COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.48 della Società U.S.D. CARRAO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 16.1.2014 (inibizione del dirigente CAPELLUPO Paolo fino al 20/3/2014, squalifica del calciatore IERACI Marco per OTTO gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.48 della Società U.S.D. CARRAO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 32 del 16.1.2014 (inibizione del dirigente CAPELLUPO Paolo fino al 20/3/2014, squalifica del calciatore IERACI Marco per OTTO gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVATO
che, dal rapporto dell’arbitro della gara U.S.D. Carrao – A.S. Pagliarelle Calcio del 12.01.2014, risulta che al 40° del II tempo, a seguito di una decisione del direttore di gara non condivisa:
- il dirigente della società Carrao, Capellupo Paolo, entrato abusivamente sul terreno di gioco, protestava con veemenza nei confronti dell’arbitro e, dopo averlo minacciato, veniva allontanato;
- il calciatore della stessa società, Ieraci Marco, che sedeva in panchina, entrava abusivamente sul terreno di gioco, così come riportato testualmente nel rapporto arbitrale, “tentando di colpirmi e non riuscendoci minacciava di aspettarmi alla fine nello spogliatoio”.
Il Giudice di primo grado, in relazione ai fatti riportati poc’anzi, ha inibito a svolgere ogni attività il dirigente Capellupo Paolo fino al 20.03.2014 ed ha squalificato il calciatore Ieraci Marco per otto gare effettive (v. C.U. n.32 del 16/01/2014 della Delegazione Provinciale di Crotone).
La reclamante contesta quanto asserito dall’arbitro, sostenendo che i due tesserati, senza entrare sul terreno di gioco, abbiano soltanto protestato all’indirizzo dell’arbitro.
Per quanto concerne la posizione di Capellupo Paolo, alla luce di quanto narrato dal direttore di gara, la Commissione ritiene acclarato che il dirigente, dopo essere entrato abusivamente sul terreno di gioco, abbia protestato con veemenza nei confronti dell’arbitro, minacciandolo. Relativamente alla sanzione comminata in I grado, la stessa appare congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli. Per quanto concerne, invece, la posizione di Ieraci Marco, si ritiene che i fatti vadano diversamente valutati, poiché nella condotta posta in essere dal calciatore (resosi responsabile di entrata abusiva in campo e di proteste nei confronti dell’arbitro, tenendo un comportamento minaccioso), non si ravvedono gli estremi della tentata aggressione individuati invece dal giudice di prime cure, mancando gli atti idonei e diretti in modo non equivoco, necessari per poter configurare la fattispecie. Pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione impugnata.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore IERACI Marco a QUATTRO (4) gare effettive, confermando nel resto. Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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