F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 10 Febbraio 2014 (159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VISENTINI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl (nota n. 3476/315 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014). (160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VISENTINI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl (nota n. 3480/314 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 050 del 10 Febbraio 2014
(159) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VISENTINI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl (nota n. 3476/315 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014).
(160) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO VISENTINI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), Società AC DELTA PORTO TOLLE Srl (nota n. 3480/314 pf13-14/SP/blp del 14.1.2014).
I deferimenti
Con provvedimento del 14.01.2014, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione:
- il Signor Visentini Francesco, all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), par. VII) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio e quota parte di agosto 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società AC Delta Porto Torre Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Con ulteriore provvedimento in pari data, il Procuratore federale deferiva altresì avanti questa Commissione: - il Signor Visentini Francesco, all’epoca dei fatti Amministratore unico e Legale rappresentante della Società AC Delta Porto Tolle Srl), per rispondere della violazione di cui all’art. 85, lett. C), par. VI) delle NOIF, in relazione all’art. 10, comma 3, CGS, per non aver documentato agli Organi federali competenti, l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio e quota parte di agosto 2013, nei termini stabiliti dalla normativa federale; - la Società AC Delta Porto Torre Srl a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante. Nel termini prescritti i deferiti facevano pervenire memorie difensive,corredate da copiosa documentazione, contestando gli addebiti e concludendo per il proscioglimento. In considerazione dell’identità dei soggetti deferiti e della evidente connessione tra le
contestazioni elevate, la Commissione ha preliminarmente disposto la riunione dei procedimenti. il dibattimento Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per Visentini Francesco: inibizione mesi 4 (quattro); - per la Società AC Delta Porto Torre Srl penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti, i quali hanno ulteriormente illustrato le ragioni a sostegno del proscioglimento. Motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue. I deferimenti traggono origine da norme che disciplinano specifici rilievi contabili di natura esclusivamente formale, che non lasciano spazio ad interpretazione. Secondo il tenore letterale dell'art. 85, paragrafi VI e VII, NOIF, infatti, le Società sportive sono tenute al pagamento degli emolumenti (par. VI) e delle ritenute e dei contributi (par. VII), con riferimento alle cadenze bimestrali ivi chiaramente enunciate. Nella specie, la
contestazione va relazionata al primo bimestre che il legislatore sportivo ha opportunamente delineato trascrivendo la data "31 agosto", imponendo dunque che sia gli emolumenti sia le ritenute e i contributi che si riferiscono al periodo 1 luglio/31
(primo bimestre, appunto) vadano versati entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla chiusura del bimestre stesso.
La documentazione in atti evidenzia come nel periodo di riferimento (Luglio - Agosto 2013) la Società deferita abbia completamente omesso i pagamenti dovuti all'erario (cfr. memorandum riepilogativi allegati al deferimento), rendendosi totalmente inadempiente agli obblighi per il primo bimestre. Sul punto non è condivisibile la tesi della difesa dei deferiti per cui i contratti in questione sarebbero stati sottoscritti e depositati a far data dal 16 agosto. Ed invero, anche accedendo a tale tesi, i contratti in questione sarebbero comunque stati stipulati all'interno del primo bimestre (e cioè, secondo la normativa citata, entro il 31 agosto), con la conseguenza che emolumenti, ritenute e contributi andavano in ogni caso corrisposti "entro il giorno 16 del secondo mese successivo". Ma ciò non si è verificato. Ritiene in conclusione la Commissione provata la responsabilità dei deferiti, ai quali vanno irrogate le sanzioni di cui al dispositivo, avuto riguardo alla pluralità delle violazioni contestate. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - per Visentini Francesco: inibizione di mesi 2 (due); - per la Società AC Delta Porto Torre Srl penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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