F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 10 Febbraio 2014 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARTIN DONDA (all’epoca dei fatti calciatore dell’AS Bari Spa)(nota n. 2044/65 pf12-13/SP/mg del 31.10.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 10 Febbraio 2014 (100) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIANO MARTIN DONDA (all’epoca dei fatti calciatore dell’AS Bari Spa)(nota n. 2044/65 pf12-13/SP/mg del 31.10.2013). Il deferimento Con atto del 31.10.2013 il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione, tra gli altri, il calciatore Mariano Martin Donda, all’epoca dei fatti tesserato per la AS Bari Spa, per rispondere della violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS per aver omesso di denunciare i fatti integranti illecito sportivo in occasione della gara Bari - Treviso del 11.5.2008. Nei termini di rito il tesserato presentava memorie difensive, contestando l’addebito e chiedendo l’audizione dei signori Stellini e Perinetti, all’epoca dei fatti rispettivamente tesserato e direttore sportivo dell’AS Bari. Evidenziava in ogni caso il deferito di aver già in precedenza parzialmente scontato l’eventuale sanzione. Il dibattimento Alla riunione del 13.12.2013 la Commissione concedeva termine sino al 22.1.2014 per consentire alle parti di documentare l’effettivo periodo del pre-sofferto, rinviando al 29.1.2014 e, successivamente, ex officio al 5.2.2014. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale che ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 9 (nove) di squalifica. E’ altresì comparso il difensore del deferito che ha concluso per il proscioglimento. I motivi della decisione Preliminarmente, la Commissione ritiene superflue le istanze istruttorie avanzate nelle memorie difensive in atti, essendo il procedimento sufficientemente istruito. Ciò anche a voler prescindere dall’assoluta genericità delle istanze medesime, non assistite da specifica indicazione delle circostanze sulle quali le audizioni richieste dovrebbero avvenire. Ancora preliminarmente rileva la Commissione che il Donda è calciatore di madre lingua spagnola, idioma che, come noto, ha molteplici assonanze con la lingua italiana. Peraltro, al momento dei fatti, egli si trovava da mesi in Italia. E’ pertanto evidente, a parere della Commissione, che il deferito comprendesse a sufficienza la lingua italiana e potesse quindi ben intendere, quantomeno, il senso dei colloqui con i compagni. Del resto, laddove i compagni di squadra avessero ritenuto che il Donda non fosse in grado di comprendere le loro affermazioni, non avrebbero certamente avuto motivo di parlare con lui della vicenda, come invece è pacificamente avvenuto. Ciò posto, ritiene la Commissione provata la responsabilità del Donda per i fatti contestati, avuto riguardo, in particolare, alle dichiarazioni in atti. Merita sul punto menzione, anzitutto, quanto riferito dal signor Esposito nell’interrogatorio reso al Pubblico Ministero in data 20.2.2013: “Con riferimento alla combine gli dissi che avrebbe dovuto fare quello che si sentiva di fare, nel senso di non farlo sentire obbligato a partecipare alla combine. Lo stesso discorso feci a Mariano Donda quando lo vidi piangere fuori dal ritiro. Per quanto a mia conoscenza e secondo le impressioni che ho ricevuto nel corso della gara posso dire che Lanzafame aderì all’accordo, mentre Donda si giocò la partita regolarmente.” Nello stesso senso si pone quanto dichiarato dal tesserato Stellini nell’interrogatorio in data 7.8.2012: “Ricordo di aver chiesto a Gazzi e a Donda cosa volessero fare per la partita con il Treviso e loro mi risposero che l'avrebbero senza dubbio giocata per vincere”; dichiarazione che presuppone – all’evidenza - la conoscenza da parte dei due soggetti interpellati dallo Stellini dell’intenzione di falsificare il risultato della gara. Anche il calciatore Lanzafame, nell’audizione del 4.3.2013, ha ricordato che il Donda si era mostrato contrario alla combine, con ciò implicitamente confermando che il Donda aveva perfettamente compreso la situazione. Da ultimo, il calciatore Masiello, a specifica domanda del Pubblico Ministero su quali fossero le persone coinvolte nella combine, ha indicato anche l’odierno deferito. Risulta dunque evidente a parere della Commissione che il Donda fosse stato messo a conoscenza della “combine” e che, sebbene non vi abbia aderito, si sia astenuto dal porre in essere le condotte doverose impostegli dalle norme dell’ordinamento sportivo, omettendo di denunciare quanto a sua conoscenza. Va in conclusione affermata la responsabilità del deferito per la violazione contestata. Sotto il profilo sanzionatorio, la Commissione stima equa la sanzione di cui al dispositivo. Il dispositivo La Commissione disciplinare delibera di infliggere al Signor Mariano Martin Donda la sanzione della squalifica per mesi 6 (sei).
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