COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD, IN RIFERIMENTO ALLA GARA CAMPITELLO – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA AD TERNI IL 15.12.2013, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 23.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE NAPOLEONI LEONARDO PER SEI GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 97 del 07.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POL. NUOVA FULGINIUM ASD, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA CAMPITELLO – NUOVA FULGINIUM DISPUTATA AD TERNI IL 15.12.2013, AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.88 DEL COMITATO REGIONALE
UMBRIA, DATATA 23.01.2014, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA
SQUALIFICA AL CALCIATORE NAPOLEONI LEONARDO PER SEI GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.02.2014, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società Pol. Nuova Fulginium ASD, chiedendo la riduzione della
sanzione. Non era presente l’arbitro seppur regolarmente convocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla disamina degli atti ufficiali emerge che il colpo al fianco dell’arbitro sferrato dal calciatore
Napoleoni non rappresenta una aggressione all’arbitro stesso, quanto piuttosto una – seppur
smodata – forma di protesta.
Considerata peraltro l’assenza di qualsiasi pregiudizio all’integrità fisica del direttore di gara, si
ritiene equo ridurre la sanzione a quattro giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Napoleoni
Leonardo a quattro giornate di gara.
DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA DI RECLAMO.
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