COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. Nei confronti di: del Sig. Marco CANZIAN già calciatore Fregona, ora Calcio Cordignano del Sig. Gianluca DA ROS già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella del Sig. Daniele MARTIN già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella del Sig. Daniele OSTET già calciatore Fregona, ora Itlas S.Giustina Serravalle del Sig. Francesco ZANELLA calciatore A.S.D. Fregona
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 57 DEL 05.03.2014
Delibera della Commissione Disciplinare
Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C.
Nei confronti di:
del Sig. Marco CANZIAN già calciatore Fregona, ora Calcio Cordignano
del Sig. Gianluca DA ROS già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella
del Sig. Daniele MARTIN già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella
del Sig. Daniele OSTET già calciatore Fregona, ora Itlas S.Giustina Serravalle
del Sig. Francesco ZANELLA calciatore A.S.D. Fregona
La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 3/10/2013 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare :
I Giocatori :
Marco CANZIAN - già ASD Fregona, ora ASD Calcio Cordignano; Gianluca DA ROS – già ASD Fregona, ora USD Cisonese Mob. Callesella; Daniele MARTIN – già ASD Fregona, ora USD Cisonese Mob. Callesella; Daniele OSTET – già ASD Fregona, ora USD Itlas S.Giustina Serrav.; Francesco ZANELLA – tesserato ASD Fregona
“per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione alla disposizione normativa dell’art. 92, comma 1 delle NOIF, per avere – pur in costanza di valido vincolo di tesseramento con la Società ASD Fregona e senza addurre giustificazione alcuna – interrotto ogni rapporto con la società di appartenenza nella parte finale del girone di ritorno del Campionato di 1^ Categoria nella stagione sportiva 2012/2013 e, comunque, per non avere più osservato le disposizioni ricevute da tale società, in particolare non rispondendo alle successive convocazioni, disertando sia gli allenamenti che le successive gare del Campionato di 1^ Categoria al quale la Società era iscritta”.
La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione delle udienze.
Nel corso dell’udienza del 29/10/2013 la C.D.T. ha rilevato la necessità di procedere ad un approfondimento istruttorio delle ragioni che hanno determinato il deferimento dei soggetti convocati, rinviando la causa alla riunione da fissarsi all’esito del supplemento di istruttoria.
Ricevuta la relazione di approfondimento da parte della Procura Federale, la C.D.T. ha fissato il dibattimento relativo al deferimento per la riunione del 25/2/20014.
Nella predetta udienza sono risultati presenti :
il Sig. Marco CANZIAN già calciatore Fregona, ora ASD Calcio Cordignano
il Sig. Gianluca DA ROS già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella
il Sig. Daniele MARTIN già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella
il Sig, Daniele OSTET già calciatore Fregona, ora Itlas S.Giustina Serravalle
tutti assistiti dall’Avv. Gianmaria DAMINATO del Foro di Venezia;
Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale.
Il Sig. Francesco ZANELLA calciatore A.S.D. Fregona
ha comunicato l’impossibilità di presenziare alla riunione, giustificando l’assenza dovuta a motivi di lavoro come da documento agli atti. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo.
Conclude proponendo le seguenti sanzioni :
a carico del Sig. Marco CANZIAN già calciatore Fregona, ora ASD Cordignano - 3 mesi di squalifica
a carico del Sig. Gianluca DA ROS già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella – 3 mesi di squalifica
a carico del Sig. Daniele MARTIN già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella – 3 mesi di squalifica
Propone poi Il proscioglimento e il non luogo a procedere nei confronti :
del Sig, Daniele OSTET già calciatore Fregona, ora Itlas S.Giustina Serravalle
del Sig. Francesco ZANELLA calciatore A.S.D. Fregona.-
La C.D.T., preliminarmente, prende atto della richiesta di proscioglimento dei giocatori Ostet Daniele e Zanella Francesco formulata dallo stesso rappresentante la Procura Federale, in funzione della riconosciuta impossibilità dei predetti a partecipare all'attività agonistica, il primo in quanto reduce da un infortunio invalidante (lesione legamento) ed il secondo per accertati impegni di lavoro, come ampiamente documentato in atti.
