COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Millepertiche 2012 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 35 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Furlan Sebastiano – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Millepertiche 2012 Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S. Donà di cui al Comunicato n. 35 del 5/3/2014 – Squalifica per cinque giornate giocatore Furlan Sebastiano – Campionato di 3^ Categoria La Società A.S.D. Millepertiche 2012 ha inoltrato ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà pubblicata nel Comunicato n. 35 del 5/3/2014 con la quale infliggeva la sanzione della squalifica per cinque giornate a carico del calciatore Furlan Sebastiano : “in segno di protesta afferrava la mano dell’arbitro, facendolo arretrare di un paio di metri e stringendola tanto da procurargli dolore”. La Commissione Disciplinare Territoriale letto il ricorso presentato dalla Società Millepertiche 2012; esaminata la documentazione ufficiale in atti; sentito, per le vie brevi, il direttore di gara il quale ha meglio precisato il fatto, chiarendo che in realtà il gesto compiuto dal calciatore Furlan, aveva i caratteri di una protesta scomposta per aver l’arbitro indicato il dischetto del rigore e che le conseguenze fisiche nei confronti dell’arbitro sono state involontarie; valutata la decisione assunta dal Giudice Sportivo di primo grado; ritenuto che alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro appare più congrua ai fatti la sanzione di tre giornate di squalifica P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera ‐ di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Società Millepertiche 2012; ‐ di ridurre a tre le giornate di squalifica a carico del calciatore Furlan Sebastiano; - di non procedere al versamento della tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it