F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Giovanni BENEDETTI / ASD STICCIANO ( 123/23) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Giovanni BENEDETTI / ASD STICCIANO ( 123/23) ARBITRI: sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI Con ricorso datato 26/03/013 l'allenatore di base BENEDETTI Giovanni iscritto nei ruoli della S.T.della F.I.G.C. adiva questo Collegio affinché obbligasse 1' asd STICCIANO,partecipante al campionato di II categoria toscano, al pagamento del saldo del premio di tesseramento di euro 2800,00 saldo quantificato e maturato in euro 1750,00,accordo stipulato il 1 °/07/2012. Comunica l'allenatore che in data 5 dicembre 2012 veniva esonerato e, pur rimanendo a disposizione della società, respinge con forza le motivazioni dell'esonero. Il Segretario del Collegio con raccomandata datata 17/06/2013 chiedeva alla società le proprie contro deduzione ed al reclamante le proprie osservazioni. La società dichiarava nelle proprie contro deduzioni che l'esonero era dovuto principalmente al comportamento non conforme allo spirito societario,squalifiche ed offese contro i propri giocatori hanno causato la mancanza di tranquillità nello spogliatoio e 1'atteggiamento nei confronti degli stessi ha portato alla decisione dell'esonero. Per quanto riguarda il compenso pattuito la società specifica di aver corrisposto al sig. BENEDETTI complessivi euro 1.280,00 con assegni emessi sul conto della società. L'allenatore rispondeva alle contro deduzioni dichiarando che lo stessa società non aveva mai in nessun modo contestato ne il lavoro ne il comportamento tenuto nei confronti di dirigenti e calciatori durante il periodo attivo, dichiara inoltre che sia l'assegno di euro 650,00 che quello di euro 380,00 erano pagamenti a saldo di accordi verbali e non scritti con la presidenza. Il Collegio visti i documenti pervenuti ritiene che il ricorso dell'allenatore e meritevole di parziale accoglimento P.Q.M Il Collegio Arbitrale fa obbligo alla società asd Sticciano al pagamento di euro 1220,00 quale saldo del premio di tesseramento maturato relativo ai mesi dicembre 2012 gennaio,febbraio,marzo,aprile 2013 Il Collegio non tiene conto degli accordi fuori contralto stipulati verbalmente tra le parti. Per quanto riguarda le motivazioni dell' esonero descritte nelle contro deduzioni,qualora fossero vere,la società doveva comunicarle agli organi competenti della Federazione e non al momento del ricorso dell'allenatore. Inoltre il Collegio decide di rimettere gli atti della vertenza alla Procura Federale,poiché le parti hanno stipulato accordi contrattuali oltre i massimali stabiliti per la categoria. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it