COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 13/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FOLGORE SAMBUCETO S.P. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RIPETIZIONE, PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO, DELLA GARA IL DELFINO FLACCO PORTO / FOLGORE SAMBUCETO, DISPUTATA IL 06.01.2014 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE (C.U. N°35 DEL 16.01.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 13/2/2014 Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ FOLGORE SAMBUCETO S.P. AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI RIGETTO DELLA RICHIESTA DI RIPETIZIONE, PER ERRORE TECNICO DELL’ARBITRO, DELLA GARA IL DELFINO FLACCO PORTO / FOLGORE SAMBUCETO, DISPUTATA IL 06.01.2014 PER IL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES D’ELITE (C.U. N°35 DEL 16.01.2014 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Folgore Sambuceto ha impugnato e chiesto la riforma della decisione del G.S. di rigetto del ricorso con il quale si chiedeva la ripetizione della gara Il Delfino Flacco Porto / Folgore Sambuceto causa errore tecnico dell’arbitro, per avere prima convalidato e poi annullato una rete realizzata direttamente da calcio piazzato, per la presenza di un piccolo buco nella rete situato in altra parte rispetto al punto in cui sarebbe entrata la palla e per avere, subito dopo, fatto riprendere il gioco con la ripetizione del calcio di punizione, anziché con la rimessa da fondo campo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato la presenza di un vistoso buco proprio nella parte della rete dove è entrata la palla e di avere fatto, effettivamente, riprendere il gioco con la ripetizione del calcio di punizione a seguito delle veementi proteste dei componenti delle due squadre. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficiali che la palla è entrata in porta attraverso un buco della rete e non vi sono motivi per discostarsi dalla decisione adottata dal direttore di gara; quanto, poi, al contestato errore tecnico circa la ripresa del gioco con la ripetizione del calcio di punizione, tale circostanza, pacificamente ammessa dall’arbitro, è stata certamente ininfluente sul regolare svolgimento della gara e sul suo esito finale. Per quanto precede la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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