F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Mauro MARANO / A.S.D. REAL CAMPALTO (131/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.2 del 11.01.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 133 del 29.01.2014 VERTENZA: all. Mauro MARANO / A.S.D. REAL CAMPALTO (131/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Mauro DALL'AGLIO Con ricorso del 4 aprile 2013 l'allenatore dilettante sig. Mauro Marano, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. Real Campalto partecipante al campionato di I^ Categoria del C.R. Veneto nel periodo 15 aprile-30 giugno 2012 della stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 14 aprile 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio complessivo di € 2.000,00 (duemila/00) per l'attività svolta dal tecnico nei circa due mesi rimanenti per la fine della stagione sportiva e da erogarsi in un'unica soluzione alla fine della stagione stessa Con il reclamo in esame, il signor Marano, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Real Campalto di corrispondergli l’importo di € 2.000,00 (duemila/00) per il premio di tesseramento concordato e non percepito, sulla predette somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Veneto della LND, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto il 19 aprile 2012 di cui fornisce una copia. La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 10 giugno 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perche detta comunicazione scritta none stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio e stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "compiuta giacenza al mittente non curato il ritiro 17/6/2013". Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Real Campalto dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che pertanto questa circostanza non puo essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall'allenatore signor Mauro Marano ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Real Campalto di corrispondere all'allenatore signor Mauro Marano la somma di € 2.040,00 (duemilaquaranta/60) cosi determinata: quanto ad € 2.000,00 (duemila/00) per il saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012, ed € 40,00 (quaranta/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati. L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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