Con riferimento ai giocatori Da Ros Gianluca, Daniele Martin e Marco Canzian la CDT rileva come sia emerso - dall'esame degli atti e nel corso del dibattimento- che l'allora Presidente della società Fregona Sig. De Luca Delfino, successivamente ai fatti che lo avevano determinato ad esonerare l'allenatore Meneghin Ezio dopo l'incontro Fregona - Castagnole, svoltosi all'inizio del mese di febbraio 2013 e terminato col risultato di 0 - 4, abbia richiesto espressamente ai predetti -che si erano dichiarati contrari a quella decisione e che avevano manifestato la piena solidarietà al loro allenatore - di lasciare immediatamente la società.
Questi ultimi, preso in parola l'invito rivolto loro dal Presidente, si determinarono, quindi, a restituire il proprio equipaggiamento sportivo non continuando più l'attività agonistica con il Fregona sino alla fine dell'annata calcistica.
Pare, quindi, più aderente alla realtà di fatto che per un periodo durato circa due mesi (da metà febbraio a metà aprile 2013) alcun addebito possa muoversi ai giocatori, non risultando agli atti che la società si sia attivata, almeno dal punto di vista formale, per averli di nuovo a disposizione per le successive partite di campionato e/o per gli allenamenti.
Il comportamento dei giocatori deve essere, quindi, valutato, come rileva anche il rappresentante della Procura, a partire dal ricevimento della raccomandata datata 09.04.2013 con la quale un diverso dirigente li invitava a riprendere gli allenamenti e a rendersi disponibili per il proseguimento del campionato (mancando solo cinque partite alla fine).
Ebbene, diversamente da quanto fatto dai giocatori di cui la Procura ha chiesto il proscioglimento, Da Ros Gianluca, Daniele Martin e Marco Canzian non hanno comunicato alla società alcun impedimento oggettivo ostativo alla ripresa dell'attività agonistica, limitandosi a non aderire all'invito legittimamente loro rivolto dalla società nella quale continuavano a militare per essere con la stessa ancora tesserati.
Le motivazioni che hanno indotto i predetti giocatori a tenere detto comportamento, anche se esprimono chiaramente una valenza morale ed un chiaro attaccamento alla persona del loro allenatore, non fanno venir meno la violazione dell'obbligo, su di loro gravante, di osservare le prescrizioni dettate dalla società di appartenenza ai sensi e per gli effetti dell'art. 92, comma 1, N.O.I.F.
Le giustificazioni mediche addotte solo successivamente all'incolpazione, paiono alla C.D.T. tardive e non sufficientemente idonee a dimostrare un impedimento oggettivo alla prosecuzione dell'attività agonistica a partire dalla metà di aprile 2013.
Dette giustificazioni, semmai, avrebbero dovuto essere portate a conoscenza della società in modo formale, atteso che in modo formale la società aveva loro richiesto di riprendere l'attività agonistica, non essendoci prova in atti della loro conoscenza in capo alla dirigenza. In relazione al particolare contesto nel quale si sono svolti i fatti e considerata la contraddittorietà e la poca trasparenza del comportamento tenuto dalla società nell'intera vicenda, questa C.D.T., nel ritenere violati i doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'art. 1, comma 1 C. G. S. in relazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, N.O.I.F. e nell'accogliere, quindi, le richieste della Procura in ordine alla loro condanna, ritiene opportuno mitigare la sanzione da infliggere ai predetti giocatori.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare
delibera l’adozione della squalifica per giorni 15 (quindici) nei confronti dei seguenti calciatori:
a carico del Sig. Marco CANZIAN già calciatore Fregona, ora ASD Calcio Cordignano
a carico del Sig. Gianluca DA ROS già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella
a carico del Sig. Daniele MARTIN già calciatore Fregona, ora Cisonese Mob. Callesella
con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
Delibera inoltre di prosciogliere da ogni addebito i seguenti giocatori :
il Sig. Daniele OSTET già calciatore Fregona, ora Itlas S.Giustina Serravalle
il Sig. Francesco ZANELLA calciatore A.S.D. Fregona.
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