F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CARLINO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), MAURIZIO FUSCO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl (nota n. 2782/91 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (124) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE CARLINO (Presidente del CdA e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), MAURIZIO FUSCO (Consigliere delegato e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde Srl), Società SS ISCHIA ISOLAVERDE Srl (nota n. 2782/91 pf13-14 SP/pp del 3.12.2013). Il deferimento Con atto del 3 dicembre 2013 il Procuratore federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale della FIGC Carlino Raffaele Presidente e Legale rappresentante della Società SS Ischia Isolaverde a r.l. e Fusco Maurizio consigliere delegato e Legale rappresentante della stessa Società per rispondere della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione al Titolo II) "Criteri Infrastrutturali", A) punto 2), per non aver provveduto, entro il termine del 20 giugno 2013, al deposito della licenza di cui all'ari. 68 del TULPS relativa allo stadio “E. Mazzella” di Ischia; e la Società SS Ischia Isolaverde a r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS per il comportamento ascritto ai propri legali rappresentanti. Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna i Signori Raffaele Carlino, Maurizio Fusco e la Società SS Ischia Isolaverde Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Raffaele Carlino, Maurizio Fusco e la Società SS Ischia Isolaverde Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Raffaele Carlino, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per il Sig. Maurizio Fusco, sanzione dell’inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società SS Ischia Isolaverde Srl, sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per giorni 20 (venti) ciascuno, per Raffaele Carlino e Maurizio Fusco; ammenda di € 6.700,00 (€ seimilasettecento/00) per la Società SS Ischia Isolaverde Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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