F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl (nota n. 2514/123 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013). (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl (nota n. 2511/122 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 051 del 12 Febbraio 2014 (120) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl (nota n. 2514/123 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013). (121) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO INCITTI (Presidente della Società AC Sansovino Srl), Società AC SANSOVINO Srl (nota n. 2511/122 pf13-14 MS/vdb del 2.12.2013). Il deferimento Con due diversi atti la Procura federale ha deferito innanzi a questa Commissione il Sig. Incitti Antonio, Presidente della AC Sansovino Srl e, per responsabilità diretta, il predetto sodalizio, per non aver ottemperato a delibere emesse dalla Commissione accordi economici della LND con le quali la Società era stata condannata al pagamento di somme in favore di calciatori per essa tesserati, così violando le Norme indicate nei capi di incolpazione. Il dibattimento Nel corso della riunione dibattimentale la Commissione accertava che le due delibere della CVE sono state emesse nel corso della stessa adunanza a carico dei medesimi soggetti e per fatti identici, e conseguentemente disponeva la riunione dei due procedimenti. La Commissione disciplinare, quindi, letti i deferimenti; esaminati gli atti, preliminarmente riuniti i due procedimenti per connessione oggettiva e soggettiva, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al Sig. Incitti Antonio della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per ciascuna violazione, ed alla AC Sansovino Srl di quella della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, per ciascuna violazione, osserva quanto segue. I motivi della decisione I fatti posti alla base del deferimento sono stati pacificamente dimostrati documentalmente, tanto che gli incolpati non li hanno in alcun modo contestati, rimanendo dl tutto inerti. Il Sansovino veniva condannato da parte della Commissione vertenze economiche al pagamento in favore di due calciatori per essa tesserati di quanto da loro invocato nei rispettivi ricorsi indirizzati alla CVE. Le decisioni, regolarmente pubblicate e comunicate, non venivano sottoposte ad impugnazione, e quindi passavano in cosa giudicata. L’odierna deferita non provvedeva però ad adeguarsi alle decisioni della CVE nel termine di trenta giorni ad essa assegnato dalla vigente normativa regolamentare, rendendosi così responsabile, nella persona del suo Presidente, della violazione degli artt. 1 c. 1 e 8 c. 9 e15 CGS. Di tale violazione deve essere chiamata a rispondere anche la Società a titolo di responsabilità diretta per il fatto commesso dal suo Legale rappresentante. Il dispositivo Accoglie i deferimenti ed infligge al Sig. Incitti Antonio la sanzione di complessivi mesi 7 (sette) di inibizione, ed alla AC Sansovino Srl quella della complessiva penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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