F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014 (230) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD A. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÁ DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 22 n. 6 CGS, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia – CU n. 51 del 23.1.2014).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 058 del 13 Marzo 2014
(230) – APPELLO DELLA SOCIETÁ ASD A. TOMA MAGLIE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, SECONDO I PRINCIPI DI AFFLITTIVITÁ DELLE SANZIONI DI CUI ALL’ART. 22 n. 6 CGS, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Puglia - CU n. 51 del 23.1.2014).
Con provvedimento del 15 novembre 2013 la Procura federale ha deferito avanti la Commissione disciplinare territoriale Puglia a) il Sig. Renato Lillo, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Toma Maglie, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 8, commi 9 e 15, CGS in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 4 maggio 2013, pubblicata sul C.U. n. 5 recante pari data, emessa all’esito del ricorso proposto dall’allenatore, Sig. Sergio Volturo; b) la ASD Toma Maglie per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1, CGS per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente. Con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 23 gennaio 2014 la Commissione disciplinare territoriale Puglia ha inflitto al Sig. Renato Lillo l’inibizione per la durata di mesi sei, ed alla ASD Toma Maglie la penalizzazione di punti due in classifica da scontarsi nel campionato di competenza. Avverso tale provvedimento propone appello il Sig. Francesco Nicolardi, nella qualità di vice Presidente e Legale rappresentante della ASD Toma Maglie chiedendo l’annullamento e/o la revoca della delibera impugnata con applicazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1 lettera B) o C), del CGS, nella misura ritenuta di giustizia o, in via subordinata, l’annullamento e/o la revoca della delibera impugnata con applicazione della sanzione di cui all’art. 18, comma 1, lettera G), del CGS, nella misura minima edittale di un punto di penalizzazione. In particolare l’appellante sostiene la tesi secondo la quale la sanzione di due punti di penalizzazione inflitta al sodalizio pugliese debba ritenersi eccessivamente afflittiva in relazione all’effettiva portata della violazione contestata (mancata ottemperanza nei termini previsti al Lodo del Collegio Arbitrale presso la LND del 4 maggio 2013 pubblicata sul Comunicato Ufficiale recante pari data emesso all’esito del ricorso proposto dall’allenatore, Sig. Sergio Volturo). Alla odierna riunione é comparsa l’Avv. Angela Ozzi, in sostituzione dell’Avv. Domenico Zinnari per l’ASD Toma Maglie, la quale, in riforma della decisione impugnata, ha concluso chiedendo l’irrogazione di una ammenda o in subordine di un punto di penalizzazione, in luogo dei due punti di cui alla decisione impugnata. É comparso altresì il rappresentante della Procura federale, il quale ha concluso per il rigetto del reclamo e la conferma della decisione impugnata. Motivi della decisione Le deduzioni di cui al reclamo debbono trovare accoglimento, in quanto, essendo stato contestato dal sodalizio pugliese un solo inadempimento ed in assenza di specifiche circostanze aggravanti, si ritiene congrua la sanzione nella misura minima edittale di un punto di penalizzazione in classifica, così come previsto dall’art. 18, comma 1, lettera g del CGS. Il dispositivo Per i motivi sopra esposti la Commissione disciplinare accoglie il ricorso e pertanto commina alla ASD Toma Maglie la sanzione della penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Nulla in ordine alla tassa reclamo non versata.
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