CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 febbraio 2014 promosso da: Sig.ra Valeria Cristina Medetti / Federazione Italiana Golf
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 17 febbraio 2014 promosso da: Sig.ra Valeria Cristina Medetti / Federazione Italiana Golf
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri (Presidente)
Pres. Bartolomeo Manna (Arbitro)
Pres. Antonio Camozzi (Arbitro)
riunito in conferenza personale in data 17 febbraio 2014, presso la sede del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport in Roma, ha deliberato all’unanimità il seguente
L O D O
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1191 del 21 giugno 2013 - 722) promosso da:
Sig.ra Valeria Cristina Medetti, nata a Milano il 28 settembre 1963, C.F. MDTVRC63P68F205F con gli Avv. Sergio Rosa e Alessandro Nobiloni parte istante contro Federazione Italiana Golf, in persona del Presidente e legale rappresentante protempore, Prof. Franco Chimenti, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 74 – C.F. 05257340587 – P.IVA 01380911006
parte intimata non costituita
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
1. Con atto depositato, presso la Segreteria del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in data 21 giugno 2013 (prot. n. 1191), la Sig.ra Valeria Cristina Medetti (di seguito, per brevità, anche “istante”, “ricorrente” o la “parte istante”), presentava al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito, per brevità, “Tribunale”) istanza di arbitrato, ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport (di seguito, per brevità, Codice) nei confronti della Federazione Italiana Golf (di seguito, per brevità, anche “FIG”, la “parte intimata”), chiedendo, in via principale, di “…riformare integralmente la Decisione della Commissione di Disciplina FIG, dichiarando sussistente nel caso di specie la violazione del principio ne bis in idem per essere stata giudicata più volte per i medesimi supposti illeciti asseritamente commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al primo giudizio, annullando così senza rinvio alcuno la Decisione impugnata, con tutte le conseguenti ed inerenti statuizioni; in via subordinata…rilevato che l’indagata ha scontato una sanzione ben maggiore di quella inflitta e che all’epoca dei fatti era incensurata, rilevato che in ogni caso, qualora sussistente, l’illecito commesso deve essere ritenuto unico, dichiarare la sproporzione tra illecito asseritamente ascritto e sanzione irrogata, riducendone la portata a mesi uno di squalifica e dichiarando la pena estinta per essere stata completamente scontata. Con vittoria nelle spese di Arbitrato e di difesa e con il rimborso dei diritti amministrativi versati.”; sanzione consistente nella squalifica temporanea per mesi sei con detrazione dei 60 giorni di sospensione già scontati per violazione degli artt. 1, comma 2, 13, comma 2 e 18, comma 2, delle Regole del Golf in relazione alla gara “Green Pass Card Trophy 2011, svoltasi presso il Golf Club Castello di Tolcinasco Golf & Country Club il 10 luglio 2011, per avere modificato e falsamente marcato il proprio score, con riferimento alle buche n.1, 4 e 9, marcando numerosi colpi in meno di quelli effettivamente giocati, comminata dal Giudice di Prima Istanza con decisione in data 22 ottobre 2012 (P.D. 30/12), a seguito del deferimento del Sostituto Procuratore Federale in data 5 luglio 2012; e confermata dalla decisione della Commissione di Disciplina in data 8 maggio 2013 (P.D. 30/12 C.d.D. 13/12), oggetto del presente arbitrato.
