F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO CORSI – (nota n. 3811/341 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 056 del 27 Febbraio 2014
(179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TOMMASO CORSI - (nota n. 3811/341 pf 13-14/SP/ac del 27.1.2014).
Con provvedimento del 27.1.2014 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione il Sig. Tommaso Corsi per non avere provveduto, nei termini stabiliti dal Regolamento medesimo, al rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità professionale e al pagamento della quota associativa annuale di € 250,00 per l’anno 2013. All’inizio della riunione odierna il Sig. Tommaso Corsi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Tommaso Corsi, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’ art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Tommaso Corsi, sanzione della sospensione della licenza per giorni 45 (quarantacinque), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 30 (trenta)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 30 (trenta) per il Sig. Tommaso Corsi. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”.
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