F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DURANTE RIMA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD FC Gladiator 1924, attualmente tesserato per la Società ASD Real Poggio De Marinis), Società ASD FC GLADIATOR 1924 ▪ (nota n. 3874/31 pf12-13 GT/dl del 28.1.2014).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2013/2014 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 060 del 19 Marzo 2014 (208) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DURANTE RIMA (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società ASD FC Gladiator 1924, attualmente tesserato per la Società ASD Real Poggio De Marinis), Società ASD FC GLADIATOR 1924 ▪ (nota n. 3874/31 pf12-13 GT/dl del 28.1.2014). II deferimento Con atto del 28 gennaio 2014, la Procura federale ha deferito: - Rima Durante, per rispondere (testualmente) “…della violazione dell’art. 1, comma 1 e 3, CGS, così come descritto nella parte motiva; in particolare, per avere, durante la disputa della finale dei play off del campionato di Eccellenza, disputatasi a Santa Maria Capua Vetere, tra ASD FC Gladiator e Città di Messina, intorno al 25’ del secondo tempo, dopo essersi alzato dalla panchina ove si trovava, raggiunto e colpito l’allenatore della squadra avversaria, Sig. Panarello Antonino, in un primo momento spintonandolo e, successivamente, colpendolo con entrambi gli scarpini da calcio che teneva in mano, attingendolo alla parte parietale destra”; - Società ASD FC Gladiator, per rispondere (testualmente) “…della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, per la violazione ascritta al proprio tesserato”. II fatto Sulla scorta dei documenti versati agli atti, si sostiene che durante il secondo tempo il calciatore n. 10 del Gladiator Rima Durante, in precedenza sostituito e in panchina, si sarebbe avvicinato a piedi nudi all’allenatore della SSD Città di Messina, Antonino Panarello, spintonandolo. Ritornato di lì a breve, il detto calciatore avrebbe colpito con gli scarpini da calcio che teneva in mano il Panarello, attingendolo alla zona laterale destra della volta cranica, in prossimità dell’orecchio. Lo svolgimento dell’episodio, così ricostruito da Panarello, trova conferma nella dichiarazione resa alla Procura federale l’8 settembre 2012 da Tartivita Carmelo, massaggiatore della SSD Città di Messina, che nella circostanza ha chiesto anche di versare agli atti cinque fotografie che, in due di esse, ritraggono il calciatore Rima e l’allenatore Panarello. L’episodio è stato anche segnalato, peraltro con modalità diverse, dal Commissario di campo Fabio Fadda che, nel foglio-supplemento alla sua relazione, ha rettificato quanto riportato nella relazione redatta il 17 giugno 2012 in ordine al numero della maglia del calciatore autore della cennata violenza, e precisando che la pettorina indossata dall’atleta non gli aveva consentito di vedere il numero della maglia. Nei termini è stata depositata una memoria difensiva nell’interesse del calciatore, con la quale si sostiene che non vi sarebbe alcuna certezza in ordine all’identità dell’autore della riportata aggressione e si eccepisce la violazione del diritto di difesa, non essendo stato il prefato convocato e ascoltato. Il patteggiamento All’inizio della riunione odierna il Sig. Rima Durante, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Rima Durante, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. [“pena base per il Sig. Rima Durante, sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 2 (due) giornate, da scontarsi in gare ufficiali)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto”. Il dibattimento Il procedimento é proseguito nei confronti della Società ASD FC Gladiator 1924. La Commissione disciplinare nazionale, visto I'atto di deferimento, letti gli atti, ascoltato nella riunione odierna il rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua, che ha insistito per I'accoglimento del deferimento, chiedendo I'irrogazione della sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società deferita. osserva quanta segue. I motivi della decisione II deferimento appare fondato e va accolto, in quanto le foto agli atti costituiscono elementi probatori che confermano senza ombra di dubbio l’attendibilità del racconto. In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che ai sensi dell’art. 16, comma 1 del CGS, gli “Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”. Per le violazioni contestate si applicano le sanzioni di cui agli artt. 18 e 19 CGS. Va quindi affermata la responsabilità oggettiva della Società FC Gladiator 1924, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del CGS, per la violazione ascritta al proprio tesserato. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della squalifica di 2 (due) giornate da scontarsi in gare ufficiali per Rima Durante. Irroga altresì la sanzione dell’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00) nei confronti della Società ASD FC Gladiator 1924.
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