F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: A.S.D. FIAMMAMONZA / all. Antonio CINCOTTA (125/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: A.S.D. FIAMMAMONZA / all. Antonio CINCOTTA (125/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 4/04/2013, 1'avv. Cesare Di Cinto, legate della A.S.D. Fiammamonza 1970, il cui Presidente sig. Davide Erba ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrate al fine di ottenere la risoluzione dell'accordo economico stipulato con 1'allenatore della prima squadra Antonio Cincotta per fatto imputabile a quest'ultimo, nonché la dichiarazione di nulla dovuto della sopracitata società al tecnico, per la stagione sportiva 2012/2013, ed, infine, di condannarlo al pagamento di una somma, da determinarsi in via equitativa, a titolo di risarcimento danni sofferto della ricorrente società per condotta avuta dallo stesso. Nel ricorso il legate rappresentante della società,nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti il 29/08/2012, di cui ha allegato copia, la sopracitata Società, partecipante al campionato di Serie A Nazionale di calcio Femminile, si era impegnata a corrispondere all'allenatore Antonio Cincotta un compenso annuo di € 10.000,00, da versarsi in numero quattro ratei di € 2.500,00 cadauno, aventi scadenza al giorno 30 dei mesi di ottobre e dicembre 2012 e marzo e giugno 2013, oltre al rimborso spese viaggi dovuti come per legge. Inoltre, ha allegato al ricorso copia di lettera, a firma del Presidente Davide Erba, di revoca dell'incarico affidato all'allenatore Antonio Cincotta, datata 25/09/2012, nonché di copie di comunicazioni inviate all'allenatore in cui vengono fatte osservazioni sui suoi comportamenti (colloqui con le atlete e diffusioni di pretestuose notizie stampa per generare un clima di tensione tra le calciatrici e il nuovo mister che portavano alle dimissioni di quest'ultimo ed a risultati negativi), di articoli di giornali locali in cui veniva dato risalto della protesta messa in atto dalle calciatrici della Fiammamonza 1970 a seguito dell'esonero dell'allenatore, nonché di dichiarazione di alcune giocatrici e dell'allenatore Cincotta, tutti elementi che hanno creato un clima rovente tra parti. Inoltre, notizie di stampa in cui si attesta che il Cincotta ha svolto attività di conduzione della prima squadra dei Seattle Ph-America, circostanza che si evince dalla richiesta di transfert inviata dalla società americana alla A.S.D. Fiammamonza 1970 il 25/02/2013. Ha comunicato, infine, di aver adito per tali motivi, la Procura Federale. La Divisione Calcio Femminile LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, e stato depositato presso i loro Uffici, in data 1/09/2012. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 6/06/2013, ha invitato l'allenatore Antonio Cincotta alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in suo favore dalla società, copia del contratto economico nonché di ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche alla ricorrente mentre alla società le eventuali osservazioni su quanto comunicato dall'allenatore. L'avv. Luca Perdomi, legale dell'allenatore Antonio Cincotta, che ha regolarmente sottoscritto il documento, con raccomandata a/r del 18/06/2013, nel prendere atto della vertenza promossa dalla società, ha comunicato che: - destano scalpore le affermazioni fantasiose e non veritiere fatte dalla ricorrente società circa la condotta avuta dal suo assistito che non giustificano l'esonero anche in considerazione che alcun provvedimento disciplinare a stato mai formalizzato al tecnico; -la ricorrente ha sempre cercato di interferire nella gestione tecnico-sportiva con pressante invito rivolto al tecnico di accettare l'ingerenza del Direttore Sportivo; -anche dopo 1"esonero l'allenatore ha sempre manifestato il proprio rispetto per la decisione assunta, al punto di dichiararsi di essere un "tifoso" della squadra allenata fino a poco prima; -in ordine alla richiesta avanzata dalla compagine statunitense, l'allenatore a stato semplicemente contattato per eventuali e future collaborazioni compatibilmente con l'impegno contrattuale al momento in atto. Viene, quindi, lamentato il mancato pagamento delle somme spettanti all'allenatore Antonio Cincotta in forza del contratto in essere, pars ad € 10.000,00, mediante quattro ratei di € 2.500,00 cadauno aventi scadenze al 30.10.2012, 30.12.2012, 30.03.2013, 30.06.2013, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Premesso quanto sopra, il convenuto fa richiesta al Collegio Arbitrale di rigettare integralmente le domande formulate dalla ASD Fiammamonza 1970 perche infondate, non veritiere e non provate, in via riconvenzionale, di provvedere a far obbligo alla società sopra citata al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 7.500,00 per ratei già scaduti oltre a quello che nel frattempo maturerà, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno da svalutazione monetaria. Viene richiesto, infine, che gli atti del presente procedimento siano trasmessi alla Procura Federale per l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti della A.S.D. Fiammamonza 1970. Con raccomandata del 17/06/2013, l'avv. Cesare Di Cinto, in relazione al ricorso interposto nell'interesse dell'A.S.D. Fiammamonza 1970 contro il tecnico Antonio Cincotta , ha trasmesso altra documentazione contenuta in un CD a supporto delle argomentazioni già esposte nel reclamo attestanti 1'esercizio di attività sportiva da parte del tecnico presso la A.C. Seattle in pendenza di accordo economico con la A.S.D. Fiammamonza 1970. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dalla A.S.D. Fiammamonza 1970 e da rigettare. I comportamenti dell'allenatore Antonio Cincotta, ritenuti non legittimi dalla ricorrente Società, andavano segnalati ai competenti Organi Federali, per le eventuali erogazione di sanzioni previste dalle NOIF, pertanto il Collegio Arbitrale e incompetente a decidere sul ricorso proposto dalla società poiché non rientra nei suoi poteri l'annullamento o meno di accordi economici, ma competente solamente su diatribe circa compensi economici in essere tra Società e Allenatori. In ordine ai fatti segnalati, con particolare riferimento alla lettera di revoca dell'incarico affidato all'allenatore Antonio Cincotta, datata 25/09/2012, sottoscritta dal Presidente della A.S.D. Fiammamonza 1970, e da ritenere accoglibile il ricorso proposto dall'allenatore Antonio Cincotta in ordine al suo credito di € 7.500,00, relativo ai tre ratei di € 2.500,00 cadauno, scaduti all'atto della richiesta, oltre ad € 110,00 per interessi equitativamente calcolati. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla A.S.D. Fiammamonza 1970 contro 1'allenatore Cincotta Antonio, mentre accoglie parzialmente il ricorso di quest'ultimo e dichiara 1'obbligo della A.S.D. Fiammamonza 1970 di corrispondere all'allenatore Antonio Cincotta la somma di C. 7.500,00 (primi tre ratei di € 2.500,00 cadauno previsti in contratto) per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 110,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 7.610,00, mentre il quarto rateo, non ancora scaduto all'atto della richiesta, potrà essere esaminato solo in caso di eventuale ulteriore richiesta. Nulla e dovuto per 1' invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS. In ordine alle richieste formulate dalle parti,il Collegio Arbitrate trasmette alla Procura Federate gli atti della presente vertenza,per quanto eventualmente di sua competenza.
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