CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 25/02/2014 – U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/U.C. Cremonese S.p.A.
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 4 del 25/02/2014 – U.C. Albinoleffe s.r.l./Federazione Italiana Giuoco Calcio/Lega Italiana Calcio Professionistico/U.C. Cremonese S.p.A.
L’Alta Corte di Giustizia Sportiva,
composta da
dott. Franco Frattini, Presidente
dott. Dante D’Alessio,
prof. Massimo Zaccheo
prof.ssa Virginia Zambrano
prof. Attilio Zimatore, Componenti
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 2/2014, presentato in data 20 gennaio 2014 da parte della società U.C. Albinoleffe s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Luca Tettamanti,
contro
la società U.C. Cremonese S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Sara Agostini;
la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito F.I.G.C.), rappresentata e difesa dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. Letizia Mazzarelli,
e la Lega Italiana Calcio Professionistico, non costituitasi in giudizio,
per l’annullamento
della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, di cui al C.U. n. 142/CGF, pubblicata il 19 dicembre 2013, che ha respinto l’appello proposto dalla stessa U.C. Albinoleffe avverso la delibera del giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al C.U. 33/DIV del 24 settembre 2013, con cui, in accoglimento del ricorso proposto in primo grado dalla U.S. Cremonese S.p.A., veniva irrogata alla odierna istante la sanzione della perdita, con il punteggio di 0-3, della gara Albinoleffe/Cremonese del 13 settembre 2013, per effetto della posizione irregolare del calciatore Simone Pontiggia schierato dalla società ospitante.
visti tutti gli atti e i documenti di causa;
udito il Relatore, dott. Dante D’Alessio.
Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto Ritenuto in fattoin fattoin fattoin fattoin fattoin fattoin fattoin fatto
Il giocatore Simone Pontiggia, nato il 27 aprile 1993, tesserato per l’U.S. Albinoleffe, era stato squalificato per sei giornate di gara, dopo essere stato espulso nella partita Carpi – Albinoleffe del 29 maggio 2013, valevole per le fasi finali del Campionato “Dante Berretti”, ultima gara disputata nel corso della stagione sportiva 2012/2013.
2.- Nella stagione sportiva 2013/2014 il giocatore Simone Pontiggia, senza aver scontato la detta squalifica, disputava le gare, del Campionato di Prima Divisione della Lega Pro, Savona – Albinoleffe (il 1 settembre 2013), Albinoleffe – Sudtirol (l’8 settembre 2013) e Albinoleffe – Cremonese (il 13 settembre 2013).
3.- La Cremonese, dopo aver preannunciato reclamo, proponeva ricorso avverso la partecipazione alla gara del giocatore Simone Pontiggia e il Giudice Sportivo, in data 24 settembre 2013, accoglieva il gravame irrogando all’Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
4.- Tale decisione, impugnata dall’Albinoleffe, è stata confermata dalla Corte di Giustizia Federale, Sezione II, con decisione del 7 novembre 2013 (in Comunicato Ufficiale n. 142/CGF del 19 dicembre 2013).
5.- L’Albinoleffe ricorre contro tale decisione all’Alta Corte di Giustizia Sportiva, sostenendo l’ammissibilità del ricorso (per la sua rilevanza nell’ordinamento sportivo) e l’erroneità, nel merito, della decisione adottata.
La ricorrente Albinoleffe, in particolare, dopo aver citato le disposizioni normative che regolano la materia (art. 22, commi 3 e 6 e art. 19, comma 11, del C.G.S.) ha affermato che «nel caso in esame, il Pontiggia, squalificato in relazione ad una gara del Campionato Nazionale “Dante Berretti”, doveva (e deve) scontare tale provvedimento disciplinare nello stesso Campionato (e non già in prima squadra…)». Infatti il principio della autonomia e della separatezza delle competizioni, secondo il quale la squalifica deve essere scontata nell’identica squadra e nella competizione nella quale è stata comminata, ha delle eccezioni che non ricorrono nella fattispecie.
La ricorrente ha aggiunto che non ha rilievo, in senso contrario, la circostanza che il giocatore Pontiggia non partecipa, nella stagione sportiva 2013/2014, al Campionato Nazionale “Dante Berretti”, perché non è escluso che possa farlo in una prossima stagione agonistica, qualora vengano aboliti i limiti di età per i calciatori, fuori quota e persino in quota, partecipanti alla competizione.
Mentre per evitare una possibile non applicabilità della squalifica l’art. 19, comma 1, lett. f del C.G.S. prevede la possibile squalifica a tempo determinato.
