F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: A.S.D. FIAMMAMONZA / all. Emanuele BUSNAGHI (126/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: A.S.D. FIAMMAMONZA / all. Emanuele BUSNAGHI (126/23) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Antonio BARATTA Con ricorso del 4/04/2013, l'avv. Cesare Di Cinto, legale della A.S.D. Fiammamonza 1970, il cui Presidente sig. Davide Erba ha regolarmente sottoscritto il documento, ha adito questo Collegio Arbitrate al fine di ottenere la risoluzione dell'accordo economico stipulato con 1'allenatore in seconda della prima squadra Emanuele Busnaghi per fatto imputabile a quest'ultimo, nonché la dichiarazione di nulla dovuto dalla sopracitata società al tecnico, per la stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il legale rappresentante della A.S.D. Fiammamonza 1970, nel precisare che, con regolare scrittura privata, regolarmente sottoscritta dalle parti il 29/08/2012, di cui ha allegato copia, la stessa, iscritta at campionato di Serie A Nazionale di calcio Femminile, si era impegnata a corrispondere all'allenatore Emanuele Busnaghi un compenso annuo di € 2.000,00, da versarsi in numero quattro ratei di € 500,00 cadauno aventi scadenze al giorno 30 dei mesi di novembre 2012, gennaio, marzo e giugno 2013, oltre al rimborso spese viaggi dovuti come per Legge. Inoltre, ha allegato copia della lettera raccomandata a/r del 9/10/2012, inviata all'allenatore Busnaghi con la quale viene contestato la sua mancata presenza, ingiustificata, alle sedute di allenamento dei giorni 26/27 settembre e 1/3/4/8 ottobre 2012. La Divisione Calcio Femminile LND, su richiesta del Segretario di questo Collegio Arbitrale, ha comunicato che l'accordo economico, sottoscritto tra le parti in questione, a stato depositato presso i loro Uffici, in data 1/09/2012. Il Segretario di questo Collegio Arbitrale, con raccomandata del 6/06/2013, ha invitato t'allenatore Emanuele Busnaghi alla presentazione di eventuali controdeduzioni scritte, ricevute di pagamenti effettuati in suo favore dalla società, di copia del contratto economico nonché la ricevuta postale comprovante il contestuale invio, a mezzo raccomandata, di copia delle stesse controdeduzioni anche alla ricorrente società mentre, a quest'ultima le eventuali osservazioni su quanto comunicato dal ricorrente. L'allenatore Emanuele Busnaghi, con raccomandata a/r del 19/03/2013, nel prendere atto della vertenza promossa dalla società, ha comunicato che: -destano scalpore le affermazioni fantasiose e non veritiere fatte dalla ricorrente A.S.D. Fiammamonza 1970 nei suoi confronti; -ha ricevuto l'esonero dall'incarico affidatogli, con comunicazione verbale in data 26/09/2012, -non a assolutamente vero che non si a presentato arbitrariamente agli allenamenti; -facendo parte dello staff del mister Cincotta, esonerato nello stesso giorno in cui e avvenuta la comunicazione ai collaboratori, si chiede come avrebbe potuto rendere la propria prestazione dopo essere stato messo alla porta e senza alcun membro dello staff di appartenenza; -le sue dichiarazioni pubblicate sui quotidiani sportivi sono chiaramente compatibili con lo status di allenatore in seconda esonerato dall'incarico; -la contestazione inviata dalla società a di ben oltre dieci giorni dopo la prima asserita assenza ingiustificata senza alcun reclamo al Collegio Arbitrale. Inoltre, l'allenatore Busnaghi Emanuele ha lamentato il mancato pagamento delle somme previste in contratto, pari ad € 2.000,00, mediante quattro ratei di € 500,00 cadauno aventi scadenze al 30.11.2012, 30.01.2013, 30.03.2013, 30.06.2013, oltre agli interessi di mora ed at risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Questo Collegio Arbitrale in ordine ai fatti sopra esposti ritiene che il ricorso prodotto dalla A.S.D. Fiammamonza 1970 e da accogliere parzialmente. La A.S.D. Fiammamonza 1970, con la lettera raccomandata a/r del 9/10/2012, ha contestato all'allenatore Busnaghi Emanuele la sua mancata presenza, ingiustificata, alle sedute di allenamento dei giorni 26/27 settembre e 1/3/4/8 ottobre 2012, senza ricevere alcuna giustificazione dal tecnico. Non puo essere presa in considerazione la tesi sostenuta dell'allenatore che appartenendo dello staff dell'allenatore in prima (Cincotta Antonio), esonerato, non avrebbe potuto rendere la propria prestazione e ne può essere accolta la tesi che "la società che non abbia ricevuto la comunicazione scritta di dimissioni da parte dell'allenatore, entro il termine di dieci giorni dalla prima assenza giustificata del tecnico, avvierà la procedura di cui all'art. 46, punto 1), del regolamento della L.N.D. notificandola per conoscenza al Settore Tecnico". E',invece, da accogliere parzialmente il ricorso proposto dall'allenatore Emanuele Busnaghi in ordine al periodo di attività svolta presso la A.S.D. Fiammamonza 1970, (20/08/2012, data della decorrenza dell'attività prevista nell'accordo economico, 26/09/2012, data della prima assenza dagli allenamenti), per un totale di giorni di giorni 37 che determinano in € 250,00, la somma a lui spettante, oltre ad € 35,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 285,00. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla A.S.D. Fiammamonza 1970, per quanto di ragione,contro l'allenatore Emanuele Busnaghi,e accoglie parzialmente il ricorso di quest'ultimo dichiarando l'obbligo della A.S.D. Fiammamonza 1970 di corrispondere allo stesso la somma di € 250,00 a saldo di quanto pattuito per la stagione sportiva 2012/2013, oltre ad € 35,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 285,00. Nulla e dovuto per l' invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi legali. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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