COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 31.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 –Ammenda di € 350,00 alla Società; disputa una gara interna a porte chiuse – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Treviso ha inoltrato rituale reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con le quali ha assunto i sottonotati provvedimenti disciplinari per i seguenti motivi : “rilevato dal R.A. che i tifosi della Società Treviso durante la gara e al termine della stessa lanciavano sul terreno di gioco alcune bottiglie di plastica e lattine, senza peraltro colpire nessuno; al termine della stessa, una ventina di tifosi della stessa società, a volto coperto, scavalcava la recinzione che separa la tribuna dagli spogliatoi e una di essi colpiva un giocatore del Cornedo con l’asta di una bandiera; considerata la gravità dei fatti accaduti, il G.S. delibera di applicare alla Società Treviso l’ammenda con diffida di euro 350,00, nonché l’obbligo di disputare una gara in casa a porte chiuse”

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 31.01.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Treviso Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 47 del 29/1/2014 –Ammenda di € 350,00 alla Società; disputa una gara interna a porte chiuse – Campionato di Promozione La Società A.C.D. Treviso ha inoltrato rituale reclamo avverso le delibere del Giudice Sportivo Regionale e pubblicate nel Comunicato n. 47 del 29/1/2014 con le quali ha assunto i sottonotati provvedimenti disciplinari per i seguenti motivi : “rilevato dal R.A. che i tifosi della Società Treviso durante la gara e al termine della stessa lanciavano sul terreno di gioco alcune bottiglie di plastica e lattine, senza peraltro colpire nessuno; al termine della stessa, una ventina di tifosi della stessa società, a volto coperto, scavalcava la recinzione che separa la tribuna dagli spogliatoi e una di essi colpiva un giocatore del Cornedo con l'asta di una bandiera; considerata la gravità dei fatti accaduti, il G.S. delibera di applicare alla Società Treviso l'ammenda con diffida di euro 350,00, nonché l'obbligo di disputare una gara in casa a porte chiuse” La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Treviso; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentiti i rappresentanti della Società ricorrente; sentito altresì l’arbitro, il quale ha confermato quanto riportato nel rapporto di gara e relativo supplemento, precisando che la tribuna che ospitava gli spettatori ospiti era separata dal campo e delimitata da un corrimano; considerato che i fatti di cui sopra risultano sostanzialmente confermati anche nel testo del reclamo; considerato che i fatti sanzionati sono connotati da una particolare gravità, tenuto conto anche della categoria e della logistica degli impianti delle società partecipanti al campionato di competenza; considerato che le uniche ragioni addotte dalla reclamante a sostegno del gravame sono quelle del pregiudizio economico (“effettivo ed importante”) derivante dalla disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse (che precluderebbe l’ingresso allo stadio di circa 500 spettatori paganti, oltre agli abbonati) e dal pericolo di problemi d’ordine pubblico, qualora i tifosi fossero tenuti fuori dallo stadio; considerato che i profili di cui al punto che precede non eliminano né scriminano in alcun modo l’accentuata gravità degli accadimenti in oggetto; ritenuto che le sanzioni comminate dal Giudice di prime cure siano coerenti ed adeguate alla particolare gravità dei fatti, tenuto anche conto del fatto che la Società A.C.D. Treviso non ha dimostrato di avere adottato misure di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 13 del C,G.S. e ciò in relazione al 5° comma dell’art. 14 del C.G.S.; visti gli articoli 14, commi 1,2 e 5 C.G.S., nonché l’articolo 18, comma 1, lett. d) C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dalla Società A.C.D. Treviso; - di confermare la sanzione della ammenda di € 350,00; - di confermare la sanzione della disputa della prossima gara casalinga a porte chiuse; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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