F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BORRELLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 – (nota n. 3539/119 pf13-14 AM/ma del 15.1.2014 ).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (167) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BORRELLI (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società USD Cavese 1919), Società USD CAVESE 1919 - (nota n. 3539/119 pf13-14 AM/ma del 15.1.2014 ). Visti gli atti; letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 15 gennaio 2014 nei confronti di: - Luca Borrelli, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la Società USD Cavese 1919, attualmente tesserato per la Società ASD Isola di Procida, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 3, del CGS, per aver contravvenuto all’obbligo di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva seppur ritualmente convocato; - la Società USD Cavese 1919, per rispondere: a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni addebitabili al proprio tesserato; ascoltato il rappresentane della Procura federale il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - Luca Borrelli: squalifica di mesi 3 (tre); - la USD Cavese 1919: ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); letta la memoria difensiva depositata dal Borrelli con il quale si chiede il proscioglimento da ogni imputazione del calciatore in considerazione del fatto che la certificazione medica inviata alla Procura federale dallo stesso per giustificare la mancata comparizione all’audizione dell’11 ottobre 2013 preciserebbe che lo stesso era impedito a comparire, causa il suo stato di salute, dal 10 al 15 ottobre 2013; considerato che da un esame degli atti risulta confermato che il calciatore Luca Borrelli non è comparso a rispondere dinanzi ai Collaboratori della Procura federale in quanto, in effetti, per la prima audizione programmata per il giorno 11 ottobre 2013 alle ore 15,00, trasmetteva un certificato medico datato 10 ottobre 2013 nel quale rappresentava la propria impossibilità a comparire per un periodo di cinque giorni causa uno stato influenzale; rilevato che il calciatore non scendeva in campo nella partita di campionato del 13 ottobre 2013 perché indisponibile; ritenuto che il giorno 15 ottobre 2013, alla luce della documentazione medica sopraindicata, il calciatore avrebbe dovuto presentarsi dinanzi alla Procura federale; preso atto che il Borrelli non si presentava il giorno 15 ottobre 2013 dinanzi alla Procura federale e non adduceva alcuna giustificazione; considerato, però, che la nuova convocazione a comparire per il giorno 15 ottobre 2013 veniva trasmessa al calciatore presso la Società di appartenenza solo il giorno prima 14 ottobre 2013, giorno in cui il giocatore era ancora indisponibile per motivi di salute; valutato che il calciatore può anche essere stato indotto in errore dal tenore della certificazione medica in origine rilasciata visto che anche la relazione redatta dalla Procura federale è caduta in errore ritenendone la certificazione medica attestare una indisponibilità sino al giorno 15 ottobre 2013; dato atto che le convocazioni dinanzi alla Procura federale debbono essere disposte con congruo anticipo ancor più quando il soggetto che deve essere ascoltato debba recarsi in località diversa dalla propria residenza; ritenuto che il Borrelli avrebbe potuto essere tranquillamente ascoltato in altra data senza provocare alcuna conseguenza sull’operato della Procura federale; accertato dunque che non può essere imputata al calciatore alcuna violazione disciplinare e, conseguentemente, neppure alla Società di appartenenza; P.Q.M. proscioglie i deferiti dagli addebiti contestati.
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