F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049 del 29 Gennaio 2014 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO FERRIGNO (Direttore Sportivo della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota n. 2653/290 pf13-14/AM/ma del 27.11.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 049 del 29 Gennaio 2014 (119) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABRIZIO FERRIGNO (Direttore Sportivo della Società ACR Messina Srl), Società ACR MESSINA Srl ▪ (nota n. 2653/290 pf13-14/AM/ma del 27.11.2013). La Procura federale, con la suindicata nota del 27 novembre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione: - il Sig. Fabrizio Ferrigno, Direttore Sportivo tesserato per la Società ACR Messina Srl, per rispondere della violazione di cui agli art. 1, comma 1, e 5 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere violato i doveri di lealtà, correttezza e probità poiché, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, esprimeva pubblicamente, commentando la gara Melfi- Messina del 16/11/2013 sul sito www.tuttolegapro.com in data 19/11/2013, giudizi e rilievi lesivi della reputazione del Sig. Livio Marinelli, arbitro della Sez. di Tivoli, mettendo altresì in dubbio la preparazione e la competenza dell'Ufficiale di gara in modo tale da ledere il prestigio e la credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso; - la Società ACR Messina Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4 comma 2, del CGS in relazione all'art. 5 comma 2 del CGS per la violazione ascritta al proprio Direttore Sportivo, Sig. Fabrizio Ferrigno. All’inizio della riunione odierna il Sig. Fabrizio Ferrigno e la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Fabrizio Ferrigno e la Società ACR Messina Srl, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Fabrizio Ferrigno, sanzione dell’inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società ACR Messina Srl, sanzione dell’ammenda di € 2.400,00 (€ duemilaquattrocento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 1.600,00 (€ milleseicento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Fabrizio Ferrigno; - ammenda di € 1.600,00 (€ milleseicento/00) per la Società ACR Messina Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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