F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Michele IMPICCICHE` / SSD SC MARSALA 1912 arl (140/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Michele IMPICCICHE` / SSD SC MARSALA 1912 arl (140/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Vittorio RUSSIANO L'allenatore dilettante di base, iscritto nei ruoli del S.T.F., Michele Impicciché, ha prestato la propria opera di allenatore della prima squadra per la S.S.D. Sport club Marsala 1912 a.r.l., partecipante al campionato di Eccellenza per la stagione 2012/2013. Con ricorso prodotto in data 26 aprile 2013 l'allenatore lamenta la mancata corresponsione di € 6.510,00. Con scrittura privata redatta in data 05.10.2012, regolarmente depositata, ha pattuito un compenso annuo di E 7.500,00 da pagarsi in unica soluzione. Lo stesso dichiara di aver percepito la somma di € 990,00. L'allenatore dichiara di essere stato esonerato in data 06.11.2012. Lo stesso, con successiva comunicazione, informava la Società di accettare 1'esonero e di restare a disposizione della stessa fino al termine della stagione sportiva. La Società convenuta, regolarmente invitata da parte della Segreteria di questo Collegio, non ha controdedotto. Il Collegio,esaminata la documentazione agli atti; constatato, inoltre, che nei confronti dell'allenatore Sig. Michele Impicciché la S.S.D. Sport club Marsala 1912 a.r.l. nulla ha ritenuto di controdedurre; prende atto che la richiesta dell'istante 6 pienamente legittima. PQM Il Collegio accoglie il ricorso e fa obbligo alla S.S.D. Sport club Marsala 1912 a.r.l. di corrispondere il residuo di quanto pattuito nel contralto regolarmente depositato. Fa obbligo al S.S.D. Sport club Marsala 1912 a.r.l. di liquidare in favore del ricorrente la somma di € 6.5 10,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2012/2013. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nei rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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