F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 14 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it 1. RICORSO CALC. BALOTELLI BARWUAH MARIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/MILAN DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 111 del 27.1.2014)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 206/CGF del 14 Febbraio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 220/CGF del 27 Febbraio 2014 e su www.figc.it
1. RICORSO CALC. BALOTELLI BARWUAH MARIOAVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/MILAN DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 111 del 27.1.2014)
Con decisione del 27 gennaio 2014, Com. Uff. n. 111, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, in riferimento alla gara svoltasi il 26 gennaio 2014 tra il Cagliari Calcio S.p.A./A. C. Milan, valevole per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A, infliggeva al calciatore del Milan BalotelliBarwuah Mario la squalifica per 1 giornata effettiva di gara e l’ammenda di € 10.000,00 “ per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (ottava sanzione); per avere rivolto al pubblico un gesto provocatorio ed insultante ( infrazione rilevata dai collaboratori della Procura Federale ).” Avverso tale decisione presentava reclamo il Balotelli il quale sosteneva che la sanzione dell’ammenda non trovava alcuna giustificazione essendo stata irrogata per lo stesso titolo dell’ammonizione. Il Giudice Sportivo avrebbe, a giudizio del ricorrente, trattato lo stesso fatto, cioè il gesto verso il pubblico ritenuto non regolamentare, come se si fosse trattato di fatti diversi; l’uno “comportamento non regolamentare” non meglio specificato, sanzionato dall’arbitro con l’ammonizione, l’altro, evidentemente diverso dal primo, punito con l’ammenda. In realtà il calciatore del Milan avrebbe posto in essere un solo gesto, visto dal direttore di gara, sanzionato con l’ammonizione, ed infine descritto nel suo rapporto come, appunto, “comportamento non regolamentare”. Le doglianze difensive possono, a giudizio della Corte, trovare accoglimento. L’episodio in questione, infatti, è avvenuto sul terreno di giuoco nel corso dell’incontro, in particolare in seguito ad una rete realizzata dal Balotelli, e non è sfuggito all’attenzione dell’arbitro il quale ha ammonito il calciatore esattamente per il suo comportamento nei confronti del pubblico. Quanto alla possibilità di applicazione dell’art. 19, comma 9 CGS, che consente al Giudice sportivo di infliggere una sanzione più grave di quella deliberata dal direttore di gara, essa è comunque vincolata al rapporto dell’arbitro, e non può, quindi, essere fondata su fonti diverse, come è accaduto nel caso di specie, quali i rapporti dei collaboratori della Procura Federale. Ciò perché l’atteggiamento del calciatore si è perfezionato nel corso della partita e sul campo di giuoco, sfera, quindi, di esclusiva competenza del direttore di gara, il quale, come del resto si è detto, è immediatamente intervenuto stigmatizzando il fatto con il provvedimento sanzionatorio dell’ammonizione. Se, invece, si fosse voluto sostenere che al direttore di gara il gesto non regolamentare era sfuggito, in tutto o in parte, avrebbero allora potuto avere accesso al procedimento i rapporti dei citati collaboratori, ma secondo la prevista procedura della prova televisiva da richiedere ed attivare nei tempi indicati dalla norma dedicata. Diversamente non potrebbe non condividersi l’assunto difensivo secondo il quale la doppia sanzione per il medesimo fatto realizzerebbe una sorta di violazione del principio del ” ne bis in idem” all’ interno allo stesso provvedimento sanzionatorio, o, per dire piu’ semplicemente, ci si troverebbe di fronte a due punizioni per lo stesso comportamento. Per questi motivi la C.G.F. sentito l’arbitro accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Balotelli Barwuah Mario e, per l’effetto annulla la sanzione della ammenda di € 10.000,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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