2. La parte istante nominava quale proprio arbitro, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), del Codice, il Presidente Bartolomeo Manna. Con provvedimento in data 30 luglio 2013 prot. n. 1511, il Presidente del TNAS, rilevato che allo spirare del termine concesso ex art. 17, comma 1, del Codice non risultava effettuata la designazione da parte della FIG, regolarmente intimata, nominava secondo arbitro il Presidente Antonio Camozzi. Il Presidente Bartolomeo Manna e il Presidente Antonio Camozzi accettavano l’incarico e nominavano quale terzo arbitro con funzioni di Presidente l’Avv. Gabriella Palmieri, la quale accettava l’incarico. Il Collegio Arbitrale fissava, quindi, l’udienza del 29 ottobre 2013. Nel corso dell’udienza compariva la sola parte istante, che dichiarava di accettare l’adesione alla procedura arbitrale disciplinata dal Codice e la composizione del Collegio arbitrale, dichiarando, inoltre, di non avere alcun motivo di ricusazione nei confronti dei componenti del Collegio. Il Collegio Arbitrale esperiva senza esito il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 20, commi 1 e 2, del Codice per l’assenza della FIG, sebbene regolarmente intimata e sebbene fosse stata regolarmente comunicata alla stessa la fissazione della predetta udienza di trattazione . Le parte istante, anche a mezzo del proprio procuratore, con la sottoscrizione del verbale d’udienza, autorizzava il Collegio arbitrale a prorogare il termine di pronuncia del lodo, completo delle motivazioni, fino al 28 febbraio 2014. Vista la natura della controversia e su istanza della parte, il Collegio arbitrale fissava il termine del 29 novembre 2013 alla parte istante per il deposito di una memoria conclusionale da inviare anche alla parte intimata non costituita. Il Collegio arbitrale dava mandato al Segretario del TNAS di trasmettere il verbale di udienza alla FIG e si riservava, anche in ordine alla prosecuzione della controversia. Con atto in data 26 novembre 2013, prot. n. 2037, debitamente autenticato dall’Avv. Sergio Rosa, la Sig.ra Medetti concedeva la proroga per il deposito del lodo al 28 febbraio 2014. Con memoria conclusionale autorizzata depositata in data 28 novembre 2013 prot. n. 2050, la parte istante svolgeva le argomentazioni contenute nell’istanza di arbitrato e confermava le conclusioni già svolte. Il Collegio arbitrale fissava l’udienza di discussione al 17 febbraio 2014, dandone comunicazione anche alla parte intimata. Alla predetta udienza del 17 febbraio 2014, compariva l’Avv. Alessandro Nobiloni, per la parte istante, il quale si riportava agli atti, sviluppava gli argomenti svolti e insisteva per l’accoglimento delle domande della ricorrente. La FIG non interveniva all’udienza, sebbene notiziata. Il Collegio arbitrale si riservava, trattenendo la causa in decisione.
DIRITTO
1. Come ricordato nel riepilogo dei fatti di causa e come risulta dagli atti processuali, la vicenda si snoda in due scansioni temporali e procedimentali successive.
1.1. Con riferimento alla prima scansione, conclusasi con la decisione arbitrale in data 4 settembre 2012, e come risulta da tale pronuncia, la vicenda all’esame del Collegio arbitrale traeva origine dalla decisione in data 9 gennaio 2012 nel procedimento n. 124/2011, emessa dal Giudice di Prima Istanza per la Lombardia della FIG, (documento n. 1 del fascicolo di parte dell’istante), con la quale, in accoglimento del deferimento del Sostituto Procuratore Federale, era stata inflitta all’odierna istante la sanzione della squalifica di mesi dodici, sottratto il periodo di sospensione già scontato e inflitto con provvedimento cautelare del 26 agosto 2011 (documento n. 10 del fascicolo di parte dell’istante). Avverso tale sentenza proponeva appello la Sig.ra Medetti. La Commissione di Disciplina, con provvedimento n. 2/2012 del 3 aprile 2012, accoglieva l’appello, visto l’art. 34, comma 2, lett. c), del Regolamento di Giustizia FIG, approvato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 27 febbraio 2007, all’epoca vigente, di seguito, per brevità, anche “Regolamento”, e visti gli artt. 179 e 181 c.p.p.; e, per l’effetto, annullava senza rinvio la decisione del Giudice di Prima Istanza per la Lombardia e disponeva “la remissione degli atti alla Procura Federale per una eventuale ulteriore azione disciplinare nei confronti della Sig.ra Medetti” (documento n. 3 del fascicolo di parte dell’istante). In data 23 aprile 2012, Procedimento n. 30/2012, il Sostituto