F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA:all. Antonio CURCIO / US PRAIA (150/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA:all. Antonio CURCIO / US PRAIA (150/23) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Vincenzo TRAMONTANO In data 18 maggio 2013 perviene al Collegio Arbitrale il ricorso presentato dall'allenatore dilettante Antonio Curcio contro la Società U.S. Praia, partecipante al campionato di promozione calabra. Il tecnico, rappresentato e difeso in virtù di mandato riportato a margine del presente atto dall'Avv. Salvatore Gigliotti, lamenta dalla Società il mancato pagamento di € 7.000,00, somma stabilita nel contratto economico stipulato con la medesima, e di € 3.819,90 per le spese dei viaggi da lui sostenuti, come previsto nell'accordo economico al punto 2b, nell'espletamento della sua attività di allenatore a favore della U.S. Praia 1951. Comunica di essere stato esonerato dalla Società, con comunicazione scritta, in data 23 settembre 2012 e successivamente di essere stato richiamato e reintegrato nelle sue funzioni di tecnico della prima squadra il 22 dicembre 2012 e di aver quindi svolto tale compito sino al termine della stagione sportiva 2012-2013. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi di mora ed il danno causato dalla svalutazione monetaria. Al ricorso, oltre la ricevuta della raccomandata attestante l'invio della presente vertenza alla controparte vengono allegati: - contratto economico stipulato con la U.S. Praia in data 8 settembre 2012 nel quale si conviene che la Società, nell'assumere l'allenatore Antonio Curcio quale responsabile della prima squadra per la stagione 2012-2013, si impegna a riconoscergli un compenso annuo di € 7.000,00 ripartito in quattro rate di cui le prime due rispettivamente di € 2.000,00 e di € 1.500,00 alle scadenze del 30 settembre e 10 dicembre 2012 e le successive due per € 1.500,00 ed € 2.000,00 al giorno 10 dei mesi di Gennaio ed Aprile 2013. - copia del suo tesseramento - copia delle lettere inviate dalla Società dell'esonero e del suo successivo reintegro - dettagliato rapporto documentato sul numero dei viaggi percorsi e delle distanze chilometriche sostenute dal tecnico Antonio Curcio negli spostamenti con la propria autovettura dalla sua abitazione al campo da gioco della Società per gare di campionato ed allenamenti. Con raccomandata del 10 giugno 2013 il Segretario del Collegio invita la Società U.S. Praia a presentare, qualora lo ritenga opportuno, le proprie controdeduzioni al ricorso ed il tecnico Antonio Curcio ad inviare successivamente le proprie eventuali osservazioni. Chiede inoltre il 13 settembre 2013 al competente Comitato Regionale Calabria l'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendone conferma e copia del medesimo. 11 Collegio presa visione degli atti pervenuti e non avendo altresì ricevuto controdeduzioni da parte della Società decide di accogliere il ricorso. PQM 11 Collegio Arbitrate accoglie il ricorso e obbliga la Società U.S. Praia al pagamento a favore dell'allenatore Antonio Curcio della somma di €.7.000,00 a saldo dell'accordo economico,di € 180,00 per interessi equitativamente determinati e di €. 3.819,90 per spese di viaggio per un totale complessivo di €.10.999,90 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. Nulla infine e dovuto per il risanamento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter,comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS
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