COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.01.2014 Delibera del Giudice Sportivo gara del 17/ 1/2014 OLYMPIA ROVERETO – KAOS BOLZANO
COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI TRENTO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it -
Comunicato Ufficiale N° 57 del 30.01.2014
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 17/ 1/2014 OLYMPIA ROVERETO - KAOS BOLZANO
- a scioglimento della riserva di cui al C.U.n.32 del 23.01.2014;
- esaminati il reclamo trasmesso dalla società OLYMPIA ROVERETO e il rapporto di gara dell'arbitro; - considerato lo sviluppo temporale della vicenda si ritiene che la stessa va risolta col ricorso alla previsione normativa di cui al para.3 della "Guida pratica AIA" relativa alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio a 5,ove è previsto che trascorso il termine di attesa gli arbitri non potranno più dare inizio alla gara; - tenuto conto che alle ore 21.00 (perentorio,come tutti i limiti temporali previsti dal C.G.S.) la squadra del KAOS BOLZANO, che aveva chiesto di usufruire del tempo massimo di attesa,non era ancora nelle condizioni di iniziare la gara, gli arbitri non avrebbero dovuto dare inizio alla gara stessa,come peraltro correttamente sottolineato pure dalla società OLYMPIA ROVERETO nell'atto di reclamo; - visto che simile condotta arbitrale costituisce errore tecnico,sanabile non con la perdita della gara, come chiesto dalla reclamante,ma con la ripetizione della stessa,
delibera di non accogliere il reclamo con addebito alla società OLYMPIA ROVERETO della relativa tassa di euro 78,00 e di disporre la ripetizione della gara stessa per errore tecnico arbitrale da disputarsi in data da stabilirsi a cura del C.P.A. di Bolzano.