Procuratore Federale deferiva nuovamente l’odierna istante, contestandole la medesima condotta illecita oggetto del precedente provvedimento (documento n. 7 del fascicolo di parte dell’istante). In data 24 aprile 2012, veniva emesso, nell’ambito del predetto Procedimento n. 30/2012, un nuovo provvedimento di sospensione cautelare da parte del Giudice di Prima Istanza della FIG (documento n. 9 del fascicolo di parte dell’istante). Con l’istanza di arbitrato in data 3 maggio 2012 prot. n. 1035, l’istante lamentava la violazione del principio giuridico generale del ne bis in idem , in base al quale il giudice non può esprimersi due volte sulla stessa azione e per lo stesso reato (rectius illecito nel caso di specie), nella parte in cui la predetta decisione della Commissione di Disciplina disponeva la rimessione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale avvio di un nuovo procedimento disciplinare nei confronti della istante, in base all’art. 15 “Principio di Giustizia Sportiva” dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, approvati con deliberazione n. 1458 del Consiglio Nazionale in data 2 febbraio 2012 e con decreto della PCM in data 7 giugno 2012. Il Collegio Arbitrale, costituito per la predetta controversia, dichiarava inammissibile l’istanza di arbitrato, sulla base della considerazione che “l’impugnazione proposta in via principale dalla Signora Medetti sia stata integralmente accolta dalla Commissione di Disciplina e che, pertanto, non può essere configurato alcun profilo di soccombenza che possa giustificare l’interesse ad impugnare e l’ammissibilità dell’istanza di arbitrato”. Il Collegio, tuttavia, riteneva la contestuale decisione della Commissione di Disciplina di “rimettere gli atti alla Procura Federale” statuizione, da un lato inutile e, dall’altro, contraddittoria con l’altra, contestuale, di annullare senza rinvio la decisione di primo grado; fermo restando che “l’inammissibilità e/o procedibilità del nuovo giudizio dovrà essere valutata dalla giustizia federale e, all’esito, potrà essere sottoposta al sindacato del TNAS.” (documento n. 15 del fascicolo di parte dell’istante).
1.2. Con provvedimento del 5 luglio 2012, il Sostituto Procuratore Federale rinviava a giudizio l’istante per avere modificato il proprio score, alterando il numero dei colpi effettuati alle buche 1,4 e 9, durante la gara “Green Pass Card Trophy” svoltasi presso il Golf Club Castello di Tolcinasco in data 10 luglio 2011. Con la decisione in data 22 ottobre 2012, nel Procedimento Disciplinare n. 30/2012, il Giudice di Prima Istanza riteneva la Sig.ra Medetti colpevole della violazione dell’art. 2 del Regolamento di Giustizia, “escludendosi qualsiasi volontà della stessa di avvantaggiarsi illegittimamente dell’errata trascrizione”; e, conseguentemente, le comminava la sanzione della squalifica temporanea di mesi sei dal diritto di svolgere attività sportiva nell’ambito della FIG, detratti i 60 giorni già scontati, con decorrenza dal 22 ottobre 2012 al 22 febbraio 2013 (documento n. 4 del fascicolo di parte dell’istante). Avverso tale decisione proponeva appello l’istante, con atto in data 20 novembre 2012, chiedendo, in via principale, l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata per violazione dell’art. 649 c.p.p. e dell’art. 34 n. 2 del Regolamento di Giustizia FIG; e, in subordine, l’assoluzione per inesistenza di prova (documento n. 5 del fascicolo di parte dell’istante). La Commissione di Disciplina, con decisione in data 8 maggio 2013 P.D. 30/12 C.d.D. 13/12, respingeva i primi tre motivi di gravame e accoglieva il quarto e, per l’effetto, dichiarava che la sanzione inflitta era stata integralmente scontata (documento n. 13 del fascicolo di parte dell’istante). La motivazione della predetta decisione si articola nei seguenti passaggi logico-giuridici:
a) l’affermazione dell’inapplicabilità del divieto del ne bis in idem, perché occorrerebbe una decisione non solo valida, ma anche definitiva. Nel caso in esame l’unica decisione “valida” sarebbe quella del Giudice di Prima Istanza per la Lombardia in data 22 ottobre 2012, perché è l’unica che si è pronunciata nel merito e ha inflitto la sanzione in relazione ai fatti contestati. La decisione conclusiva del precedente giudizio federale, oggetto del lodo arbitrale del settembre 2012, sarebbe stata, infatti, solo in rito, avendo rilevato che la mancata comunicazione al difensore, ex artt. 179 e 181 c.p.p., comportava la nullità assoluta del procedimento rilevabile d’ufficio;
