COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.63 del Sig.MARULLA Luigi (tesserato della SSD Marca) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 SGS del 7.2.2014 (squalifica fino al 07/3/2014).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 108 DEL 19.02.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.63 del Sig.MARULLA Luigi (tesserato della SSD Marca)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 SGS del 7.2.2014 (squalifica fino al 07/3/2014).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
ritenuto che la squalifica inflitta al sig.Marulla Luigi, allenatore della SSD Marca, per mesi uno, non è reclamabile in quanto ai sensi dell'art.45, n.3 lett.b) CGS, non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche per i tecnici fino ad un mese;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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