con riferimento ai calciatori schierati all’inizio della gara e rimasti in campo sino al termine anticipato della medesima. Scontato, giusta quanto più sopra argomentato, che anche costoro erano al corrente del piano ordito dai loro dirigenti, non sussiste, infatti, nemmeno sufficiente prova (peraltro, come già chiarito, irrilevante) che essi vi avessero intimamente aderito: la loro neutrale indifferenza a fronte dei grotteschi avvenimenti che si sono succeduti in quella breve frazione di gara trova, infatti, spiegazioni ancor più plausibili e risolutive (timore di rendersi invisi alla tifoseria e/o alla dirigenza; intento di non rendersi autori di comportamenti che avrebbero potuto danneggiare i compagni e/o la Società) rispetto a quella della intima adesione al piano. La richiamata indifferenza e la conseguente inerzia mostrate nei confronti di quanto accadeva sotto i loro occhi – non incombendo su di essi, nemmeno a’ termini dell’Ordinamento sportivo, alcun obbligo giuridico di impedire l’evento - non sono, poi idonee a integrare la fattispecie del concorso morale (in ordine all’obbligo di denuncia risulta, inoltre, condivisibile quanto affermato dalla Procura in ordine alla inconfigurabilità, in questa particolare fattispecie e per motivi meramente temporali, di una sua violazione) Quanto al concorso materiale, è ben vero che i richiamati calciatori, facendo ingresso in campo, posero in essere un “antecedente causale” e, più esattamente, la prima di quella serie di condotte “concatenate” (poi sviluppatesi sino ai simulati, quanto decisivi, infortuni ) che costituirono la “meccanica” dell’illecito, ma – per converso – devesi considerare (i) sia che questi calciatori hanno posto in essere condotte (ingresso in campo e disputa della gara) che l’Ordinamento sportivo prevede e tutela , (ii)sia, e soprattutto, che, se anche uno di essi si fosse attivamente dissociato, individualmente (la circostanza di una dissociazione collettiva non può, in quanto obiettivamente poco probabile, essere sussunta quale presupposto di fatto del ragionamento volto a correttamente valutare se una diversa condotta individuale avrebbe potuto, di per sé sola, interrompere la serie causale), ciò non avrebbe impedito l’evento, anche solo in considerazione della possibilità di dare inizio alla disputa di una gara con soli 7 calciatori; si veda l’art. 73 punto 2 N.O.I.F. Orbene, le medesime valutazioni di sostanziale estraneità all’illecito, sottese alla originaria decisione assunta dalla Procura, sono logicamente estensibili alla situazione - di fatto non molto dissimile - dei calciatori sostituiti e di quelli ad essi subentrati. Quanto a questi ultimi, (Cremaschi, Malcore e Jara Martinez) che hanno regolarmente partecipato all’intero successivo svolgimento della gara, fermo quanto più sopra illustrato in ordine alla irrilevanza della loro accertata conoscenza del progetto illecito, non appare possibile ritenere che la circostanza dell’aver accettato di sostituire i compagni di squadra abbia effettivamente concorso alla esecuzione del richiamato progetto. Anche in questo caso, infatti - oltre a vertersi in materia di condotta tipica prevista dall’Ordinamento - devesi osservare come l’eventuale diniego di sostituire un proprio compagno non sarebbe stato idoneo a “inceppare” il piano fraudolento, che, ragionevolmente, avrebbe trovato comunque esecuzione, con similari modalità, attraverso l’intervento di altri compagni di squadra (già schierati in campo, o anche solo presenti in panchina). Da ultimo non va sottaciuto come i calciatori subentrati abbiano ottemperato a un ordine del proprio allenatore alle cui direttive essi sono tenuti a uniformarsi, in forza sia della disciplina laburistica (art. 2104 c.c.), che delle regole vigenti in questo Ordinamento (Accordo Collettivo AEC Lega Pro). Tale circostanza non può certo costituire – sotto più profilli, e anche in considerazione della pacifica illegittimità teleologica dell’ordine impartito - valida esimente. Tuttavia è evidente come (i) essa contribuisca a elidere il nesso causale tra il loro ingresso in campo e l’evento fraudolento (l’ottemperamento dell’ordine di sostituire il compagno, in quanto attività normale e dovuta si pone, infatti, di per sé considerata, come condotta del tutto lecita, e, dunque, solo occasionalmente entrata a far parte della “meccanica” dell’illecito messo a punto da altri soggetti); (ii) sia, alla luce della medesima, ancor più ragionevole ritenere che – in caso di diniego – sarebbe stato un altro giocatore a non sottrarsi all’ordine di ingresso in campo a esso impartito dall’allenatore. Similari considerazioni valgono, come anticipato, per i giocatori (Evacuo, Ficarrotta e Polichetti) che hanno consentito la loro sostituzione al I° minuto di gioco. Anche costoro, infatti, (i) erano al corrente del piano (circostanza tuttavia irrilevante, come già illustrato, ai fini dell’affermazione di responsabilità; (ii) non avevano partecipato alla sua ideazione; (iii) si sono limitati a dare esecuzione alla disposizione loro impartita dall’allenatore (iv) non avrebbero comunque impedito, con una condotta diversa, quale che essa fosse, il perfezionamento, attraverso modalità similari, del piano illecito (eseguibile attraverso la sostituzione di altri giocatori, ovvero l’incremento del numero degli infortuni). Devesi, inoltre, considerare che, se il rifiuto di sostituire un compagno appare - di fatto e in concreto - ipotizzabile (anche se di rado accade), salvo a comunque esaurirsi all’interno dei rapporti tra calciatore e allenatore (e Società), il rifiuto di accettare la sostituzione e di uscire dal campo, risulta, invece - sempre di fatto e in concreto - condotta poco immaginabile, anche in considerazione delle conseguenze disciplinari che essa comporterebbe. Da questa inconfigurabilità logica di un diniego discende che, nella specie, il contestato comportamento di adesione alla sostituzione è da ritenersi normale, dovuto, e, soprattutto, privo di ogni possibile alternativa, e – quindi, e in conclusione - condotta sostanzialmente vincolata, causalmente non ricollegabile, in quanto tale, all’illecito. La considerazione che precede assorbe, infine, le contrarie osservazioni - svolte della Procura in sede di discussione – in ordine alle ravvisabilità dell’illecito nella mera “consapevole” adesione alla sostituzione, e, comunque nel mancato stupore per la medesima: gli è che, invece, il diniego di consentire la sostituzione si pone – come ora chiarito – come una condotta affatto eccezionale, e, dunque, “non richiedibile” dall’Ordinamento (almeno a chi non aveva obbligo di impedire l’evento), mentre il mancato stupore costituiva unicamente conseguenza della irrilevante conoscenza del disegno illecito. Ne consegue che i calciatori Evacuo, Ficarrotta e Polichetti (sostituiti al 1° minuto di gioco) e Cremaschi, Malcore e Jara Martinez (entrati al 1° minuto di gioco) devono essere tutti prosciolti. Diversa la situazione dei cinque giocatori usciti dal campo per infortunio (Remedi al 4’ minuto di gioco, Hottor all’8’, Danti al 13’, Kostadinovic al 15’ e Lepore al 19’) deferiti “per aver simulato infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara”. Per detti infortuni questa Commissione ha preso visione del filmato della gara depositato in atti e del quale ha inteso anche avvalersi la difesa dei calciatori deferiti. Il filmato appare chiarissimo. Tutti gli infortuni, per volontà dei calciatori, hanno provocato l’uscita degli stessi in barella ma , a parte per il primo (Remedi), non è stata disposto l’abbandono del campo dal medico sociale bensì per volontà dei calciatori stessi. Nel corso delle audizioni è emersa comunque una diversa motivazione che avrebbe causato l’uscita dei calciatori dal campo di gioco. Il calciatore Kostadinovic dice di aver sentito il muscolo tirare e dunque di aver capito che si trattava di una contrattura ma che in realtà era terrorizzato dalla situazione e la sua condizione psicofisica non gli consentiva di continuare la gara Danti dice di aver avuto una fitta dietro il flessore e, al rilievo sulla poca verosimiglianza di tanti infortuni uno dopo l’altro, replicava con la grande paura che aveva per le minacce dei tifosi. Lepore parla di