b) l’asserita inesistenza della prova della commissione del fatto sarebbe basata sull’affermazione che il relativo capo della citata decisione del Giudice di Prima Istanza, non essendo stato impugnato in appello, era, quindi, divenuto definitivo;
c) la richiesta di ridurre la sanzione a mesi uno, contenuta nell’atto dell’appello, non viene accolta, sia per l’eccessiva tenuità della sanzione eventualmente da applicare; sia perché viene ritenuta condivisibile la decisione del Giudice di Prima Istanza per la Lombardia;
d) in base alla constatazione che la pena è stata già scontata, l’appello viene accolto limitatamente a tale profilo. L’istanza di arbitrato del 21 giugno 2013, prot. n. 1191, contesta lacorrettezza dell’impugnata decisione della Commissione di Disciplina, richiamando tutte le argomentazioni già svolte nelle precedenti fasi sia eso - che - endofederali, con particolare riferimento alla violazione del principio del ne bis in idem . In particolare, nell’istanza di arbitrato e nella memoria conclusionale autorizzata depositata il 28 novembre 2013, la ricorrente chiedeva di “…riformare integralmente la Decisione della Commissione di Disciplina FIG, dichiarando sussistente nel caso di specie la violazione del principio ne bis in idem per essere stata giudicata più volte per i medesimi supposti illeciti asseritamente commessi nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al primo giudizio, annullando così senza rinvio alcuno la Decisione impugnata, con tutte le conseguenti ed inerenti statuizioni; in via subordinata…rilevato che l’indagata ha scontato una sanzione ben maggiore di quella inflitta e che all’epoca dei fatti era incensurata, rilevato che in ogni caso, qualora sussistente, l’illecito commesso deve essere ritenuto unico, dichiarare la sproporzione tra illecito asseritamente ascritto e sanzione irrogata, riducendone la portata a mesi uno di squalifica e dichiarando la pena estinta per essere stata completamente scontata.
2. Come si è detto, con i motivi di impugnazione sviluppati anche nella discussione orale, la parte istante ha censurato la decisione della Commissione di Disciplina predetta, contestandone l’impianto logico-ricostruttivo e le conseguenze giuridiche che ne sono derivate. Il precedente giudizio arbitrale si era concluso nel 2012 con la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza per carenza d’interesse, pienamente coerente alla circostanza che la Sig.ra Medetti impugnava una decisione definitiva alla stessa istante sostanzialmente favorevole, che l’aveva prosciolta annullando senza rinvio la squalifica di 12 mesi per illecito sportivo. Diversamente, nel caso all’esame del Collegio, la Sig.ra Medetti agisce per l’annullamento di una squalifica di sei mesi per comportamento scorretto, subita nel giudizio federale concluso con la decisione della Commissione di Disciplina n. 13/12 dell’8 maggio 2013 citata. Anche se il profilo sostanziale attinente alla fondatezza fattuale dell’illecito contestato e ascritto avrebbe potuto essere dalla parte istante perseguito e realizzato attraverso contestazioni e confutazioni nel merito, allegando la prova dell’assoluta inesistenza della infrazione disciplinare, non può essere negato all’istante stessa l’interesse, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., all’azione rivolta a conseguire l’obiettivo, utile ed apprezzabile e giuridicamente rilevante, dell’annullamento della sanzione per vizio del procedimento disciplinare, consistente nella nullità per violazione del divieto del bis in idem. Il Collegio, quindi, anche in considerazione della peculiarità del caso di specie, ritiene applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame il principio del divieto del ne bis in idem quale principio generale dell’ordinamento nazionale e
