F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SPALENZA, PIETRO FUSCO, GIANCARLO MILANI, GLADIS CONTI, ALFREDO RUTIGLIANO, COSIMO GERARDO MONACIZZO (all’epoca dei fatti Dirigenti della Società Spezia Calcio Srl), Società SPEZIA CALCIO Srl – (nota n. 3048/228 pf 12- 13/SP/AM/ma del 16.12.2013).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014 (140) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE SPALENZA, PIETRO FUSCO, GIANCARLO MILANI, GLADIS CONTI, ALFREDO RUTIGLIANO, COSIMO GERARDO MONACIZZO (all’epoca dei fatti Dirigenti della Società Spezia Calcio Srl), Società SPEZIA CALCIO Srl - (nota n. 3048/228 pf 12- 13/SP/AM/ma del 16.12.2013). Il deferimento Con provvedimento n. 30488/228pf12-13/SP/MA/ma de 16.12.2013 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione i Signori: 1 - Giuseppe Spalenza, all'epoca dei fatti svolgente attività rilevante per la Società Spezia Calcio Srl in quanto in via di fatto Coordinatore Generale della Società; 2 - Pietro Fusco, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di allenatore del Settore giovanile per la Società Spezia Calcio Srl; 3 - Giancarlo Milani, all'epoca dei fati tesserato quale dirigente del settore giovanile per la Società Spezia Calcio Srl; 4 - Gladis Conti, all'epoca dei fatti tesserato quale dirigente del settore giovanile per la Società Spezia Calcio Srl; 5 - Alfredo Rutigliano, all'epoca dei fatti tesserato quale responsabile della Scuola Calcio per a Società Spezia Cacio Srl; 6 - Cosimo Gerardo Monacizzo, all'epoca dei fatti tesserato quale segretario del settore giovanile per la Società Spezia Cacio Srl; 7 - la Società Spezia Cacio Srl, per rispondere: A) I Signori Giuseppe Spalenza, Pietro Fusco, Giancarlo Milani, Gladis Conti, Alfredo Rutigliano e Cosimo Gerardo Monacizzo: della violazione di cui agli artt. 1, commi 1 e 5, e 7, comma 7, de CGS, per aver omesso di denunciare, senza indugio, la Procura federale della FIGC l'avvenuta conoscenza di elementi idonei a prefigurare atti finalizzati ad alterare lo svolgimento o il risultato della gara Ravenna - Spezia del 27.03.2011, quale conseguenza dei contatti telefonici intercorsi nei giorni precedenti la predetta gara tra i Signori Santoni Nicola ed i Signori Milani Giancarlo e Fusco Pietro, in cui era stata formulata l'offerta di alterare in favore dello Spezia Calcio lo svolgimento e d il risultato della gara con i Ravenna in programma il 27.03.2011; B) la Società Spezia Calcio Srl per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, comma 2, CGS, con riferimento ai fatti imputabili ai propri tesserati e titolari di funzioni in via di fatto operanti nel proprio interesse. All’inizio della riunione odierna i Signori Giuseppe Spalenza, Pietro Fusco, Giancarlo Milani, Gladis Conti, Alfredo Rutigliano, Cosimo Gerardo Monacizzo e la Società Spezia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Giuseppe Spalenza, Pietro Fusco, Giancarlo Milani, Gladis Conti, Alfredo Rutigliano, Cosimo Gerardo Monacizzo e la Società Spezia Calcio Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Giuseppe Spalenza, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) oltre all’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); pena base per il Sig. Pietro Fusco, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per il Sig. Giancarlo Milani, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Gladis Conti, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Alfredo Rutigliano, sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 4 (quattro); pena base per il Sig. Cosimo Gerardo Monacizzo, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); pena base per la Società Spezia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 21.000,00 (€ ventunomila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 14.000,00 (€ quattordicimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Giuseppe Spalenza, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00); - per il Sig. Pietro Fusco, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); - per il Sig. Giancarlo Milani, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro); - per il Sig. Gladis Conti, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro); - per il Sig. Alfredo Rutigliano, sanzione dell’inibizione di mesi 4 (quattro); - per il Sig. Cosimo Gerardo Monacizzo, sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); - per la Società Spezia Calcio Srl, sanzione dell’ammenda di € 14.000,00 (€ quattordicimila/00) Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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