F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Marco Roberto FALSETTINI / ACD SANT’ANGELO 1907 srl ( 145/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Marco Roberto FALSETTINI / ACD SANT'ANGELO 1907 srl ( 145/23) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA Con ricorso del 13 maggio 2013 l'allenatore dilettante sig. Marco Roberto Falsettini, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl partecipante al campionato di Serie D, Girone B nella stagione sportiva 2012/2013. Nel ricorso il tecnico precisa che, con regolare scrittura privata del 10 agosto 2012, la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio complessivo di € 7.500,00 (settemilacinquecento,00 da erogare in dieci rate mensili di € 750,00 (settecentocentocinquanta/00) ciascuna e con scadenza il 10 di ogni mese a partire dal settembre 2012 per terminare il 10 giugno 2013. Con il reclamo in esame, il signor Falsettini, chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl di corrispondergli l'importo di € 6.000,00 (seimilal00) per le rate relative al premio di tesseramento concordato e non percepite, sulla predetta somma domanda gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, il tecnico richiede inoltre € 7.840,00 (settemilaottocentoquaranta,00) a titolo di rimborso spese di viaggio delle quali fornisce al riguardo tutti i dati necessari per ricostruire l'importo richiesto,. 11 Dipartimento Interregionale della LND, su richiesta del 13 settembre 2013 del Segretario del Collegio Arbitrate, con lettera del 18 settembre 2013 ha comunicato il regolare deposito dell'accordo economico avvenuto il 28 agosto 2012 di cui fornisce una copia. La Società convenuta, regolarmente invitata a fornire le proprie controdeduzioni, con Raccomandata A.R. del 10 giugno 2013 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla faceva pervenire, anche perche detta comunicazione scritta non a stato possibile consegnare in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio e stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "compiuta giacenza al mittente 18/7/2013". Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la Società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e che pertanto questa circostanza non può essere un valido motivo di non accoglimento della richiesta proposta dall'allenatore,ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento considerato che al momento della presentazione del ricorso non era ancora scaduta l'ultima rata di € 750,00 (settecentocinquanta) PQM il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.C.D. Sant'Angelo 1907 Srl di corrispondere all'allenatore signor Marco Roberto Falsettini la somma di € 13.188,00 (tredicimilacentoottantaotto/00) cosi determinata: quanto ad € 5.250,00 (cinquemiladuecentocinquanta/00) per il saldo delle rate previste dall'accordo scadute al momento della presentazione del ricorso, € 98,00 (novantaotto/00) per gli interessi legali equitativamente calcolati ed € 7.840,00 (settemilaottocentoquaranta,00) a titolo di rimborso spese di viaggio regolarmente comprovate. L'importo globale verrà maggiorato, al tasso legate, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. Per la rata di giugno 2013, ancora non scaduta al momento della presentazione del ricorso, potrà essere presentato un nuovo ricorso qualora non venga regolarmente onorata. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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