COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.52 della Società A.S.D. PIANOPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 23.1.2014 (squalifica del calciatore LUCIA Francesco per CINQUE fare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 102 DEL 04.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.52 della Società A.S.D. PIANOPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 del 23.1.2014 (squalifica del calciatore LUCIA Francesco per CINQUE fare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
la reclamante impugna la decisione di primo grado con la quale è stato squalificato per cinque gare effettive il calciatore Lucia Francesco, per aver tentato di colpire il direttore di gara con un calcio (dopo la segnatura di una rete da parte della società avversaria), al 47° del II tempo della gara A.S.D. Napitia – A.S.D. Pianopoli del 18.01.2014, così come indicato dall’arbitro nel rapporto a sua firma (v. C.U. n.35 del 23/01/2014 della Delegazione Provinciale di Catanzaro).
La reclamante contesta quanto asserito dall’arbitro, sostenendo che il calciatore “ha effettivamente allungato la gamba” dando l’impressione di voler colpire l’arbitro”, senza averne, in realtà, alcuna intenzione.
I fatti contestati al calciatore Lucia Francesco, per come narrati nel rapporto arbitrale, non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S). Tuttavia, appare conforme a giustizia operare una riduzione della sanzione irrogata al calciatore, in considerazione della natura, dell’entità e delle modalità dei fatti ascrittigli.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, dispone la riduzione della squalifica al calciatore LUCIA Francesco a QUATTRO (4) gare effettive, stabilendo, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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