sovranazionale. La giurisprudenza, dopo qualche oscillazione, più di recente, si è attestata su una posizione concettuale molto chiara a proposito della “ratio” del divieto del ne bis in idem, giungendo ad affermare “l’emancipazione del divieto in esame dall’esistenza di un previo e definitivo accertamento della responsabilità.”. La duplice fondamentale esigenza che ne costituisce la ‘ratio’ ne spiega la “trasversale operatività”: infatti, da un lato, si pone la necessità di impedire in chiave preventiva (ovvero successiva) una inutile duplicazione procedimentale per ‘fatti’ che aliunde siano, o siano già stati, oggetto di accertamento processuale; dall’altro lato, si pone la necessità di evitare che per lo stesso fatto un soggetto possa essere più volte sottoposto a un procedimento penale, che di per sé costituisce “pena” per le conseguenze che l’essere indagato e/o imputato comporta sul piano personale e sociale, a conferma dell’indipendenza del divieto in questione rispetto ad un giudicato irrevocabile. La configurazione nei termini suesposti del principio del ne bis in idem è, pertanto, espressione di un principio generale ordinamentale perfettamente applicabile alla fattispecie in esame. D’altronde, lo stesso Regolamento di Giustizia FIG delinea un procedimento coerente ed equilibrato per la repressione delle infrazioni disciplinari, che contempera, senza esasperarli, da un lato, il diritto della Federazione di perseguire e punire i colpevoli di illeciti sportivi, con il diritto di difesa assicurato a Circoli, Associazioni e Tesserati, dall’altro. In particolare, le disposizioni del Regolamento di giustizia, in base alle quali il giudizio disciplinare viene promosso davanti al competente Giudice di Prima Istanza con il deferimento contenente l’esposizione dei fatti e l’indicazione delle prove raccolte e degli indizi e si conclude con la contestazione definitiva per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona, ammettono la riapertura delle indagini in un solo caso: quando si scoprono nuove prove o nuovi indizi di colpevolezza dopo il provvedimento di archiviazione (art. 31, comma 6, del Regolamento di Giustizia nella versione approvata nel 2007 e vigente al momento dei fatti di causa; di identico tenore l’art. 40, comma 6, del nuovo Regolamento approvato dalla Giunta Nazionale del CONI n. 113 del 16 aprile 2013). Mentre, una volta promosso il giudizio, il potere di iniziativa della Procura è definitivamente consumato e non potrà essere aperto un secondo giudizio per il medesimo fatto contro la stessa persona. La remissione degli atti alla Procura per una nuova istruttoria è, dunque, possibile, ma solo per altri fatti a carico dell’indagato, o sullo stesso fatto per il concorso di altre persone (art. 32, comma 3, del Regolamento di Giustizia nella versione approvata nel 2007 e vigente al momento dei fatti di causa; di identico tenore l’art. 42, comma 3, del Regolamento entrato in vigore nel 2013).
3. L’ istanza di arbitrato proposta dalla Sig.ra Medetti merita, pertanto, accoglimento in applicazione del principio del ne bis in idem, annullando la decisione 13/12 della Commissione di Disciplina in data 8 maggio 2013, con la conseguente caducazione di tutti gli atti del Procedimento Disciplinare n. 30/12, introdotto con il deferimento del Sostituto Procuratore Federale in data 5 luglio 2012.
4. Attesa la particolarità e la complessità del caso di specie, il Collegio Arbitrale ritiene equo di porre a carico delle parti, nella misura di un terzo a carico dell’istante Sig.ra Medetti e di due terzi a carico dell’intimata Federazione Italiana Golf, le spese e gli onorari degli Arbitri liquidati come da dispositivo. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale definitivamente pronunciando all’unanimità, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. accoglie l’istanza di arbitrato proposta in data 21 giugno 2013, prot. 1191/722 dalla Sig.ra Valeria Cristina Medetti ritenendo applicabile il principio del ne bis in idem e, per l’effetto, annulla la decisione della Commissione di Disciplina meglio indicata in motivazione;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
3. pone a carico della Federazione Italiana Golf il pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.000 (mille/00), oltre IVA e CPA come per legge;
4. condanna la Federazione Italiana Golf e la Sig.ra Valeria Cristina Medetti, fermo il vincolo di solidarietà, al pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati complessivamente in € 6.000,00 (seimila/00) e al rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, oltre accessori come per legge, ponendoli a carico della Federazione Italiana Golf nella misura di due terzi e a carico della parte istante Sig.ra Valeria Cristina Medetti nella misura del restante terzo;
5. pone a carico della Federazione Italiana Golf il pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
6. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalla parte istante. Così deciso in Roma, all’unanimità, in data 17 febbraio 2014, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Bartolomeo Manna
F.to Antonio Camozzi