COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 13.02.2014 Delibera del Giudice Sportivo Gara del 8/ 2/2014 BOVALINO CALCIO A CINQUE – FUTSAL PIETRAFITTA
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 106 DEL 13.02.2014
Delibera del Giudice Sportivo
Gara del 8/ 2/2014 BOVALINO CALCIO A CINQUE - FUTSAL PIETRAFITTA
Il Giudice Sportivo territoriale, letti gli atti ufficiali ed in particolare il rapporto del Commissario di Campo dai quali risulta:
- che prima dell’inizio della gara alcuni tifosi del Bovalino Calcio a 5 insultavano, al loro arrivo, i giocatori della squadra
avversaria con parole ingiuriose;
- che una volta effettuato il saluto iniziale prima dell’inizio dell’incontro l’arbitro si avvicinava alla panchina del Futsal Pietrafitta e
notava che il calciatore Scrivano Paolo, n. 1 della stessa società Futsal Pietrafitta accusava improvvisamente forti giramenti di
testa ;
- che il Commissario di campo riferisce che dai propri accertamenti avrebbe rilevato che un calciatore del Bovalino Calcio a 5
avrebbe colpito con uno schiaffo il portiere del Futsal Pietrafitta il quale, immediatamente portato negli spogliatoi, veniva
visitato dai medici del 118 e quindi portato in ospedale per gli approfondimenti medici necessari;
- che il calciatore Scrivano Paolo n. 1 della società Futsal Pietrafitta non prendeva parte alla gara per l’aggressione subita;
- che nel frattempo la gara aveva inizio e si concludeva senza ulteriori conseguenze;
- che il Commissario di campo al termine della gara, non avendo assistito di persona all’episodio dello schiaffo, svolgeva delle
indagini ed accertava che l’autore dello schiaffo al portiere del Futsal Pietrafitta Scrivano Paolo era stato il n.6 del Bovalino
calcio a 5 Avarello Francesco;
- che dopo la gara il Commissario di campo si recava presso la struttura ospedaliera di Locri dove verificava la presenza del
portiere del Futsal Pietrafitta, accompagnato da due propri dirigenti, che veniva sottoposto a TAC ;
rilevato che , ai sensi dell’art. 17 comma 1, la società ritenuta responsabile anche oggettivamente di fatti o situazioni che abbiano
influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la punizione sportiva
della perdita della gara. Ai sensi dello stesso art. 17 qualora si verifichino fatti o situazioni imputabili ad accompagnatori ammessi al
recinto di gioco o sostenitori della società che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico della società, non si
applica la punizione sportiva della perdita della gara ma la penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli
conseguiti. Come da comprovata giurisprudenza della CAF anche i calciatori, finché non vengono impiegati in campo, devono
assimilarsi agli accompagnatori o sostenitori della società.
rilevato che, pertanto, ritenuta la oggettiva e inconfutabile responsabilità della società Bovalino Calcio a 5 , la sanzione applicabile al
caso di specie è quella di togliere alla predetta società i punti conseguiti in siffatto modo;
visto l’art. 17 comma 1 e 18 del CGS
delibera
1. infliggere alla società BOVALINO CALCIO A 5 la penalizzazione di TRE punti in classifica in misura pari a quelli conseguiti al
termine della gara;
2. infliggere al calciatore AVARELLO Francesco della società Bovalino Calcio a 5 la squalifica fino al 12 GIUGNO 2014;
3. infliggere alla società BOVALINO CALCIO A 5 l’ammenda di € 100,00 per il comportamento offensivo tenuto da alcuni propri
sostenitori nei confronti dei componenti della squadra avversaria al loro arrivo al campo;
4. omologare il risultato della gara BOVALINO CALCIO A 5 – FUTSAL PIETRAFITTA = 6 – 2,