COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO n.43 del Sig.MICIELI Eugenio (tesserato della Società A.S.D. Roggiano Calcio 1973 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 16.1.2014 (squalifica fino al 30/6/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 97 DEL 28.01.2014
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.43 del Sig.MICIELI Eugenio (tesserato della Società A.S.D. Roggiano Calcio 1973
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 89 del 16.1.2014 (squalifica fino al 30/6/2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
-letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti e che può essere ridotta;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MICIELI Eugenio fino al 16 MARZO 2014 e dispone restituirsi la tassa.
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