F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pontevecchio Srl), Società ASD PONTEVECCHIO Srl – (nota n. 3838/402 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 054 del 20 Febbraio 2014 (189) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MONSIGNORI (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pontevecchio Srl), Società ASD PONTEVECCHIO Srl - (nota n. 3838/402 pf13-14 AM/ma del 27.1.2014). Il deferimento Con provvedimento del 27.01.2014 il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione - il Sig. Monsignori Giovanni, all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Pontevecchio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 2, delle NOIF ed al Comunicato n. 1 del 1.07.2013 della Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale Lettera E, per non aver depositato gli accordi economici relativi ai calciatori tesserati per la medesima Società per la stagione sportiva 2013-2014 entro il 15° giorno successivo alla stipula, nonché; - la Società ASD Pontevecchio Srl per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS, per le condotte poste in essere dal proprio Presidente. Nei termini assegnati nell’atto di convocazione, gli incolpati non facevano pervenire alcuna memoria difensiva. Alla riunione odierna è comparso sia il rappresentante della Procura federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione della sanzione di mesi sei di inibizione per il Sig. Monsignori Giovanni nonché della sanzione di 2 (due) punti di penalizzazione e dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società, sia gli incolpati i quali hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti contestati. I motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti e sentite le parti, osserva che il deferimento è meritevole di accoglimento. Difatti, dalla documentazione in atti, risulta incontrovertibilmente provato l'addebito mosso dalla Procura federale in ordine al mancato deposito nei termini normativamente previsti degli accordi economici di tutti i calciatori tesserati per la stagione sportiva 2013-2014. Di conseguenza, sono sanzionabili la condotta ascrivibile sia all'allora Presidente della Società sia alla Società stessa a titolo di responsabilità diretta. In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e la richiesta della Procura, accertate le responsabilità come da deferimento, si ritengono congrue quelle di seguito indicate. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione accoglie il deferimento e infligge la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il Sig. Monsignori Giovanni nonché la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) per la Società ASD Pontevecchio Srl.
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