Considerato in dirittoConsiderato in diritto Considerato in diritto Considerato in dirittoConsiderato in dirittoConsiderato in dirittoConsiderato in dirittoConsiderato in dirittoConsiderato in diritto Considerato in diritto Considerato in dirittoConsiderato in dirittoConsiderato in diritto
1.- Si può prescindere dall’esame delle questioni di ammissibilità del ricorso perché lo stesso è pacificamente infondato.
2.- Si deve preliminarmente precisare, in fatto, che, ai sensi dell’art. 5 del relativo Regolamento, al Campionato Nazionale "Dante Berretti" 2012-2013 potevano partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1994 in poi (che avessero compiuto almeno 15 anni) nonché tre calciatori "fuori quota" della classe 1993.
Per la stagione sportiva 2013- 2014 al Campionato Nazionale "Dante Berretti" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1995 in poi (che avessero compiuto almeno 15 anni) nonché tre calciatori "fuori quota" della classe 1994.
E’ quindi pacifico che il giocatore Simone Pontiggia, nato il 27 aprile 1993, non può partecipare, nella stagione 2013- 2014, al Campionato Nazionale Berretti e non può quindi scontare in tale campionato la sua squalifica.
3.- Ciò premesso non può non essere condivisa la decisione del giudice sportivo, confermata dalla Corte di Giustizia Federale, che ha ritenuto irregolare, a seguito di rituale reclamo, la sua partecipazione, il 13 settembre 2013, alla gara Albinoleffe – Cremonese del Campionato di Prima Divisione della Lega Pro, ed ha irrogato all’Albinoleffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.
4.- La Corte di Giustizia Federale ha, in proposito, correttamente richiamato la precedente decisione, presa a Sezioni Unite (Com. Uff. n. 107 CFG del 23 dicembre 2009) che ha chiarito la portata applicativa degli articoli 22 e 19 del C.G.S. evidenziando l’esistenza di due principi guida:
a) quello dell'effettività della sanzione irrogata che deve, comunque, essere scontata (normalmente nella stessa squadra o, nel caso di trasferimento, nella nuova squadra) e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza;
b) quello della separazione delle competizioni, in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionatorio.
Ai sensi dell'art. 22, comma sei, del C.G.S. i due principi, come ricorda la Corte, «trovano applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall'11° comma dell'art. 19 C.G.S., poiché operando in tal modo si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio».
5.- Facendo applicazione di tali principi, quando non è possibile scontare la squalifica nella diversa competizione, l'unica possibilità per garantire la certezza della sanzione è che la stessa venga effettivamente e concretamente scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata.
6.- Considerato che il giocatore Simone Pontiggia non può partecipare, nella stagione 2013- 2014, al Campionato Nazionale Berretti, e non può quindi scontare in tale campionato la sua squalifica, la stessa non può che essere scontata nel Campionato di Prima Divisione della Lega Pro al quale partecipa l’Albinoleffe.
7.- L’Albinoleffe ha peraltro sostenuto che, non potendosi escludere, nelle prossime stagioni sportive, una modifica del Regolamento del Campionato Beretti, comportante l’abolizione del limite di età che non ha consentito al giocatore Pontiggia di partecipare (in questa stagione) alla competizione, la squalifica non dovrebbe essere necessariamente scontata nel campionato di prima squadra.
Ma tale tesi non può essere condivisa perché si pone in contrasto con il principio della certezza e della effettività della sanzione la cui applicazione verrebbe rimessa ad un evento (la modifica del Regolamento del Campionato Beretti) futuro, del tutto incerto ed anche difficilmente ipotizzabile.
8.- Mentre l’unica (certa ed immediata) possibilità per garantire l’effettività della sanzione è quella che la stessa sia effettivamente e concretamente scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra di appartenenza, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata.
9.- Resta da aggiungere che, nella fattispecie, non ha alcun rilievo la circostanza che, in alcune situazioni, ai sensi dell’art. 19 del C.G.S., può essere applicata una sanzione a tempo.
15.- Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
10.- Le spese del giudizio sono poste a carico della ricorrente Albinoleffe e sono liquidate nella misura di € 1.000,00 in favore sia della intimata Federazione che della resistente Cremonese (per un totale di € 2.000,00).
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
RESPINGE il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in motivazione.
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 18 febbraio 2014.
Il Presidente Il Relatore
F.to Franco Frattini F.to Dante D’Alessio
Depositato in Roma in data 25 febbraio 2014.
Il Segretario
F.to Alvio La Face