un indurimento del polpaccio ma assicura che la paura era tanta, tale da impedirgli di ritornare in campo pur se era consapevole che la sua uscita avrebbe provocato la sospensione della gara. La stessa dinamica di alcuni incidenti appare più provocata da una foga inspiegabile per il tipo di contatto che non da un normale contrasto di gioco. Nel corso, poi, dell’audizione del medico della Nocerina Giovanni Rosati quest’ultimo così dice: “Alla domanda per la quale non ritenni in nessun caso di provare a fare la riabilitazione dei giocatori a bordo campo, prima di decretarne l’uscita, rispondo che tutti i calciatori mi risposero di non essere nelle condizioni fisiche e psicologiche di continuare a giocare …”, precisando poi che “Nessuno dello staff tecnico mi ha sollecitato interventi utili a consentire il rientro nel terreno di gioco dei calciatori infortunati”. Per l’infortunio del Remedi non vale obiettare, come ha fatto la difesa del deferito, che l’infortunio sia stato accertato da una struttura pubblica (Azienda USL n.4 di Prato), considerato che questa Commissione non pone dubbi sulla reale esistenza del fatto occorso e sulla sua entità, venendo qui però in rilievo solo la volontà del predetto di realizzare l’evento infortunio. La convergente volontà dei calciatori di non proseguire la gara, e dello staff tecnico di non far prestare interventi riabilitativi, danno conto della palese volontà proiettata alla realizzazione di quanto prestabilito e, quindi, della cooperazione materiale nel compimento dell’illecito. Ritiene questa Commissione che, stante il riferito contributo partecipativo dei suddetti calciatori, ricorre nel caso che ci occupa il concorso materiale di costoro, concorso che, ove non vi fosse stato, avrebbe impedito la realizzazione dell’illecito. Al comportamento dei cinque calciatori usciti dal campo per asserito infortunio, di per sé grave anche per il suo aspetto deontologico, vanno però concesse significative attenuanti. Sebbene nei loro confronti non possa trovare applicazione l’esimente dello stato di necessità da tutti invocata, atteso che la decisione di disputare la gara con l’intento di provocarne dopo pochi minuti la sospensione definitiva (andando così incontro alle richieste dei sostenitori) rappresentava un espediente di per sé idoneo ad allontanare il rischio di rappresaglie da parte degli stessi escludendo il ricorrere di una minaccia imminente ed irreparabile, può essere riconosciuta la ricorrenza di circostanze del tutto peculiari. Se i dirigenti della Nocerina (Benevento e Pavarese) appaiono tra gli artefici primi dell’illecito, i calciatori Remedi, Hottor, Danti, Kostadinovic e Lepore vanno considerati come gli “obbligati”, pur se volontari, esecutori dell’illecito stesso. Alla luce di tale considerazione ai calciatori potrà essere irrogata una più contenuta sanzione quale indicata nel dispositivo. Va a questo punto esaminata la posizione del medico sociale Giovanni Rosati deferito “per aver partecipato all’accordo illecito avallando l’uscita dal terreno di gioco dei calciatori che avevano simulato gli infortuni”. Secondo la prospettazione della Procura federale, il contestato illecito trova fondamento nel contributo, fornito con l’avallo, alla realizzazione del disegno. Come noto, per giurisprudenza consolidata, la differenza tra connivenza non punibile e concorso nel reato risiede nel fatto che la prima postula che l’agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato, mentre, nel concorso, è richiesto un contributo partecipativo, morale o materiale, alla condotta criminosa altrui, caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà di arrecare un apporto concorsuale alla realizzazione dell’evento illecito. A fronte degli “strani” infortuni maturati in pochissimi minuti di gioco il comportamento del Rosati appare di piena adesione all’illecito limitandosi ad una inaccettabile presa d’atto passiva di quanto sta accadendo, evitando ogni tentativo di rimettere in campo il giocatore, rafforzando così il “pactum sceleris” volendo quasi avvalorare con la propria presenza professionale la liceità dei tanti