F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO (nota n. 2717/198 pf13-14 MS/vdb del 6.12.2013).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014
(128) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (Presidente della Società ACF Torino), Società ACF TORINO (nota n. 2717/198 pf13-14 MS/vdb del 6.12.2013).
Il deferimento
La Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Salerno Roberto, all’epoca dei fatti Presidente della ACF Torino e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver ottemperato alla decisione emessa dal Collegio Arbitrale della LND con la quale la Società era stata condannata al pagamento di somme in favore dell’allenatore Sig. Russo Felice per essa tesserato, così violando le Norme indicate nei capi di incolpazione.
Il dibattimento
La Commissione disciplinare, quindi, letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la nota inviata dall’ACF Torino, udite le conclusioni delle parti presenti con il rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al Sig. Salerno Roberto della sanzione di mesi 6 (sei) di
inibizione, ed alla ACF Torino di quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all’ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00), mentre il difensore ha sollecitato il contenimento nei minimi delle erogande sanzioni, osserva quanto segue.
I motivi della decisione
I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, riconoscendo il proprio inadempimento e limitandosi ad invocare la clemenza del giudicante in considerazione della grave crisi finanziaria in cui versa la Società. Pur nella massima comprensione, la Commissione non può ritenere quanto evidenziato dalla deferita una scriminante, giacché la Società non poteva esimersi, per nessuna ragione, dall’obbligo di adempiere alla decisione del Collegio Arbitrale., che l’aveva condannata al pagamento in favore dell’allenatore Sig. Felici, per essa tesserato, di quanto da lui invocato nel ricorso. La decisione, regolarmente pubblicata e comunicata e non impugnabile, è immediatamente esecutiva. L’odierno deferito non provvedeva però ad adeguarsi alla decisione del Collegio nel termine di trenta giorni a lui assegnato dalla vigente normativa regolamentare, rendendosi così responsabile, quale Presidente dell’ACF Torino, della violazione contestatagli in questa sede Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo Legale rappresentante.
Il dispositivo
Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Salerno Roberto la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione, ed alla ACF Torino quella della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all’ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).
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