COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore A.S.D. Fossanina Sig. SRIADI Kamal dei Dirigenti A.S.D. Fossanina Sigg.ri DA SOGHE Davide e MANNI Fiorenzo della Società A.S.D. FOSSANINA

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : del Calciatore A.S.D. Fossanina Sig. SRIADI Kamal dei Dirigenti A.S.D. Fossanina Sigg.ri DA SOGHE Davide e MANNI Fiorenzo della Società A.S.D. FOSSANINA Il Sostituto Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 12/2/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Kamal SRAIDI – Calciatore A.S.D. Fossanina “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 4 gare nelle file della Società A.S.D. Fossanina, valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque di Serie “D” 2013/2014 senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società, come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura”. il Sig.– Fiorenzo MANNI ‐ Dirigente accompagnatore A.S.D. Fossanina “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 2 gare valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque di Serie “D” 2013/2014, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Sraidi Kamal non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura”; il Sig.– Davide DA SOGHE ‐ Dirigente accompagnatore A.S.D. Fossanina “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 5 gare valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque di Serie “D” 2013/2014, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Sraidi Kamal non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura”; la Società A.S.D. FOSSANINA “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza dell’11/3/2014. Nell’udienza dell’11/3/2014 sono risultati presenti : il Sig. SRIADI Kamal Calciatore A.S.D. Fossanina – rappresentato dal Sig. F.Manni, giusta delega in atti il Sig. DA SOGHE Davide Dirigente A.S.D. Fossanina il Sig. MANNI Fiorenzo Dirigente A.S.D. Fossanina la Società A.S.D. Fossanina rappresentata dal Sig.Manni Fiorenzo Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione dell’11/3/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. SRIADI Kamal Calciatore A.S.D. Fossanina : a)1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque della corrente stagione sportiva; b)1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Veneto di Calcio Cinque 2014/2015. a carico del Sig. DA SOGHE Davide : Dirigente A.S.D. Fossanina : 30 giorni di inibizione a carico del Sig. MANNI Fiorenzo . Dirigente A.S.D. Fossanina : 30 giorni di inibizione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. a carico dell’A.S.D. Fossanina : a)1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque; b)1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto di Calcio a Cinque 2014/2015; c) Ammenda di € 150,00.= (centocinquanta euro) la Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. SRIADI Kamal Calciatore A.S.D. Fossanina : a)1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque della corrente stagione sportiva; b)1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Veneto di Calcio Cinque 2014/2015. a carico del Sig. DA SOGHE Davide : Dirigente A.S.D. Fossanina : 30 giorni di inibizione a carico del Sig. MANNI Fiorenzo . Dirigente A.S.D. Fossanina : 30 giorni di inibizione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. a carico dell’A.S.D. Fossanina : a)1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque; b)1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto di Calcio a Cinque 2014/2015; c)Ammenda di € 150,00.= (centocinquanta euro)
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it