infortuni verificatisi uno dopo l’altro. Tutto questo appare gravissimo giacché il Rosati ha avallato il comportamento illecito posto in essere con il proprio assenso professionale, di straordinaria rilevanza nella fattispecie giacché la sospensione della gara veniva determinata proprio dall’abbandono del campo di gioco dei cinque calciatori asseritamente infortunati. Per la sanzione da irrogare al Rosati non può che essere accolta la richiesta della Procura Federale. Per quanto riguarda la posizione dei due allenatori (Gaetano Fontana, allenatore in 1^ e Salvatore Fusco, allenatore in 2^ della Nocerina) la ricostruzione dei fatti operata dal Procuratore federale nell’atto di deferimento, ancor meglio precisata in sede di richieste sanzionatorie al dibattimento, ha trovato piena conferma. Ad entrambi i tecnici è stata contestata la violazione dell’art. 7 commi 1, 2 e 5 del CGS, in concorso con gli altri deferiti per aver, prima e durante la gara in esame, posto in essere, nei rispettivi ruoli, atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara. In particolare, la condotta illecita attribuita al Fontana si è esaurita, in considerazione della squalifica da scontare, nelle fasi che hanno preceduto l’inizio della gara ed ha assunto un ruolo rilevante nella scelta “strategica”, concordata con il dirigenti della Nocerina, di provocare la sospensione della gara facendo venir meno il numero minimo di calciatori previsto dal Regolamento del giuoco del calcio. La condotta contestata a Salvatore Fusco consiste invece nell’ aver ricevuto dal Fontana, prima dell’inizio della gara, le istruzioni concordando con lo stesso i modi e tempi delle sostituzioni ed il numero di infortuni da simulare e nell’aver poi dato esecuzione agli accordi ponendo in essere, durante la gara, condotte finalizzate alla realizzazione del piano progettato. Rileva la Commissione che non può essere minimamente posta in dubbio la partecipazione di Gaetano Fontana al colloquio con i dirigenti della Nocerina svoltosi poco lontano dall’ingresso degli spogliatoi, nel corso del quale vennero concordate le modalità di alterazione dello svolgimento della gara. Tale circostanza è stata riferita con assoluta precisione nella relazione datata 10.11.2013 al Procuratore federale dei collaboratori della Procura presenti allo stadio Arechi, uno dei quali (come sopra rilevato nella parte generale) ha riferito di aver personalmente ascoltato il colloquio avvenuto tra Benevento, Citarella, Fontana e Pavarese, nel corso del quale gli stessi “decidevano all’unisono” su quali attività porre in essere al fine di iniziare la gara per poi farla “rapidamente concludere”, concordando che avrebbero dato disposizioni all’allenatore in seconda Sig. Salvatore Fusco di procedere alla sostituzione di tre calciatori subito dopo il fischio di inizio e di far mancare il numero minimo di calciatori previsto dal Regolamento usando l’espediente degli infortuni simulati. Quanto alla responsabilità del Fusco, osserva la Commissione che la condotta tenuta in campo dal deferito, in tutto conforme alle modalità previste per l’alterazione della gara, è la palese conferma dell’adesione dello stesso alla strategia concordata, tra l’altro desumibile anche dalla visione del filmato relativo alla gara prodotto in atti. A fronte di tali incontrovertibili risultanze, le allegazioni difensive degli incolpati, tendenti ad affermarne l’assoluta estraneità ai fatti, si rivelano strumentali ed inconsistenti. Non merita maggiore considerazione il riferimento fatto nella memorie difensive alla norma di cui all’art.53 della NOIF, che disciplina la diversa ipotesi di rinuncia alla disputa della gara e conseguentemente non può trovare applicazione, nel caso in esame, neppure come parametro di riferimento sanzionatorio. Quanto al richiamo fatto dalla difesa dei due allenatori all’art.17 del CGS, si vedano le osservazioni sopra svolte al riguardo. Ne consegue l’accoglimento del deferimento disposto nei confronti di entrambi i tecnici con l’irrogazione delle sanzioni meglio precisate nel dispositivo, determinate in conformità alle previsioni del