F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014 VERTENZA: all. Alessandro DE POLI /AS. UNION QUINTO (157/23) ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2013/2014 – COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 22.02.2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 157 del 05.03.2014
VERTENZA: all. Alessandro DE POLI /AS. UNION QUINTO
(157/23)
ARBITRI: sigg. Roberto SANTANIELLO e Domenico CARRETTA
L'allenatore di base Alessandro De Poli, iscritto nei ruoli S.T.F., domiciliato in Treviso, ricorre in data 24.05.2013 avverso la A.S.D. Union Quinto, partecipante al Campionato Nazionale di Serie D girone C nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso chiede il totale pagamento di € 12.000,00 come da scrittura privata sottoscritta con la Società in data 06.06.2011.
Tale scrittura prevedeva un pagamento di E 1.500,00 per dieci mesi a partire dal 01.08.2011 al mese di maggio 2012, per un totale di € 15.000,00.
L'allenatore dichiara di aver ricevuto un compenso di € 3.000,00 relativo ai mesi di agosto e
settembre 2011 e di essere stato esonerato in data 30 marzo 2012. Lo stesso, dopo 1'esonero, ha comunicato di essere a disposizione della Società fino al 30 giugno 2012.
La Società Sportiva, ritualmente invitata dalla Segreteria del Collegio, ha contro dedotto. La stessa ha comunicato di avere depositato in data 29.07.2011 accordo economico regolarmente sottoscritto dalle parti. Tale accordo prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in dieci rate mensili di € 750,00 da agosto 2011 a maggio 2012.
Conferma di avere esonerato 1'allenatore in data 30 marzo 2012 e di aver corrisposto € 3.000,00 come comunicato dallo stesso allenatore.
Conclude dichiarandosi disponibile a versare la residua cifra di € 4.500,00.
Il Dipartimento Interregionale della L.N.D. ha fornito prova dell'avvenuto deposito del 23.08.2011 dell'accordo economico tra le parti riportante l’ importo di € 7.500,00.
Il Collegio esaminata la documentazione agli atti; constatato che risultano sottoscritti due accordi tra le parti, il primo a carattere privato con un importo di € 15.000,00 superiore al massimale
previsto per la categoria ed un secondo, regolarmente depositato di € 7.500,00; che quest'ultimo e vincolante tra le parti; che Sono stati pagati € 3.000,00;
PQM
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'allenatore De Poli contro la Società Sportiva, accoglie parzialmente la medesima.
Fa obbligo alla A.S.D. Union Quinto di liquidare in favore del ricorrente la somma residua di €
4.500,00 a titolo di compenso della stagione sportiva 2011/2012 come emerge dal contratto
regolarmente depositato. Sull'importo di € 4.500,00 vengono equitativamente calcolati € 100,00
per interessi. L'importo complessivo dovuto e pari ad € 4.600,00.
Per quanto riguarda il risarcimento del danno derivante da svalutazione monetaria, nulla e dovuto secondo il costante indirizzo di questo Collegio, in assenza della relativa prova del danno stesso. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
Tale importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data di effettivo soddisfo.
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