F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Giosue GITTO / F.C.D. FONDACHELLI (85/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014
VERTENZA: all. Giosue GITTO / F.C.D. FONDACHELLI
(85/23)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 3l dicembre 2012 1'allenatore dilettante signor Giosuè Gitto, ha adito questo
Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società F.C.D. Fondachelli partecipante, nella stagione sportiva 2011/2012, al campionato di 2^ categoria, girone E del Comitato Regionale Sicilia.
Nel ricorso l'allenatore precisa che, con una scrittura privata, datata 23 settembre 2011, la
suindicata Società si a impegnata a riconoscergli un premio di tesseramento di 2.400,
(duemilaquattrocento/00) euro, da erogare in otto rate da € 800,00 (ottocento/00) scadenti ciascuna alla fine dei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio.
Con il reclamo in esame, il signor Gitto chiede a questo Collegio di far obbligo alla società F.C.D. Fondachelli di corrispondergli l' importo di € 2.400, (duemilaquattrocento/00) euro non avendo la società provveduto a versargli nemmeno una rata di quanto previsto dal contratto. Il tecnico inoltre richiede il rimborso delle spese di trasporto sostenute durante la stagione sportiva ed al riguardo fornisce uno specifico specchietto dove capillarmente fornisce tutti i dati necessari per ricostruire 1'importo richiesto ammontante ad € 566,00 (cinquecentosessantasei/00). Complessivamente
insomma 1'allenatore signor Giosuè Gitto, richiede alla società F.C.D. Fondachelli l'importo di €
2.966,00 (duemilanovecentosessantasei/00). Sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Comitato Regionale Sicilia, su richiesta del 20 marzo 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 maggio successivo, ha trasmesso, con fax in pari data, copia dell'accordo
intercorso tra le parti e regolarmente depositato in data 30 settembre 2011.
Quest'ultimo documento, oltre a prevedere il rimborso spese di viaggio per il tecnico, conteneva una dichiarazione di gratuità per le prestazioni espletate dall'allenatore nella stagione sportiva 2011/2012. Detto modo di agire era stato determinato da un Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e piu precisamente il n. 52 del 10 agosto 2011 che, in attesa del riordino
complessivo dell'intera materia in discussione tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio, diramava delle direttive per cui la stipula di accordi economici dovesse prevedere 1'esclusiva corresponsione dei meri rimborsi spese per gli allenatori dilettanti senza alcun altro tipo di riconoscimento; questo documento il tecnico era obbligato a depositarlo presso le Divisioni o i Comitati competenti al fine di ottenere il regolare tesseramento che gli consentiva di esplicare la sua attività.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 gennaio 2013, ricevute dalla società F.C.D. Fondachelli e dall'allenatore il 4 febbraio successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:
➢ 1'intera materia e stata definitivamente regolamentata e regolarizzata con il Comunicato
Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22 maggio 2012 che ha di nuovo
regolamentato la materia ed ha concesso la possibilità di inserire negli accordi economici dei
premi di tesseramento indicandone i massimali e questo anche per la stagione sportiva
2011/2012;
➢ lo stesso Comunicato ha precisato che le nuove norme erano sostitutive di quelle
precedentemente vigenti;
➢ la società F.C.D. Fondachelli nulla ha ritenuto di contro dedurre;
➢ l'importo previsto dal contratto in argomento per la stagione sportiva 2011/2012 rientra tra i
massimali previsti per gli allenatori delle squadre partecipanti al Campionato di 2^ Categoria
cosi come indicato dal Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti n. 201 del 22
maggio 2012;
ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della società F.C.D. Fondachelli di corrispondere all'allenatore signor Giosue Gitto la somma di € 3.041,00 (tremilaquarantuno/00) cosi determinata: quanto ad € 2.400,00 (duemilaquattrocento/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, quanto ad € 566,00 (cinquecentosessantasei/00) quali spese di trasporto regolarmente documentate ed € 75,00 (settantacinque/00) per gli interessi legali
equitativamente calcolati.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
Considerata la poca chiarezza della situazione venutasi a creare all'inizio della stagione sportiva 2011/2012,che aveva potuto indurre in errore sia i tecnici,sia le società,risolta con il Comunicato Ufficiale L.N.D. n.201 del 22 maggio 2012,che ha riconosciuto la legittimità della retribuzione
inserita negli accordi,annullando il precedente divieto,le parti non debbono essere deferite alla Procura Federale. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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