CGS in materia di illecito sportivo aggravato. Alla luce di tutto quanto precisato a carico dei soggetti deferiti a carico dei quali va ascritto, se pur in modo gradato, l’illecito sportivo (Benevento, Pavarese, Fontana, Fusco, Rosati, Remedi, Hottor, Danti, Kostadinovic, Lepore), va esaminata la posizione della Nocerina. La ASG Nocerina è stata deferita sia a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, CGS in ordine agli addebiti mossi nei confronti del suo Presidente Sig. Luigi Benevento e del suo Amministratore Unico Sig. Giovanni Citarella, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4 , comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati a tutti gli altri tesserati. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6,CGS per la effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara. Nel corso del giudizio si sono modificate alcune situazioni di partenza. Innanzi tutto la posizione del Citarella è stata stralciata con la ordinanza n. 1. Successivamente, in ordine alla carica rivestita dal Benevento ed al titolo di responsabilità attribuibile alla Nocerina in relazione alla condotta dallo stesso tenuta ed accertata (responsabilità diretta ove il Benevento fosse stato, all’epoca dei fatti, il Presidente della Nocerina, responsabilità oggettiva ove lo stesso fosse risultato un semplice dirigente della predetta Società) il Sig. Benevento e la Società Nocerina hanno, in corso di dibattimento, formulato nuove conclusioni scritte, affermando che la Nocerina poteva rispondere per l’operato del Benevento solo ed esclusivamente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS, non avendo questi assunto la qualifica di Presidente effettivo prima della assemblea tenutasi in data 17 dicembre 2013, trasmessa alla Segreteria della Lega Pro via posta elettronica certificata il 14 gennaio 2014. Malgrado le perplessità derivanti dal fatto che, prima del dibattimento e quindi anche nelle memorie difensive depositate, nessuno mai aveva posto in dubbio che il signor Benevento fosse, all’epoca dei fatti, il Presidente della Nocerina (anzi, tutti lo avevano qualificato tale in qualsivoglia sede), nonché da coincidenze di date e di orari che evidenziano contrasti insanabili tra i documenti acquisiti riguardanti la nomina del Benevento (questi, nominato il 17 dicembre 2013 dall’assemblea, risulta presente fisicamente al Consiglio di Amministrazione svoltosi a Nocera nello stesso giorno alle ore 19, mentre in pari data, alle ore 18,45, risulta essere iniziata la sua audizione dinanzi alla Procura federale, presso la sede della Procura stessa in Roma, via Campania) la Commissione si attiene all’avviso già espresso sopra: poiché non risulta che, all’epoca dei fatti, il Benevento rappresentasse la Società in conformità delle norme federali (vedasi censimento) la Società Nocerina risponde delle condotte allo stesso addebitate esclusivamente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 del CGS Quanto alla posizione del Citarella, nella ordinanza n.1 la Commissione, disponendo lo stralcio della sua posizione personale, si è riservata di procedere all’accertamento incidentale delle condotte allo stesso contestate al fine di attribuirne la responsabilità diretta alla Società. Alla luce delle risultanze acquisite anche in sede dibattimentale la Commissione, pur considerando inconferente il richiamo a sostegno dell’istanza di sospensione o di stralcio della posizione della Nocerina, compiuto dalla difesa della Società ad un precedente di questa stessa Commissione, peraltro relativo ad una fattispecie di responsabilità oggettiva nella quale non vi era correlazione tra il fatto contestato al tesserato e quelli oggetto del procedimento principale che residuava all’esito dello stralcio, ritiene che, allo stato, la Società Nocerina ben possa essere giudicata esclusivamente sulla base della responsabilità oggettiva per il comportamento dei suoi tesserati sanzionati a tale titolo, senza tener conto della riferibilità ad essa della responsabilità diretta per le condotte del Citarella, pur incidentalmente accertate. Trattandosi di illecito sportivo (quale accertato da questa Commissione) va applicato alla Società oggettivamente responsabile dei fatti ascritti ai suoi tesserati il combinato disposto dell’art. 7,commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS. In particolare l’art. 7, comma 4, CGS precisa che, ove accertata la responsabilità oggettiva (nella fattispecie relativa ai comportamenti tenuti da Pavarese, Fontana, Fusco, Benevento (quale dirigente), Rosati, Remedi, Hottor, Danti, Kostadinovic, Lepore), il fatto va punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g) h) i) l) m) dell’art. 18, comma 1, CGS. Sulla eccezionale gravità dei fatti contestati non possono sussistere dubbi. La violazione di ogni principio comportamentale dal punto di vista etico, in considerazione dell’intento perseguito e raggiunto di voler alterare lo svolgimento e quindi il risultato della gara, con l’evidente raggiro consistente nella simulazione di cinque consecutivi incidenti di gioco talmente gravi da costringere tutti i giocatori ad uscire in barella e dunque provocare l’interruzione della partita per mancanza del numero legale di giocatori in campo, l’evidente accordo fraudolento intervenuto tra il Benevento, il Pavarese ed il Fontana, la comunicazione di tale accordo alla squadra sul pullman subito dopo la discesa dallo stesso del Questore di Salerno, l’adesione evidente a tale accordo del Fusco, del Rosati e di tutti quei giocatori che cadevano sul terreno di gioco in sequenza sconcertante, per poi abbandonare il campo in barella, costituiscono uno degli aspetti più contrari ai principi fondamentali su cui si regge il mondo dello Sport. L’accertamento di tali fatti non può che condurre, per la Società, all’adozione di una sanzione che ne rispecchi la particolare gravità e che non può essere certo né quella della penalizzazione (sanzione minima per le ipotesi di illecito sportivo accertato e non afflittiva, in considerazione del fatto che la Nocerina si trova nelle posizioni di retroguardia del campionato ma nulla rischia giacché il campionato non prevede retrocessioni), né quella della retrocessione all’ultimo posto in classifica, visto che non è ancora chiaro quale potrebbe essere la reale afflittività di tale sanzione nel prossimo Campionato di Lega Pro nel nuovo, preannunciato assetto. L’unica sanzione veramente afflittiva e nel contempo davvero congrua in relazione alla gravità dei fatti contestati appare quella prevista dall’art. 18 lett. i) CGS, ovvero la esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore. A tale sanzione, in adesione alla richiesta formulata dalla Procura federale, andrà aggiunta anche l’ammenda di € 10.000,00. La sanzione che si irroga alla Società trova peraltro la più valida delle giustificazioni in considerazione dei fatti che hanno provocato la illecita iniziativa dei tesserati della Nocerina. 6) Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione disciplinare nazionale: stralcia la posizione del Sig. Giovanni Citarella e, in parziale accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: A) proscioglie dagli addebiti contestati: Davide Evacuo Luca Ficarrotta Davide Polichetti Carlo Cremaschi Celso Daniel Jara Martinez Giancarlo Malcore B) infligge le seguenti sanzioni: Luigi Benevento: inibizione per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); Luigi Pavarese: inibizione per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei) ; Gaetano Fontana: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); Salvatore Fusco: squalifica per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); Giovanni Rosati: inibizione per anni 3 (tre) e mesi 6 (sei); Domenico Danti: squalifica per anni 1 (uno); Edmunde Etse Hottor: squalifica per anni 1(uno); Iuzvisen Petar Kostadinovic: squalifica per anni 1 (uno); Franco Lepore: squalifica per anni 1 (uno); Lorenzo Remedi: squalifica per anni 1 (uno); ASG Nocerina Srl: esclusione dal campionato di competenza con assegnazione da parte del Consiglio Federale ad uno dei campionati di categoria inferiore e ammenda di € 10.000,00 (euro diecimila/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it