COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 Società A.S.D. Bosco Calcio A5

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 12.03.2014 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento da parte della Procura Federale F.I.G.C. nei confronti : Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 Società A.S.D. Bosco Calcio A5 Il Sostituto Procuratore della Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 11/2/2014 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Jacopo PAVELLI – Calciatore in prestito all’A.S.D. Bosco (proveniente dalla Soc. Torreglia) “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver disputato nella corrente stagione sportiva n. 4 gare nelle file della Società A.S.D. Bosco Calcio a 5, valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque di Serie “D” 2013/2014 senza averne titolo perché in detto periodo non risultava tesserato per detta Società come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura”. il Sig.– Antonio PENNAZZATO Dirigente accompagnatore A.S.D. Bosco Calcio A5 “per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 4 gare valevoli per il Campionato di Calcio a Cinque di Serie “D” 2013/2014, in cui dichiarava che i giocatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alle partite sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti, malgrado il calciatore Pavelli Jacopo non ne avesse titolo come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento redatto dalla Procura”. la Società A.C. BOSCO CALCIO A5 “per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.” La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza dell’11/3/2014. Nell’udienza dell’11/3/2014 sono risultati presenti : il Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 il Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 la Società A.S.D. Bosco Calcio A5, rappresentata dal Sig. Paolo Michie lotto (Presidente) Il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura Federale. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente i motivi del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo; sentite le parti deferite interessate presenti alla riunione dell’11/3/2014, le stesse hanno dichiarato di aderire alle proposte comunicate dal Procuratore Federale, concordando l’applicazione di sanzioni ex art. 23 del C.G.S. nella seguente misura : a carico del Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 : a)1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque della corrente stagione sportiva; b)1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Veneto di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2014/2015. a carico del Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 – 30 giorni di inibizione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. a carico dell’A.S.D. Bosco Calcio A5 a) 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campio‐ nato di serie “D” di Calcio a Cinque; b) 1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto di Calcio a Cinque 2014/2015; c) Ammenda di € 150,00.= (centocinquanta euro). la Commissione Disciplinare Territoriale preso atto dell’accordo intervenuto tra le parti, visto l’art. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del Codice di Giustizia Sportiva : dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Jacopo PAVELLI Calciatore A.S.D. Bosco Calcio A5 : a)1 giornata di squalifica da scontare nel campionato di Serie “D” di Calcio a Cinque della corrente stagione sportiva; b)1 giornata di squalifica da scontarsi nella Coppa Veneto di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2014/2015. a carico del Sig. Antonio PENNAZZATO Dirigente A.S.D. Bosco Calcio A5 – 30 giorni di inibizione con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. a carico dell’A.S.D. Bosco Calcio A5 a) 1 punto di penalizzazione da scontare nel corrente campionato di serie “D” di Calcio a Cinque; b) 1 punto di penalizzazione da scontare nella Coppa Veneto di Calcio a Cinque 2014/2015; c) Ammenda di € 150,00.= (centocinquanta euro).
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