F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014 (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO FAVIA (all’epoca dei fatti Dirigente della Società AS Martina 1947 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl – (nota n. 3623/884bis pf 12-13/SP/mg del 20.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 052 del 13 Febbraio 2014 (168) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ADRIANO FAVIA (all’epoca dei fatti Dirigente della Società AS Martina 1947 Srl), Società AS MARTINA 1947 Srl - (nota n. 3623/884bis pf 12-13/SP/mg del 20.1.2014). Il deferimento Con provvedimento n. 3623/884bis pf 12-13/SP/mg del 20.1.2014 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione: - il Sig. Adriano Favia, all’epoca dei fatti tesserato come dirigente per la AS Martina 1947 Srl, per le violazioni dei doveri di lealtà, probità e correttezza in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva di cui all’art. 1, comma 1 CGS, nonché per la violazione del divieto di scommesse sancito dall’art. 6 del CGS, avendo lo stesso posto in essere le condotte descritte nella parte motiva; - la Società AS Martina 1947 Srl, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Adriano Favia e la Società AS Martina 1947 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Adriano Favia e la Società AS Martina 1947 Srl, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. [“pena base per il Sig. Adriano Favia, sanzione dell’inibizione di mesi 18 (diciotto), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a mesi 9 (nove) oltre all’ammenda di € 1.000,00; pena base per la Società AS Martina 1947 Srl, sanzione dell’ammenda di € 9.000,00 (€ novemila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 4.000,00 (€ quattromila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa Federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; visto l’art. 24, comma 2, CGS, secondo il quale, in tal caso, la riduzione può essere estesa anche alle Società che rispondono a titolo di responsabilità diretta od oggettiva. rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: inibizione per mesi 9 (nove) oltre all’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00) per il Sig. Adriano Favia; ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00) per la Società AS Martina 1947 Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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